Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
/02 In nome04564 Aula A popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.11527/99 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.40542 "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "1 Florindo Minichiello " -Ud. 17.12.2001 " Stefano M. Evangelista " -Oggetto: " LL TT " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti SO, Carlo De Angelis, LL Pescosolido e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente 5032
contro
ST AR, difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. LL Del Rosso con domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla via G.G. Bellin. 27 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di RE n' 116/99 in data 24/31 marzo 1999 (R.G. 532/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento deldott. ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 26 novembre 1991, IN AR espose di essere titolare di due pensioni erogatele dall'INPS, una di reversibilità e l'altra diretta, entrambe integrate al trattamento minimo. Con decorrenza 1° ottobre 1983 1'INPS aveva riportato a calcolo la pensione diretta, già integrata. Sostenne di aver diritto, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 d.
1. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, a conservare, anche per il tempo successivo al 30 settembre 1983, detta pensione nell'importo integrato al (c.d. trattamento minimo raggiunto a tale data "cristallizzazione"). Chiese quindi condannarsi l'INPS a cor- 2 risponderle quanto dovuto dall'1 ottobre 1983, oltre accesso- ri. L'adito TO di RE, con sentenza n° 785 in data 18 marzo/6 aprile 1993 accolse la domanda e, dichiarato il di- ritto della ricorrente a percepire dall'1 ottobre 1983 la pensione diretta cat. IR n 82012038 nell'importo integrato ° al trattamento minimo raggiunto al 30 settembre 1983, condan- nò l'INPS "a pagare alla parte ricorrente le differenze tra quanto corrispostole e quanto dovutole, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al 30 dicembre 1991 ed i soli interessi legali per il periodo successivo.". La deci- confermata dal Tribunale di RE con sentenzasione venne n. 597 del 21 dicembre 1993, passata in giudicato. Sulla base di questa sentenza la IN chiese ed ottenne dal TO di RE decreto ingiuntivo n. 1182/98, a cari- co dell'INPS, per il pagamento della somma di £ 56.285.505, oltre interessi e spese. L'opposizione dell'INPS venne accolta con sentenza n. 1204 in data 3/9 novembre 1998 che ritenendo la sentenza n. 597/93 del Tribunale di RE costituire idoneo titolo esecutivo, in quanto, pur non contenendo l'indicazione specifica della somma oggetto della condanna, consentiva tuttavia di calco- larla agevolmente sulla base dei parametri tutti predetermi- nati per legge e, quindi, con operazione puramente aritmetica 3 revocò il decreto ingiuntivo n. 1182/98, condannando l'opposta alle spese del giudizio. Su appello della IN, il Tribunale di RE, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione dell'INPS a decreto in- giuntivo. Il Tribunale ha ritenuto che l'ammontare della somma dovuta dall'INPS non sia determinabile in base ad un puro calcolo aritmetico, perché la sentenza di condanna n. 785/93 non con- tiene tutti gli elementi indispensabili per una tale opera- zione, ed è perciò necessario fare un non consentito ricorso ad "indici esterni". Avverso questa decisione 1' INPS ricorre per cassazione con unico motivo, cui IN AR resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 2907 e 2909 c.c. e dell'art. 474 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., l'INPS sostiene che la sentenza n. 785/93 del TO di RE (confermata in appello) conteneva tutti gli elementi del calcolo, predeter- minati per legge e comunque ben conosciuti dalla parte, co- sicchè, per individuare la somma oggetto della condanna, non Occorreva altro che il compimento di una mera operazione di calcolo. Pertanto, la pensionata, essendo già in possesso di 4 un valido titolo esecutivo, difettava di interesse per ri- chiedere il decreto ingiuntivo. Il motivo è fondato. Nel definire il titolo esecutivo, la giurisprudenza della Corte ha posto in evidenza come il cre- dito suscettibile di esecuzione forzata, qualora si tratti di una somma di danaro, non deve essere necessariamente indicato nella sua entità quantitativa, potendo essere individuato an- che mediante un mero calcolo matematico, sempre che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum, rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi, che non devono essere attinti aliunde (Cass. 14 febbraio 1968 n. 516; 11 aprile 1975 n. 1375; 11 giugno 1999 n. 5784). La portata di questo principio risulta precisato in alcune pronunce concernenti crediti lavorativi, affermandosi che la sentenza con cui il giudice del merito, accertata l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di la- voro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione, costituisce titolo esecutivo, ove la giustifi- cazione del credito del lavoratore risulti da operazioni me- ramente aritmetiche sulla base dei dati contenuti nelle buste paga, che esibite in giudizio, ancorchè non espressamente menzionate nella sentenza abbiano costituito la premessa della liquidazione così operata> (Cass. 11 giugno 1990 n. 5656; 24 gennaio 1995 n. 811). 5 Ed a riguardo di crediti previdenziali si è ritenuto che la sentenza che affermi l'obbligo dell'INPS di corrispondere all'assicurato alcuni ratei arretrati di pensione, da deter- minarsi sulla base della retribuzione dell'ultimo anno di la- voro, è suscettibile, ove passata in giudicato, di costituire titolo idoneo per l'esecuzione forzata, quando l'ammontare dei ratei, ancorchè non indicato nella sentenza medesima, sia computabile attraverso un'operazione meramente aritmetica, per essere stata l'entità della predetta retribuzione oggetto della decisione, o comunque assunta come premessa necessaria della stessa> (Cass. 8 settembre 1970 n. 1298; 9 ottobre 1975 n. 3206). Analogamente è a dirsi per le prestazioni di assistenza pub- blica, essendosi ritenuto che la sentenza passata in giudi- cato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e con- dannato il Ministero dell'Interno al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, essendo il con- tenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge, ed essendo quindi sia l'invalido che l'ente erogatore in grado di conoscere, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare del beneficio assistenzia- le e l'entità del credito per i ratei maturati. Ne consegue 6 che il creditore difetta di interesse a richiedere la relati- va liquidazione in un distinto, separato giudizio.> (Cass. 11 luglio 2001 n. 9389). Dalle riportate pronunce si ricava il principio che la deter- minabilità degli importi spettanti al creditore non può esse- re esclusa qualora gli elementi idonei al compimento di tale operazione siano acquisiti al processo e non possono perciò considerarsi esterni ad esso. Tale acquisizione si intende realizzata non solo quando i dati occorrenti per l'operazione di mero calcolo siano espressi nella sentenza, ma anche quan- do essi siano semplicemente esibiti (come nel caso delle bu- ste paga) oppure siano stati assunti come premessa necessaria della decisione o anche soltanto accertati dalla sentenza co- me pacifici tra le parti (Cass. 11 giugno 1990 n. 5656; 18 luglio 1997 n. 6611; 19 gennaio 1999 n. 478). - con-Con riferimento al caso di specie, l'esame degli atti sentito alla Corte perché si denunzia l'error in procedendo consistito nell'inesatta qualificazione del titolo esecutivo - rivela che la quantificazione del credito conseguente al- la riliquidazione della pensione diretta, da effettuarsi sul- la base della sentenza n. 785/93 era da operarsi in virtù di dati numerici, quale l'importo della pensione (diretta) integrata alla data del 30 settembre 1983, predeterminati per legge, presupposti dalla sentenza e pacifici tra le parti. Analogamente è a dirsi per interessi e rivalutazione;
mentre 7 le differenze si ricavavano per mera sottrazione tra quanto dovuto e quanto percepito. Del resto, il credito era stato determinato agevolmente dalla pensionata nel ricorso per de- creto ingiuntivo, accolto senza riserve di ulteriori accerta- menti o calcoli. Pertanto, la ripetuta sentenza del Tribunale di RE n. 597/93 costituiva valido titolo esecutivo e non abbisognava di una ulteriore pronuncia. Né vale rilevare, come sembra fare il Tribunale, che per gli anni successivi al 1993 i dati non potevano essere ritenuti presupposti. E' sufficiente al riguardo replicare che la sen- tenza del 1993 costituisce titolo esecutivo per i soli ratei maturati alla data della domanda 0, al massimo, per quelli maturati fino alla sentenza. Il ricorso va, quindi, accolto, con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Nulla per le spese dell'intero processo, stante il disposto dell'art. 152, disp. att., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Anna. Pertiwill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 28 MAR 2002/ E B P U IL CANCELLIERE 8