CASS
Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2023, n. 46862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46862 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 46862 Anno 2023 Presidente: CIAMPI AN MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di CO NO, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 23 gennaio 2013 al 24 gennaio 2014 in stato di custodia cautelare in carcere;
da tale ultima data fino al 6 luglio 2015 agli arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di estorsione continuata aggravata da metodo mafioso in danno di RO IO, in concorso con IC EM, PA La PA e GI OL (artt. 81, 110 e 629 cod. pen. e 7 d.l. 152/91, capo FF). Secondo la descrizione dei fatti di cui all'imputazione, EM in concorso con NO e i su indicati soggetti, con violenza e minaccia avrebbe costretto RO IO a cedere il 50 % di una sala giochi. NO era stato condannato con sentenza di primo grado dal Tribunale di Bologna e assolto in grado di appello con la .formula perché il fatto non sussiste;
la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e la sentenza di assoluzione era passata in giudicato il 10 dicembre 2020. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del ricorrente, consistita sia in comportamenti extraprocessuali tali da aver creato l'apparenza di coinvolgimento nel reato contestatogli, sia in comportamenti endoprocessuali, ovvero il silenzio dallo stesso serbato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 2. L'interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave. Il difensore osserva, quanto al profilo della condotta extraprocessuale, che la Corte avrebbe offerto una lettura degli atti contrastante con quella del giudice della cognizione e avrebbe valorizzato comportamenti che il giudice della cautela non aveva preso in considerazione. La Corte aveva estrapolato pretestuosamente alcune conversazioni intercorse fra NO e EM, presunto autore dell'estorsione in danno di IO e aveva valorizzato, altresì, la presenza di NO, insieme a GI OL, 1'8 gennaio 2011 all'incontro fra EM e IO, ma non aveva tenuto conto che tale ultima circostanza era stata ritenuta dalla Corte di Appello nella sentenza assolutoria priva di rilevanza in quanto la cessione del 50 % della sala giochi al Ferma era stata determinata non già da costrizione, ma da una libera scelta di IO, tanto che l'accordo era stato 2 concluso prima dell'incontro del gennaio 2011. Tanto ciò è vero che la stessa Corte di Appello di Bologna, nell'accogliere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da GI OL, aveva affermato non potersi considerare comportamento connotato da colpa grave l'avere accompagnato EM presso IO. La Corte aveva anche valorizzato una conversazione fra EM e NO avvenuta mesi dopo, cioè nell'agosto del 2011, che non si inseriva nel contesto dell'ipotesi delittuosa ascritta a NO, ma riguardava altra vicenda, del tutto svincolata, tanto che non era stata neanche valutata dal Gip nella ordinanza di custodia cautelare in carcere. Quanto alla condotta processuale, il ricorrente osserva che per espressa dizione normativa, il silenzio in quanto espressione di un diritto dell'imputato, non può essere considerato condotta dolosa o gravemente colposa, così come specificato nella stessa formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen. . 2. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato in data 3 agosto 2023 memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che si diranno. 2. Il motivo censura la motivazione della Corte della riparazione in relazione alla colpa grave, ravvisata nella condotta extraprocessuale e endoprocessuale del ricorrente. 3. Sotto il secondo profilo la Corte territoriale, pur dando atto della intervenuta modifica dell'art. 314 cod. proc. pen ad opera del d.lgs n. 188/2021, ha ritenuto che il silenzio del ricorrente e l'omessa allegazione di spiegazioni alternative rispetto alle circostanze emerse nel corso delle indagini valesse ad integrare la colpa grave ostativa alla riparazione. In tal modo, tuttavia, la Corte è incorsa nella violazione di legge censurata nel ricorso. A seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al 3 primo periodo.». Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al pcocesso nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). In passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente colposa da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, avesse' scelto di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941). Per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata). 4. Espunta, dunque, dal percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale la parte con cui è stato conferito rilievo al silenzio serbato da NO nel corso dell'interrogatorio, si tratta di verificare, attraverso la cd. prova di resistenza, se l'ordinanza superi il vaglio di legittimità nella pane in cui sono state valorizzate le condotte extraprocessuale del ricorrente. Sotto tale profilo si osserva che la Corte ha valorizzato essenzialmente tre elementi: -alcune conversazioni, risalenti al periodo maggio-settembre 2010 e ai primi di gennaio 2011, intercorse fra EM, presunto autore materiale della estorsione, e PE RA nel quale il primo avrebbe rivelato la sua intenzione di estromettere IO dalla gestione del locale;
4 -alcune conversazioni fra EM e IO nel corso delle quali il primo avrebbe pressato la vittima affinché rientrasse nel debito;
- l'incontro del giorno 8 gennaio 2022 fra IA e IO, a cui avevano presenziato il ricorrente NO, il quale era rimasto in disparte senza intrattenere alcun rapporto con la presunta persona offesa, e GI OL;
- il contatto fra EM e NO, nel mese di agosto 2011, affinché questi intercedesse con alcune persone che erano intenzionate ad aiutare IO a rientrare in possesso della sala giochi. 4.1. Ciò premesso occorre ricordare che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, SN Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). 5 q-\
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Deciso il 3 ottobre 2023. Il Co sist4 est ore Il Pres ente FranceslolCi 4.3. Nel caso di specie, il riferimento ai dialoghi intercorsi fra EM ed altri soggetti, nei quali neppure si menziona la figura del ricorrente, non possono rilevare quale condotta colposa ascrivibile al ricorrente. Il rilievo, dunque, può essere attribuito esclusivamente alla presenza di NO all'incontro dell'8 gennaio 2022 fra EM e IO e alle conversazioni del successivo mese di agosto. Rispetto a tali condotte, tuttavia, la Corte della riparazione non ha chiarito: - se e in che misura dette condotte siano state prese in esame dal giudice della cautela. Pacifico è, invero, il principio per cui può essere attribuita rilevanza solo a condotte che abbiano avuto efficacia causale o concausale rispetto alla adozione della misura cautelare;
- in che senso dette condotte possano avere creato l'apparenza del coinvolgimento di NO nel reato a lui contestato, tenuto conto che il giudice del merito aveva rilevato come la cessione del 50 % della sala giochi da IO a IA, precedente a detto incontro, era stata dovuta ad una precisa scelta economica e non già a costrizione. 5.Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna che dovrà approfondire, con esclusivo riferimento alla condotta extraprocessuale, gli aspetti su indicati. Al giudice del rinvio si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità.
lette le conclusioni del PG con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 46862 Anno 2023 Presidente: CIAMPI AN MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di CO NO, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 23 gennaio 2013 al 24 gennaio 2014 in stato di custodia cautelare in carcere;
da tale ultima data fino al 6 luglio 2015 agli arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di estorsione continuata aggravata da metodo mafioso in danno di RO IO, in concorso con IC EM, PA La PA e GI OL (artt. 81, 110 e 629 cod. pen. e 7 d.l. 152/91, capo FF). Secondo la descrizione dei fatti di cui all'imputazione, EM in concorso con NO e i su indicati soggetti, con violenza e minaccia avrebbe costretto RO IO a cedere il 50 % di una sala giochi. NO era stato condannato con sentenza di primo grado dal Tribunale di Bologna e assolto in grado di appello con la .formula perché il fatto non sussiste;
la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e la sentenza di assoluzione era passata in giudicato il 10 dicembre 2020. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del ricorrente, consistita sia in comportamenti extraprocessuali tali da aver creato l'apparenza di coinvolgimento nel reato contestatogli, sia in comportamenti endoprocessuali, ovvero il silenzio dallo stesso serbato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 2. L'interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave. Il difensore osserva, quanto al profilo della condotta extraprocessuale, che la Corte avrebbe offerto una lettura degli atti contrastante con quella del giudice della cognizione e avrebbe valorizzato comportamenti che il giudice della cautela non aveva preso in considerazione. La Corte aveva estrapolato pretestuosamente alcune conversazioni intercorse fra NO e EM, presunto autore dell'estorsione in danno di IO e aveva valorizzato, altresì, la presenza di NO, insieme a GI OL, 1'8 gennaio 2011 all'incontro fra EM e IO, ma non aveva tenuto conto che tale ultima circostanza era stata ritenuta dalla Corte di Appello nella sentenza assolutoria priva di rilevanza in quanto la cessione del 50 % della sala giochi al Ferma era stata determinata non già da costrizione, ma da una libera scelta di IO, tanto che l'accordo era stato 2 concluso prima dell'incontro del gennaio 2011. Tanto ciò è vero che la stessa Corte di Appello di Bologna, nell'accogliere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da GI OL, aveva affermato non potersi considerare comportamento connotato da colpa grave l'avere accompagnato EM presso IO. La Corte aveva anche valorizzato una conversazione fra EM e NO avvenuta mesi dopo, cioè nell'agosto del 2011, che non si inseriva nel contesto dell'ipotesi delittuosa ascritta a NO, ma riguardava altra vicenda, del tutto svincolata, tanto che non era stata neanche valutata dal Gip nella ordinanza di custodia cautelare in carcere. Quanto alla condotta processuale, il ricorrente osserva che per espressa dizione normativa, il silenzio in quanto espressione di un diritto dell'imputato, non può essere considerato condotta dolosa o gravemente colposa, così come specificato nella stessa formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen. . 2. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato in data 3 agosto 2023 memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che si diranno. 2. Il motivo censura la motivazione della Corte della riparazione in relazione alla colpa grave, ravvisata nella condotta extraprocessuale e endoprocessuale del ricorrente. 3. Sotto il secondo profilo la Corte territoriale, pur dando atto della intervenuta modifica dell'art. 314 cod. proc. pen ad opera del d.lgs n. 188/2021, ha ritenuto che il silenzio del ricorrente e l'omessa allegazione di spiegazioni alternative rispetto alle circostanze emerse nel corso delle indagini valesse ad integrare la colpa grave ostativa alla riparazione. In tal modo, tuttavia, la Corte è incorsa nella violazione di legge censurata nel ricorso. A seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al 3 primo periodo.». Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al pcocesso nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). In passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente colposa da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, avesse' scelto di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941). Per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata). 4. Espunta, dunque, dal percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale la parte con cui è stato conferito rilievo al silenzio serbato da NO nel corso dell'interrogatorio, si tratta di verificare, attraverso la cd. prova di resistenza, se l'ordinanza superi il vaglio di legittimità nella pane in cui sono state valorizzate le condotte extraprocessuale del ricorrente. Sotto tale profilo si osserva che la Corte ha valorizzato essenzialmente tre elementi: -alcune conversazioni, risalenti al periodo maggio-settembre 2010 e ai primi di gennaio 2011, intercorse fra EM, presunto autore materiale della estorsione, e PE RA nel quale il primo avrebbe rivelato la sua intenzione di estromettere IO dalla gestione del locale;
4 -alcune conversazioni fra EM e IO nel corso delle quali il primo avrebbe pressato la vittima affinché rientrasse nel debito;
- l'incontro del giorno 8 gennaio 2022 fra IA e IO, a cui avevano presenziato il ricorrente NO, il quale era rimasto in disparte senza intrattenere alcun rapporto con la presunta persona offesa, e GI OL;
- il contatto fra EM e NO, nel mese di agosto 2011, affinché questi intercedesse con alcune persone che erano intenzionate ad aiutare IO a rientrare in possesso della sala giochi. 4.1. Ciò premesso occorre ricordare che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, SN Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). 5 q-\
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Deciso il 3 ottobre 2023. Il Co sist4 est ore Il Pres ente FranceslolCi 4.3. Nel caso di specie, il riferimento ai dialoghi intercorsi fra EM ed altri soggetti, nei quali neppure si menziona la figura del ricorrente, non possono rilevare quale condotta colposa ascrivibile al ricorrente. Il rilievo, dunque, può essere attribuito esclusivamente alla presenza di NO all'incontro dell'8 gennaio 2022 fra EM e IO e alle conversazioni del successivo mese di agosto. Rispetto a tali condotte, tuttavia, la Corte della riparazione non ha chiarito: - se e in che misura dette condotte siano state prese in esame dal giudice della cautela. Pacifico è, invero, il principio per cui può essere attribuita rilevanza solo a condotte che abbiano avuto efficacia causale o concausale rispetto alla adozione della misura cautelare;
- in che senso dette condotte possano avere creato l'apparenza del coinvolgimento di NO nel reato a lui contestato, tenuto conto che il giudice del merito aveva rilevato come la cessione del 50 % della sala giochi da IO a IA, precedente a detto incontro, era stata dovuta ad una precisa scelta economica e non già a costrizione. 5.Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna che dovrà approfondire, con esclusivo riferimento alla condotta extraprocessuale, gli aspetti su indicati. Al giudice del rinvio si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità.