Sentenza 6 luglio 2011
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo di giornale televisivo, l'immediatezza della notizia non legittima il sacrificio dell'accuratezza del controllo in ordine alla verità della notizia e all'affidabilità della fonte, in quanto il sacrificio della reputazione è giuridicamente accettabile se giustificato dall'esigenza di esercitare un diritto di pari livello costituzionale, ontologicamente confliggente, come la libertà di manifestazione del pensiero; non è, invece, accettabile se giustificato dall'esigenza di diffusione e di ascolto o meri scopi di concorrenza ampliando l'area di lettori od utenti, trattandosi di esigenze preordinate a soddisfare scelte imprenditoriali di carattere commerciale che non sono prevalenti sui diritti della persona, ex art. 2 e 3 Cost. e sono estranee all'area di tutela dell'art. 21 Cost., posto a fondamento dell'esimente del diritto di cronaca. Ne deriva che la notizia può e deve essere ritardata, in favore del controllo della verità, anche a costo della diminuzione di lettori ed utenti, in conformità con l'interesse pubblico alla informazione, considerato che i cittadini non hanno interesse a conoscere notizie veloci ma non corrispondenti al vero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2011, n. 43264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43264 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo Presidente del 06/07/2011
Dott. BEVERE Antonio rel. Consigliere SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio Consigliere N. 1849
Dott. LAPALORCIA Grazia Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 32153/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO RO, N. IL 20/07/1972;
avverso la sentenza n. 1114/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'a.s.r. perché il fatto non costituisce reato. Udito, per la parte civile, l'Avv. Tononi Pasquale.
Udito il difensore avv. Righi Andrea e avv. Pesce Daria. FATTO E DIRITTO
La corte di appello di Genova, con sentenza 15.12.09, in riforma della sentenza 20.2.07 del tribunale della stessa sede, appellata dalla parte civile IN CO, legale rappresentante della compagnia di navigazione ZI IN & c. spa, ha dichiarato PO OB responsabile agli effetti civili del reato di diffamazione e l'ha condannata al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale liquidata in Euro 20.000, oltre alla rifusione delle spese per il secondo grado di giudizio. PO OB, giornalista della testata TG5, autrice del servizio giornalistico trasmesso alle ore 20 del 14.9.02, è stata accusata di aver offeso la reputazione della suddetta impresa, con attribuzione di un fatto determinato, per aver narrato e commentato un incendio, avvenuto in una delle sue navi, la LL BI, avente un carico di sostanze chimiche. La nave era poi arenata sulle coste della riserva naturale Santa Lucia in Sud Africa, zona di pregio ambientale riconosciuta dall'ONU.
I difensori della giornalista hanno presentato ricorso per i seguenti motivi formulati sia nel ricorso dell'avv. Salvatore Pino, che in quello dell'avv. Daria Pesce:
A) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento del diritto di cronaca. Il vizio di motivazione riguarda l'accusa mossa alla PO di essersi allontanata dalla ricostruzione del fatto, operata da NT e WF, ingrandendola e deformandola, riferendo falsamente:
1. il silenzio della compagnia di navigazione;
2. la sua mancata collaborazione con le autorità sudafricane;
3.l'ignoranza di queste sul carico della nave;
4. la condizione di carretta del mare della nave;
5. il coinvolgimento della nave in indagini dell'autorità giudiziaria.
Quanto al comportamento della compagnia, la PO ha solo aggiunto la circostanza che la società si era affrettata a mandare in Sud Africa un esperto internazionale antinquinamento. La sentenza, presentando questo dato come idoneo a formulare un giudizio negativo sulla società, ne ha stravolto il significato: con tale riferimento, la giornalista ha riconosciuto alla compagnia il merito di essersi immediatamente attivata, al fine di aiutare le autorità locali nella gestione e soluzione del problema. Per quanto riguarda la notizia sul silenzio della Compagnia e sull'ignoranza delle autorità sudafricane, non vi sono sostanziali scostamenti rispetto al resoconto delle associazioni ambientalistiche. Il contesto della narrazione mostra come il pensiero della giornalista si sia discostato da quello delle due associazione ambientali, ponendosi in una posizione favorevole all'impresa. La valutazione della LL BI quale carretta del mare è stata formulata da WF e da GA, e questa espressione non è stata utilizzata dalla giornalista, a cui la sentenza erroneamente l'attribuisce.
La notizia del coinvolgimento della nave in indagini giudiziarie su traffici illeciti di rifiuti pericolosi è narrata dalle associazioni ambientaliste e nulla è stato aggiunto dalla PO;
Una differenza può riguardare la presenza dell'alfanaftilammina tra le sostanza trasportate, ma sul punto la sentenza non si sofferma particolarmente, essendosi limitata a sottolineare che si tratta di una sostanza chimica pericolosa, ma non di un rifiuto tossico. Non si tratta di un aspetto sostanziale della narrazione e comunque la nave era autorizzata al suo trasporto.
In conclusione, si sottolinea la illogicità della motivazione, perché si attribuisce al servizio un intento polemico, mentre la giornalista ha trattato l'accaduto con la dovuta equidistanza, esercitando il diritto di cronaca in maniera esemplare;
il travisamento della prova riguarda anche il paradosso di attribuire all'intervista al dipendente dell'impresa, in chiusura del servizio, un significato contrario alla logica, arrivando a sostenere che la possibilità data alla IN di giustificarsi e di offrire precisazioni a proprio favore, in realtà va inquadrata nell'intento diffamatorio della giornalista. Secondo la corte territoriale, l'intervista, avvenuta prima della trasmissione del servizio, non è stata tenuta in considerazione dalla giornalista "anzi è apparsa come la timida e inconcludente giustificazione di soggetti colti in fallo".
B. violazione di legge in riferimento all'art. 51 c.p., per mancato riconoscimento del diritto di cronaca e di critica), anche nella forma dubitativa.
I fatti narrati in maniera autonoma rispetto alla notizia diffusa dalle associazioni ambientaliste sono veri:
1. quanto al silenzio della compagnia di navigazione è emerso che questa non era pienamente a conoscenza del contenuto del carico ricevuto per il trasporto(lo ammise la stessa compagnia IN) e che l'incertezza su questi dati si è protratta nei mesi successivi (in ottobre, nella commissione parlamentare di inchiesta, venne sottolineata la necessità di conoscere quantità e natura del materiale trasportato;
nel mese di novembre due interrogazioni di parlamentari al ministro dei trasporti e al ministro dell'ambiente chiedevano di attivarsi per accertare la reale composizione del carico e se la nave avesse a bordo solo sostanze pericolose autorizzate).
2. sulla mancata collaborazione della società con le autorità sudafricane, come già rilevato, la PO ha riferito un fatto contrario, cioè l'avvenuta collaborazione effettuata con l'invio della Smit International per aiutare le autorità locali nell'opera di disinquinamento;
3. sull'ignoranza di queste autorità sul carico della nave, trattasi di un fatto vero, riguardante tutti gli altri soggetti interessati;
4. sulla qualifica di carretta del mare, questa espressione è assente nel servizio della PO. Il carattere obsoleto della nave è emerso dalle dichiarazioni della stessa parte civile e dall'interrogazione parlamentare, in cui era contenuta la valutazione su questa caratteristica della nave e della sua inidoneità al trasporto di sostanze pericolose, in quanto varata nel 1978. Comunque dal verbale dell'inchiesta del ministero dei trasporti 27/2003, è emerso che l'incidente si era verificato, in massima parte, per responsabilità della compagnia, che aveva installato in modo precario un serbatoio di gasolio, senza le necessarie certificazioni ed autorizzazioni, da cui era uscito il carburante, finendo nel motore e causando un incendio.
5. quanto al coinvolgimento in indagini dell'autorità giudiziaria,va rilevato, in premessa, che non è stato usato il termine coinvolgimento, ma "la nave è stata citata, in inchieste della magistratura italiana". Inoltre è stata prodotta dalla difesa documentazione attestante che la compagnia IN ha promosso procedimenti penali, in cui era costituita parte civile. Risponde quindi al vero che la nave sia stata citata in inchieste giudiziarie e c'è stato un precedente accertamento di un livello di radioattività su alcuni contenitori sbarcati a La Spezia e su questo la corte nulla dice.
La sentenza è illogica laddove ha considerato diffamatorio l'utilizzo della parola "fusto", anziché "container", senza tener conto che è lo stesso IN a usare questo primo termine, indicando che i fusti sono inseriti nei contenitori sigillati. Nel corso dell'intervista, il responsabile sicurezza della compagnia IN ha affermato che le sostanze sono containerizzate ed erano in coperta in un posto all'aperto e sono bruciati praticamente tutti. In ossequio agli orientamenti della S.C. e alla luce delle risultanze processuali la condotta dell'imputata andava scriminata, se non in base al diritto di cronaca,in base al diritto di critica: le notizie sono vere, sussistono i requisiti dell'interesse pubblico e della continenza espositiva. Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che la giornalista non ha usato un linguaggio colorito, toni aspri ne' pungenti. Il comprovato utilizzo di forme condizionali e dubitative contrasta con un intento suggestivo.
C. Sulla verità putativa, la ricorrente osserva che non è giustificata la qualifica, data dalla corte alle associazioni ambientali, di portatrici di interessi, apprezzabili ma di parte, negando la qualità di fonti sicure ed affidabili.
Ugualmente è criticato l'argomento della sentenza circa l'assenza di immediatezza nella notizia sull'incendio : il servizio televisivo è stato lanciato il 14 settembre 2002, mentre era in corso l'incendio,iniziato il precedente giorno dieci, mentre l'episodio estremamente rilevante,nell'ambito dell'intero episodio, costituito dall'arenarsi nella riserva naturale Santa Lucia è avvenuto tra il 18 e il 19 successivi.
Le conoscenze erano quindi parziali, ma l'autorevolezza delle fonti (WF e NT) legittimava la diffusione, visto anche l'alto interesse pubblico e le forme prudenti impiegate dalla giornalista. Sull'elemento psicologico, viene censurata la sentenza, in quanto la corte non si sofferma sulla sussistenza dell'elemento psicologico, a titolo di dolo, anche nella fattispecie del dolo eventuale, mentre sembra propendere per una responsabilità a titolo di colpa. Sulla statuizioni civili, la ricorrente rileva che venuta meno la sussistenza del reato di diffamazione, va annullata la condanna al risarcimento dei danni;
anche la condanna al pagamento della provvisionale, pur non censurabile in sede di ricorso per cassazione, deve subire l'effetto della declaratoria di nullità della sentenza. Il reato è estinto per prescrizione e quindi il giudice di appello, nel dichiarare, ex art. 578 c.p.p., la causa estintiva, deve decidere, ai soli effetti civili, delle disposizioni di cui all'art.578 c.p.p., della sentenza concernenti gli interessi civili,
verificando l'esistenza degli elementi della fattispecie penale. Nel caso in esame, i vizi di motivazione comportano l'annullamento della sentenza di secondo grado e il rinvio al giudice civile competente. Il ricorso non merita accoglimento.
Le argomentazioni critiche dei difensori non incidono sulla correttezza del nucleo centrale della ricostruzione e della valutazione dei fatti, compiute dalla sentenza impugnata. Va rilevato che in tema di diritto di cronaca e quindi di prova della verità, non rientra nel perimetro del sindacato di questa corte il riesame critico del fatto che è stato oggetto della esposizione giornalistica, essendo il giudizio limitato esclusivamente alla verifica della corrispondenza alle risultanze processuali della ricostruzione compiuta dal giudice di merito nonché dell'adeguatezza dei passaggi argomentativi, di cui si è servito per supportare il proprio convincimento sulla sussistenza o insussistenza dell'esimente invocata.
Il dato storico incontestato è costituito dall'incendio della nave LL BI della Compagnia IN, avvenuto presso le coste della riserva naturale di Santa Lucia, zona di pregio ambientale, riconosciuta dall'ONU. Questo evento ha suscitato allarme nella pubblica opinione internazionale, a causa del carico della nave, costituito, tra l'altro, da numerosi cointainer, contenenti sostanze chimiche, classificate pericolose. La notizia dell'evento è stato diffusa, con dispacci via internet, da associazioni ambientaliste, tra cui WF e NT.
La corte di appello ha rilevato che la sentenza del primo giudice aveva strettamente collegato la narrazione della PO con il contenuto del dispaccio di queste ultime associazioni, che, per la loro autorevolezza, potevano essere considerate come punti di riferimento della verità del fatto. Ha dato atto che il tribunale aveva riconosciuto che la PO aveva riportato anche fatti non veri, concernenti il diniego di informazioni, da parte della compagnia IN, e il trasporto di alfanaftilammina. Sul punto, la sentenza di primo grado aveva dato rilievo all'immediatezza della notizia e all'esigenza della tempestività dell'informazione, giustificative di una minore accuratezza nella verifica della verità dei fatti. Quanto all'inesistente trasporto della suindicata sostanza, il tribunale ha escluso capacità diffamatoria della notizia, dando specifico rilievo alla circostanza che il fatto era compreso nell'autonomo periodo sintattico concernente la globale attività,svolta dalla nave nel corso degli anni, nonché alla sussistenza dell'autorizzazione al trasporto della sostanza. La sentenza comunque aveva concluso che, alla luce di questi elementi e dell'accertato rispetto dell'interesse pubblico alla conoscenza di notizie relative alla tutela dell'ambiente e dell'assenza di toni offensivi o denigratori ,andava riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca , quanto meno a livello putativo, avendo la giornalista attinto le notizie da fonti risultate pienamente attendibili.
Il giudizio, espresso dalla corte territoriale, di disconoscimento di autorevolezza e affidabilità di queste fonti,nel caso in esame ha una sua logica articolazione, in quanto ha fondatamente ritenuto che le associazioni sono portatrici di interessi di parte, sia pure di nobile portata, inoltre ha accertato che le risultanze processuali hanno dimostrato che queste disponevano di notizie di seconda mano, non avendo svolto alcun accertamento diretto.
Va comunque rilevata la piena conformità alle risultanze processuali di dati storici, che hanno fondatamente consentito alla corte di merito di troncare alla radice la tesi della verità della narrazione della PO, anche sotto l'aspetto putativo.
È risultato infatti, che è storicamente non dimostrata la volontà della compagnia IN di aver volontariamente taciuto e nascosto informazioni sul contenuto dei fusti trasportati;
è risultato che NT e WF non avevano sostenuto, nel diffondere la notizia, la renitenza della compagnia IN a dare informazioni, ma avevano affermato solo che non risultavano informazioni sul carico. La carenza sui dati concernenti il contenuto del carico della nave non può essere presuntivamente attribuito a una volontà della compagnia di nascondere la verità. La corte ha razionalmente considerato come la falsa notizia di questa scelta della compagnia di tacere sull'identità delle sostanze chimiche trasportate, anche se collocata nel contesto di notizie vere (l'incendio della nave, varata da oltre 25 anni, contenente sostanze chimiche) ha dato alla società IN ZI l'immagine di titolare di una globale attività illecita, da compiere nella clandestinità e in complicità nel lucroso, criminale affare dello smaltimento dei rifiuti pericolosi in mare. Questa diffamatoria attribuzione di pericolosità per l'ambiente al trasporto marittimo dell'impresa è confermata e rafforzata da un'altra notizia non vera: la PO, andando al di là delle informazioni fino ad allora diffuse in termini probabilistici e vaghi, è approdata alla certezza sulla identità di una delle sostanze chimiche presenti sulla nave ancora in fiamme : la alfanaftilammina, "un agente chimico capace di distruggere interi ecosistemi". Secondo una razionale valutazione, assolutamente insindacabile, la corte di merito ha escluso che la collocazione, sintatticamente autonoma, della notizia annulli la sua capacità di suggerire all'utente televisivo una precisa caratteristica negativa dei servizi di trasporto gestiti in maniera anomala dalla compagnia IN.
Con pari razionalità, è stata negata rilevanza, a favore dell'imputata, all'argomento della esistenza dell'autorizzazione, concessa alla nave, di trasportare la sostanza, in quanto la potenziale e lecita presenza non legittima la falsa affermazione della certa presenza della sostanza sulla nave in fiamme. La valutazione complessiva dei dati centrali e di quelli di contorno ha condotto la corte di merito ad attribuire alla generale impostazione del servizio di informazione televisiva una connotazione di evidente discredito : omettendo di presentare la LL BI nella sua reale connotazione di nave ricondizionata, passata indenne a controlli e ispezioni non preannunciate, nonché idonea al trasporto lecito, di determinate sostanze pericolose, collocate in contenitori di particolare affidabilità (i container) ,ha insinuato nello spettatore l'idea che la compagnia gestisse una sorta di nave dei veleni. Il servizio della PO ha disegnato il negativo quadro di vita marinara,costituito dall'incendio di una nave carica di sostanze chimiche in una zona di alto valore ambientale, ponendolo nel contesto inesistente di segretezza e di rifiuto dell'armatore di dare spiegazione. È giunto così alla innaturale, artificiale, suggestiva descrizione di una globale attività illecita, svelata dall'incidente, che mostra la compagnia come protagonista di un sospetto trasporto di rifiuti pericolosi per mare, tra i quali si annovera la devastante alfa naftilammina. A questo tipo di informazione, la corte ha attribuito fondatamente carica diffamatoria, alla luce anche dalla incontestabile consapevolezza, da parte della giornalista, della sua idoneità a screditare, agli occhi dei cittadini e di potenziali committenti, la capacità di svolgere, nel rispetto delle regole, delicati e rischiosi servizi di trasporto marittimo.
Quanto alle critiche della ricorrente, basate sulla tempistica degli eventi e dirette all'esclusione, operata dalla sentenza, del requisito dell'immediatezza della notizia, va rilevato che questo argomento, unitamente a quello dell'assenza della tempestività dell'informazione, è stato trattato dalla corte di merito al fine di escludere la sussistenza del presupposto legittimante il sacrificio dell'accuratezza della verifica della verità della notizia e dell'affidabilità della fonte;
tale presupposto sarebbe costituito dalla prevalente esigenza della velocità dell'informazione. Ritiene questa corte che tale asserito sacrificio è incompatibile sotto due profili con l'ordinamento giuridico vigente. Innanzitutto, va rilevato che questa comparazione tra interessi giuridicamente protetti non appare conforme alla normativa costituzionale, in base alla quale la giurisprudenza ha modulato i concetti di diritto di cronaca e di diritto di critica, con susseguente loro configurazione come cause di giustificazione, a norma dell'art. 51 c.p.. L'esigenza di velocità risponde - come riconosce la sentenza - a criteri di scelta commerciale, che non sono sindacabili in questa sede, ma che sono anche del tutto estranei alla norma della Carta costituzionale (art. 21), correttamente - stata posta a fondamento dell'esimente del diritto di cronaca qui invocata. Il sacrificio della reputazione è giuridicamente accettabile se giustificato dall'esigenza di esercitare un diritto di pari livello costituzionale, ontologicamente confligente, come la libertà di manifestazione dei pensiero. Il sacrificio non è accettabile se giustificato dall'esigenza di diffusione e di ascolto, dall'esigenza A;
battere la concorrenza, al fine di mantenere e ampliare l'area dei lettori e degli utenti: queste esigenze non possono essere poste nell'area di tutela dei principi dell'art. 21 Cost. (ma eventualmente di quelli dell'art. 41 Cost.). La notizia può e deve essere ritardata, anche a costo della diminuzione e del mancato aumento di lettori e degli utenti, in quanto le esigenze imprenditoriali non sono tuttora ritenute prevalenti sui diritti della persona, ex artt.2 e 3 Cost. Questo ritardo, in favore del controllo della verità ,
è pienamente coerente con altro requisito fondante : il pubblico interesse all'informazione. Va da sè che i cittadini non hanno alcun interesse a conoscere notizie veloci, ma non corrispondenti al vero. In definitiva, l'informazione, come bene da produrre e da distribuire in regime di concorrenza, non ha la tutela che l'ordinamento riconosce al diritto di comunicare notizie, idee, commenti che il cittadino deve conoscere per partecipare in maniera consapevole alla vita sociale e politica.
Pertanto nessun rilievo possono avere le argomentazioni della ricorrente che - oltre ad essere impostate su una alternativa ricostruzione di dati storici - non sono giuridicamente e logicamente idonee ad affermare la tesi di una superiore esigenza dell'informazione, legittimante la diffusione di notizie diffamatorie, senza il tempestivo controllo della loro veridicità. Le critiche della ricorrente sull'interpretazione di alcuni dati di contorno, esaminati dalla sentenza impugnata (il tempo dell'intervista a un dipendente della compagnia, la differenza di significato tra i termini fusto e container), propongono questioni di puro merito, assolutamente non riconducigli nel perimetro del sindacato di legittimità. Comunque, la corte di merito ha utilizzato questi dati interpretandoli solo a titolo di conferma del già sufficiente apparato logico argomentativo, su cui è fondato il convincimento sulla responsabilità della PO. Nel contesto sin qui esposto, perde ugualmente rilevanza il tema della diffusione della notizia sulla citazione della compagnia in inchieste dalla magistratura italiana, sul quale la certe di merito non ha espresso alcuna valutazione: rimane ferma la mancanza di verità dei fatti posti nel diretto quadro storico narrato nel servizio, e la loro idoneità a ledere fortemente la reputazione della compagnia IN.
Quanto alla censura sulle statuizioni civili, si osserva che correttamente la corte di merito ha applicato il disposto dell'art.576 c.p.p., che conferisce al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto (v. in tal senso S.U. n. 25083 dell'11.7.06, in Cass. pen. 2006, 3519 e 2008, 214). Questa disposizione introduce una deroga alla previsione dell'art. 538 c.p.p., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma anche a chiedere al giudice dell'impugnazione, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto.
La correttezza della valutazione e della decisione del giudice di appello comporta la conferma delle statuizioni civili della sentenza. Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011