Sentenza 25 settembre 2012
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2012, n. 43061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43061 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 25/09/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 2564
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 18903/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS NZ N. IL 08/10/1959;
avverso l'ordinanza n. 2589/2011 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 01/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe;
sentite le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6.3.2012 il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello proposto contro il provvedimento del 4.11.2011 con il quale il Giudice delle indagini preliminari di quel Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere applicata nei confronti di MM NC, indagato per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. "per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata ndrangheta operante sul territorio piemontese denominata "locale di Natile di Careri" a Torino con la dote di santa".
Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione dell'art.273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: censura il richiamo all'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale del riesame a carico di AR IC;
assume che il ricorrente non ha avuto contatti con alcun altro indagato che non fosse LU CC e "tale isolazionismo relazionale è oscuro all'osmosi e alla fisiologia del reato associativo"; il Tribunale non ha considerato l'assurdità della ipotesi che il collaboratore RA CC non conosca in alcun modo il ricorrente ed ha omesso di soffermarsi sugli elementi di prova contraria addotti dalla difesa;
la mera partecipazione a tre cene tra loro intervallate da un lasso temporale di diversi mesi o di un anno non può logicamente costituire grave indizio di frequentazione stabile del sodalizio criminoso;
la dote di "santa" attribuita a MM è stata desunta in forma automatica dalla mera partecipazione ai festeggiamenti del 17.10.2008 per il conferimento della dote di "santa" a AR IC. CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che avverso l'ordinanza di custodia in carcere MM NC non ha presentato richiesta di riesame, con conseguente insussistenza nei suoi confronti delle preclusioni derivanti dal giudicato cautelare.
Il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione di MM NC ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, costituente articolazione territoriale piemontese della 'ndrangheta, con la specifica "dote di santa", sulla base dei servizi di annotazioni della polizia giudiziaria che hanno rilevato la presenza dell'indagato ai festeggiamenti per il conferimento della dote di "sgarrista" a AP CC avvenuti il 25.7.2007, alla cerimonia ed ai festeggiamenti per il conferimento della dote di "santa" a AR IC avvenuti in data 17.10.2008 e ad una ulteriore riunione avvenuta in data 20.2.2009.
In proposito si osserva che l'affiliazione rituale costituisce uno degli "indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalita' di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza (dell'affiliato) al sodalizio criminoso (motivazione di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Mannino, Rv. 231670). Analogamente si deve ritenere che la presenza e la partecipazione attiva alla vera e propria cerimonia di affiliazione realizzi un comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminoso, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione, o di conferimento di un grado gerarchico all'interno della organizzazione mafiosa, possa essere officiato da soggetti estranei alla organizzazione. Il ragionamento probatorio si pone in termini diversi allorché la prova della adesione al vincolo associativo venga desunta dalla frequentazione o partecipazione ad eventi conviviali con soggetti affiliati al sodalizio. In tal caso questa Corte ha affermato che la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione (Sez. 6^, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo e altri, Rv. 252281). Il Tribunale del riesame afferma che MM NC ha partecipato ai festeggiamenti per il conferimento della dote di "sgarrista" a AP CC, ma non indica in base a quali dati probatori i festeggiamenti avessero la finalità indicata, e pare sottintendere che MM non abbia partecipato al vero e proprio rito di affiliazione ma solo al successivo evento conviviale;
con riguardo alla cerimonia e ai festeggiamenti per il conferimento della dote di "santa" a AR IC, non viene precisata se MM abbia partecipato all'una o agli altri o a entrambi;
con riferimento alla riunione del 20.2.2009, non ne viene esplicitata la natura, la finalità e l'identità dei compartecipanti. Non è oggetto di valutazione la rilevante circostanza della sporadicità degli episodi dislocati in un lungo arco temporale (tre eventi conviviali in tre anni). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata appare viziata da mancanza di motivazione e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 norme att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012