Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, è configurabile il reato di dichiarazione infedele, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per omessa indicazione di "redditi diversi", derivanti dalla cessione a titolo oneroso nel quinquennio di un immobile parzialmente locato, poichè l'art. 67, comma primo, lett. b, d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che, in caso di uso promiscuo di un immobile (nella specie, in parte ceduto in locazione e in parte abitato da familiari), deve distinguersi, ai fini impositivi, la porzione che rientra nella previsione agevolativa, da quella che invece ne è esclusa.
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- 1. Accertamento Fiscale Su Compravendita Immobiliare: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 23 luglio 2025
Hai ricevuto un accertamento fiscale relativo a una compravendita immobiliare e non sai come reagire? L'Agenzia delle Entrate ti contesta il valore dichiarato dell'immobile, presunte plusvalenze non tassate o operazioni ritenute speculative? Le compravendite immobiliari sono tra le operazioni più controllate dal Fisco, soprattutto quando il valore dichiarato sembra troppo basso o i guadagni realizzati non sono stati dichiarati. Ma non tutto ciò che contesta l'Agenzia è corretto: hai strumenti concreti per difenderti e tutelare i tuoi diritti. Quando l'Agenzia delle Entrate effettua accertamenti su compravendite immobiliari? L'Agenzia può avviare un controllo se ritiene che il valore di …
Leggi di più… - 2. Contestazioni Su Plusvalenze Occultate In Aste Immobiliari: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché ti viene attribuita una plusvalenza occultata derivante da operazioni di acquisto e vendita in aste immobiliari? In questi casi, l'Ufficio presume che l'aggiudicazione e la successiva rivendita dell'immobile abbiano generato un guadagno non dichiarato, con conseguente evasione di imposte. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: con una difesa adeguata è possibile dimostrare la correttezza fiscale delle operazioni. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta plusvalenze da aste immobiliari – Se l'immobile acquistato all'asta è stato rivenduto entro cinque anni a un prezzo superiore a quello di aggiudicazione – Se la …
Leggi di più… - 3. COMPRAVENDITA - Plusvalenza per rivendita infraquinquennalehttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 9 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2016, n. 37169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37169 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
37 1 6 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Composta da n. 1871 Silvio Amoresano - Presidente - Sent. n.. Enrico Manzon - Relatore - UP - 09/06/2016 Giovanni Liberati R.G.N. 16279/2016 Antonella Di Stasi Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO AN nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2015 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l'imputata l'avv. Giovanni Guariglia, che ha concluso riportandosi al ricorso ed in via gradatamente subordinata per l'applicazione dell'art. 15, d.lgs. n. 74/2000 ovvero dell'art. 131 bis, cod. pen. ovvero dell'art. 13 bis, d.lgs. n. 74/2000 ovvero per la declaratoria di prescrizione del reato ascritto all'imputata medesima. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 11 maggio 2015 la Corte d'appello di Perugia integralmente riformava la sentenza in data 17 giugno 2011 con la quale il Tribunale di Orvieto aveva assolto AN RO dal reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74/2000. Accogliendo il ricorso del PM, la Corte territoriale affermava la sussistenza della penale responsabilità della prevenuta in ordine a detto reato, in particolare rilevando la non vincolatività della conciliazione intervenuta nella sede tributaria amministrativa;
per l'effetto condannava la RO alla pena di mesi 6 di reclusione.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione la RO deducendo un unico motivo.
2.1 Lamenta la ricorrente violazione di legge in quanto il giudice di appello ha erroneamente applicato l'art. 67, T.U.I.R., nella parte in cui prevede la non tassabilità delle plusvalenze infraquinquennali relative ad immobili urbani destinati ad abitazione principale del cedente o dei suoi famigliari, peraltro rilevando altresì la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello di Perugia sul punto della vincolatività della conciliazione amministrativa intervenuta con l'Agenzia delle entrate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2. Deduce la ricorrente violazione di legge con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986 (TUIR) in relazione alla affermata sussistenza del presupposto di punibilità consistente nel superamento della soglia a questo specifico fine prevista dall'art. 4, d.lgs. n. 74/2000. La questione posta in concreto è quella della rilevanza dell'uso promiscuo di un immobile abitativo di proprietà della RO, acquistato per l'intero (quota di 5/6) nel 2004 e per l'intero rivenduto nel quinquennio successivo (2007), che appunto in parte era stato utilizzato quale abitazione principale dalla figlia dell' imputata ed in parte era stato locato. Sostiene la ricorrente che tale situazione di fatto implica la non imponibilità totale della plusvalenza realizzata, non essendovi a questo fine distinzione tra l'uso promiscuo e l'uso esclusivo in detta disposizione del TUIR. La Corte territoriale non è entrata funditus nella questione di diritto de qua, quanto più semplicemente ha rilevato che in sede di conciliazione tributaria le parti hanno convenuto un ammontare di imposta di euro 320.452,38 complessivi, che era comunque superiore alle soglie di punibilità di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74/2000, nella versione vigente al tempo della pronuncia. Va peraltro rilevato che il ragionamento in fatto condotto dalla Corte d'appello perugina non risulta tuttavia perspicuo ed univoco, poiché dapprima indica come parametro valutativo detto importo, mentre poi nel passaggio motivazionale successivo individua quale "imposta evasa" la minor somma di euro 217.057,19. Non è pertanto dato di comprendere quale sia effettivamente l'importo di riferimento al fine della valutazione di merito sulla sussistenza del presupposto di punibilità previsto dalla norma incriminatrice, risultando perplessa e contraddittoria su tale punto la motivazione della sentenza impugnata. 2 4. Come giustamente censura la ricorrente, la Corte territoriale è tuttavia incorsa nella valutazione giuridica di tali dati fattuali, da un lato negando, correttamente, valenza esclusiva ai dati della conciliazione fiscale, salvo poi contraddittoriamente basare il giudizio in parte qua e del resto dirimentemente proprio sui dati rivenienti dalla medesima. Di contro il giudice di appello, decidendo di andare in contrario e sfavorevole avviso di quello di primo grado, previa una precisa ricostruzione fattuale dell'imponibile e dell'imposta, avrebbe dovuto statuire sulla interpretazione da dare alla norma tributaria di riferimento e quindi valutare in via pregiudiziale di merito l'effettiva sussistenza del superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice evocata quale titolo del reato ascritto alla prevenuta. Vi è peraltro da osservare che medio tempore l'art. 4 del d.lgs. 158/2015 ha elevato le soglie di punibilità previste per il reato in questione ad euro 150.000/3.000.000 per l'imposta evasa, trattandosi di norma sopravvenuta pacificamente applicabile ex art. 2, quarto comma, cod. pen. Ciò ritenuto e rilevato quindi l' error in judicando in jure nel quale è incorsa la Corte d'appello di Perugia, va tuttavia affermato che l'interpretazione della norma tributaria, anche ai fini penali, proposta dalla ricorrente non è corretta. Infatti, diversamente da quanto opina la difesa della RO, essendo irrilevante in questo senso la scelta normativa, discrezionale, di prevedere il termine quinquennale come indice presuntivo legale di "speculatività", la norma medesima non esclude affatto che ai fini impositivi si possa e si debba distinguere, come bene ha ritenuto l'Agenzia fiscale in sede amministrativa, tra parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi famigliari e parte immobiliare ceduta a qualsiasi titolo a terzi. Interpretando la disposizione legislativa come intende la ricorrente si giungerebbe infatti a risultati aberranti e senza dubbio alcuno estranei alla chiara ratio legis che è evidentemente quella di espungere dall' area della presunzione legale l'uso familiare dell'immobile ceduto nel quinquennio, ancorché non illimitatamente. Basti pensare al caso, sostanzialmente inverso a quello che occupa, in cui di un intero condominio il proprietario cedente (ovvero un suo familiare) abbia occupato soltanto un appartamento, avendolo locato per il resto a terzi. E' chiaro che riconoscendo in tal caso l'esclusione "per intero" della plusvalenza lo scopo della norma impositrice sarebbe in concreto elusa. Secondo i canoni logici, della voluntas legis e sistematici, non vi quindi altra via di interpretare tale norma se non quella di considerarne per implicito sussistente un contenuto che, in caso di "uso promiscuo" dell'immobile, implichi la necessità di distinguere ai fini impositivi la parte che rientra nella previsione agevolativa, da quella che invece ne è fuori;
che quindi importi una 3 14 determinazione dell'imposta sulla scorta di un calcolo percentuale basato su tale rapporto, peraltro facilmente ancorabile -per il profilo quantitativo- ai dati catastali. Da questo arresto ermeneutico deriva poi necessariamente sul piano penalistico la valutazione del superamento delle soglie di punibilità -attualmente- applicabili.
3. In virtù delle considerazioni che precedono, potenzialmente dirimenti, ancorchè non assorbenti di quelle ulteriori poste dalla difesa in udienza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, che quindi dovrà pregiudizialmente accertare il superamento delle, nuove, soglie di punibilità previste dalla legge per il reato di cu all'art. 4, d.lgs. n. 74/2000 sulla scorta del principio interpretativo dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986 che sopra si è formulato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso il 09/06/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Silvio AmoresanoAdresa Enrico Manzon DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 SET 2016 IL CANCELLIERE Luana Moriani +