Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
È abnorme la decisione del tribunale del riesame che annulli l'ordinanza del Gip di convalida del provvedimento questorile impositivo del divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. (In motivazione la Corte ha rilevato che il provvedimento del questore è un atto amministrativo, nei confronti del quale al tribunale non è riconosciuto alcun potere di controllo).
Commentario • 1
- 1. Interpello del 03/04/2023 n. 271 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi contribuenti e InternazionaleAgenzia delle Entrate · 3 aprile 2023
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 271/2023 OGGETTO: Applicazione del regime di call-off stock e operazioni triangolari Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO La società Alfa (anche, "l'Istante"), attiva nel settore automotive, si occupa in via prevalente della progettazione, produzione e commercializzazione di componenti per autoveicoli ed autovetture. L'attività produttiva è localizzata in Italia e i beni prodotti vengono commercializzati e distribuiti in Europa. La Società è identificata ai fini IVA anche nello Stato UE X e fa parte di un gruppo multinazionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2013, n. 20782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20782 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 18/04/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1072
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 33612/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
DE IS RC N. IL 03/09/1987;
avverso l'ordinanza n. 4023/2012 TR1B. LIBERTÀ di NAPOLI, del 21/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/11/2012, il Gip presso il Tribunale di Napoli convalidava il DASPO, disposto dal Questore nei confronti di De IP AR.
Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, con ordinanza del 21/6/2012, ha revocato la misura di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, applicata.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi, rilevando che il ricorso in appello al Tribunale del riesame è previsto solo avverso le ordinanze che dispongono una misura cautelare personale, tra cui non rientra, di certo, il provvedimento del Gip di convalida della imposizione del DASPO;
peraltro, il provvedimento questorile ha natura di atto amministrativo, per cui il Tribunale, annullando il predetto divieto, ha esercitato una prerogativa che compete ad un organo amministrativo.
CONSIDERATO IN DIRTITTO
Il ricorso è fondato.
Osservasi che il ricorso in appello al tribunale del riesame è previsto dalla legge Visivamente nei confronti delle ordinanze che dispongono una misura cautelare personale, ex art. 310 cod. proc. pen., ed il provvedimento con cui il Gip convalida l'imposizione delle prescrizioni L. n. 401 del 1989, ex art. 6, comma 2, non ha tale natura.
Inoltre, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di Polizia in occasione di manifestazioni sportive, una volta divenuta definitiva per mancanza di impugnazione, non è revocabile, pur in caso di mutamento della situazione di fatto da essa considerata (Cass.12/3/09, n. 15261). Rilevasi, altresì, che il provvedimento questorile, nella parte in cui dispone il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, è un atto amministrativo, per cui, evidentemente, il Tribunale del riesame con l'annullare la predetta inibizione ha esercitato una prerogativa che compete ad un organo amministrativo.
Conseguentemente l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2013