Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento, ma non quello di lesioni attesa la diversa obiettività giuridica dei reati (principio affermato in sede di denunzia di conflitto positivo di competenza, che è stato dichiarato inammissibile).
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La vicenda processuale Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, l'imputato veniva condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e violenza privata ai danni della convivente, alla pena complessiva di un anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al risarcimento del danno alla parte civile. Il ricorrente presentava diversi motivi di ricorso. Nel primo motivo, contestava l'applicazione dell'articolo 572 del codice penale, sostenendo che i fatti contestati erano avvenuti prima della modifica della norma che estendeva la definizione di "famiglia". Sul punto, la Corte ha ribadito che la giurisprudenza già riconosceva la configurabilità del reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2005, n. 7043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7043 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 09/11/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3816
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 029386/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI ROMA - CONFLITTO;
in procedimento a carico di:
TA Reza;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE DI ROMA;
ORDINANZA del 08/07/2005 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro (inammissibilità del conflitto).
OSSERVA
Il difensore di TA Reza, chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale monocratico di Roma di maltrattamenti nei confronti della moglie e violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla potestà parentale ed alla qualità di coniuge, con atto depositato all'udienza dell'otto luglio 2005 denunciava conflitto di competenza nei confronti del Giudice di pace della sede. Esponeva che, a seguito della medesima querela del 15.1.2003, il P.M. aveva ottenuto il rinvio al giudizio del Tribunale per i reati sopra indicati e autorizzato la polizia giudiziaria alla citazione per lesione personale lievissima e minaccia dinanzi al Giudice di pace. Questi, sebbene sollecitato, non aveva inteso declinare la propria competenza in favore dell'organo giudiziario sovraordinato. Si verificava quindi, ad avviso dell'esponente, una violazione del generale principio del "ne bis in idem", che dava luogo a conflitto positivo di competenza;
ciò sotto il profilo dell'identità dei fatti contestati, e comunque della loro connessione per continuazione. Il reato di minaccia - attesa la natura del male prospettato (uccidere la moglie a bastonate) - integrava d'altra parte l'ipotesi grave prevista dall'art. 612 c.p., comma 2, di per sè di competenza del Tribunale.
La denuncia è stata qui trasmessa ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2. La situazione denunciata non è idonea a concretare un conflitto positivo di competenza. Non è infatti ravvisabile l'ipotesi di identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti. Va rammentato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto di lesioni personali volontarie non può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di illeciti che concorrono materialmente tra loro per la diversa obbiettività giuridica (cfr., ad es., Cass., Sez. 6^, 7.5/19.11.1986, Vita). Il delitto di maltrattamenti assorbe invece quelli di percosse e minacce, anche se gravi, ma nel solo caso in cui tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento (Cass., Sez. 6^, 19.6/5.8.2003, Jardas), situazione che non si verifica nel caso di specie. Quanto poi alla pretesa attrazione dei fatti nella competenza del Tribunale per connessione, va ricordato che "tra i procedimenti di competenza del Giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione" (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1); situazione pure non ravvisabile nella fattispecie. Infine,
riguardo al reato di minaccia la competenza per materia del Tribunale non può essere fondata sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612 c.p., comma 2, circostanza non contestata ne' automaticamente conseguente, in ragione del male prospettato, alla descrizione del fatto di cui all'imputazione. Va al proposito richiamata la giurisprudenza, pure costante, secondo la quale l'aggravante - quando la minaccia, come nel caso di specie, non è realizzata con i mezzi previsti dall'art. 339 c.p., che la qualificano "ex se" come grave - si realizza in presenza di una potenzialità intimidatoria di elevato grado, che va accertata in concreto, in relazione non soltanto all'entità del male prospettato, ma anche all'insieme delle modalità dell'azione ed alle condizioni in cui si trovavano i soggetti coinvolti. Pertanto, quando come nella fattispecie la gravità della minaccia non è ravvisata ne' contestata dall'accusa, il reato rientra nella competenza del giudice di pace (e l'imputato non è legittimato, ne' ha interesse, a qualificare più gravemente il fatto addebitatogli). Il conflitto denunciato va perciò dichiarato insussistente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006