Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7907 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ee 67304 ISTRAZIONE 1.2. 26/4/1986 ALL B N. 5 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 07 9 07/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: residente Dott. Alfio FINOCCHIARA R.G.N. 23575/99 17359Consigliere Dott. Massimo Cron. Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud. 05/11/02 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere Lan. 6 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67304 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DI LUPO FRANCO, in persona del Curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO VALVA D'AYALA, difeso dall'avvocato PIER CESARE TACCHI2002 3979 VENTURI, giusta procura in calce;
-1
- controricorrente -
avversO la decisione n. 216/98 della Commissione VENEZIA, depositata il tributaria regionale di 22/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per il resistente, l'Avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia ha per oggetto le imposte IRPEF ed ILOR per l'anno 1983 a carico del contribuente Di UP CO. L'Ufficio notificava al fallito Di UP CO, e, per quest'ultimo al curatore fallimentare, avviso di accertamento n.2 rettificando, sulla base di un accertamento emesso a carico della società F.lli UP, pure fallita, il reddito di partecipazione del contribuente persona fisica da una perdita di L.549.452.000 ad un attivo di L.305.587.000, e quello di capitale da L.17.694.000 a L.26.124.000. L'avviso a suo carico veniva impugnato dal fallimento del contribuente. Il ricorso veniva accolto dalla commissione di primo grado, confermata, con sentenza in data 18 giugno / 22 ottobre 1998, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria con atto notificato il 6 dicembre 1999, esponendo due motivi di impugnazione. Il contribuente resiste con controricorso, ed ha presentato successivamente memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione l'Amministrazione eccepisce l'omessa, erronea ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. La Commissione Regionale non aveva risposto ad una delle questioni prospettate nell'appello dell'Ufficio, ed aveva omesso assolutamente di motivare sulle altre due. In particolare non aveva motivato sul rilievo secondo cui il reddito del socio doveva essere adeguato a quello della società partecipata. La Commissione, inoltre, avrebbe travisato ila realtà processuale affermando che non erano stati prospettati elementi nuovi. Né si poteva ritenere che la sentenza di appello fosse motivata per relationem con riferimento alle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di primo grado, perché la sentenza non dimostrava di avere valutato tanto il provvedimento censurato che le censure proposte, e di averla ritenute infondate. La mancanza di motivazione non consentiva di valutare l'iter logico giuridico seguito dal giudice.
2. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10 del DPR n.597/1973. La sentenza impugnata contiene una mancata pronuncia in quanto l'attività principale del Di UP sarebbe stata quella An svolta nell'attività partecipata, e perciò erano ingiustificate le deduzioni ILOR con riferimento al reddito agrario, esposte dal contribuente nella denunzia dei redditi 1982 e contestate dall'Ufficio.
3. Il primo motivo di impugnazione, sul difetto di motivazione della sentenza, è fondato sotto di entrambi i profili denunziati. Effettivamente la parte in diritto della sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione effettiva, non potendosi certo considerare tale l'affermazione secondo cui non sarebbero emersi elementi nuovi (per modificare la decisione del primo giudice). Oltre tutto la pronunzia non riporta neppure il contenuto della prima decisione, e perciò non è possibile ripercorrere neppure indirettamente l'iter logico seguito dal giudice d'appello. In realtà la Commissione Tributaria Regionale, pur dando atto delia deduzione dell'appellante, secondo cui la determinazione dell'entità del reddito di partecipazione accertata era subordinata a quello della società partecipata e l'accertamento nei confronti di quest'ultima non era ancora divenuto definitivo, in quanto il relativo giudizio pendeva ancora in secondo grado, non ha poi esaminato l'argomento prospettato né per negare l'esistenza dell'affermato vincolo di subordinazione, né per riconoscerla e valutare gli effetti, sia processuali che sostanziali, sul procedimento in corso della 33 pendenza dell'altro procedimento asseritamene pregiudiziale oppure della definizione di quest'ultimo con pronunzia definitiva. Questa omissione comporta inevitabilmente la dedotta violazione dell'art.112 c.p.c., sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Dato che la Commissione Regionale non si è espressa in alcun modo sul punto relativo al reddito della società ed a quello di partecipazione del singolo socio, non sussistono neppure i presupposti per ritenere che la richiesta sia stato respinta implicitamente, e nemmeno che il suo esame sia stato assorbito da quello di altre questioni. Come dedotto dal ricorrente sussiste perciò anche il vizio di mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, perché - come si è detto le argomentazioni svolte nella pronunzia impugnata non consentono alla Corte di ripercorrere l'ifer logico seguito dal giudice del merito per rigettare l'appello dell'Ufficio. L'affermazione secondo cui non sarebbero emersi nel giudizio elementi nuovi che potessero valere né da prova per la modifica degli interessi emergenti dalle scritture contabili né per quel che riguardava le deduzioni ILOR presuppone, del tutto immotivatamente, da un lato che l'appello fosse generico, e, dall'altro, che le questioni riproposte fossero già state esaminate nel primo giudizio. Né viene dato atto in alcun modo dell'esame, o meno, delle deduzioni ILOR da parte del giudice di primo grado.
4. Il primo motivo di impugnazione è dunque fondato, e va accolto. Il suo accoglimento comporta l'assorbimento del secondo motivo di impugnazione. La sentenza impugnata deve essere cassata, e la cau rinviata per un nuovo esame ad un nuovo giudice del merito: da individuarsi in altra sezione della Commissione Tributarid Regionale del Veneto, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Così deciso in Roma il 5 novembre 2002. Por consiglifte II Presidente estensore Affio/Finocchiar (dr.Stefano Monaci) IL CANCELLIERE E SUPREM dot. Luigi Riitano T R O DEPORTATA IN CAMELLERIA C °M! 20 MAG. 2803 IL CA CALLIERE dott. Luigi Riitano 5