Sentenza 13 agosto 1999
Massime • 3
In tema di revocatoria fallimentare la prova presuntiva della "scientia decotionis" non può trarsi dal solo inadempimento allorquando il debitore si sia avvalso della facoltà legislativamente prevista (nella specie dalla legge regionale siciliana n. 24 del 1986) di ricorrere a forme di finanziamento agevolato al fine di ripianare i propri debiti; in assenza di particolari connotazioni dell'inadempimento o della contestuale presenza di ulteriori sintomi di insolvenza, la semplice ricorrenza dei presupposti per l'accesso al finanziamento non ha infatti carattere di univocità, essendo naturale che l'imprenditore che si trovi nelle condizioni per accedere al finanziamento agevolato ed abbia presentato la relativa richiesta, attenda la concessione e la concreta erogazione del mutuo, senza che il creditore possa riconoscere in tale condotta, riconducibile alla volontà di avvalersi del finanziamento, il sintomo di uno stato di insolvenza.
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse; nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo; trattandosi di pagamenti riferibili al patrimonio del debitore, ne consegue che, in caso di fallimento, trovano applicazione le regole atte a garantire la "par condicio creditorum", a nulla rilevando il fatto che tali pagamenti siano avvenuti in esecuzione di un mutuo di scopo (nella specie si controverteva della revocabilità ex art. 67 legge fallimentare di pagamenti effettuati con somme provenienti da un finanziamento destinato dalla legge regionale siciliana n. 24/1986 a ripianare le esposizione debitorie delle aziende agricole).
L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623, il quale esclude l'applicabilità dell'art. 67 della legge fallimentare agli istituti di credito autorizzati, che abbiano erogato finanziamenti destinati ad incentivare la piccola e media industria e l'artigianato, purché gli atti assoggettati a revocatoria siano stati compiuti almeno dieci giorni prima la dichiarazione di fallimento, è norma eccezionale, in quanto deroga al principio generale della "par condicio creditorum"; conseguentemente non ne è consentita l'interpretazione estensiva (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa il pagamento effettuato dall'ente erogatore del finanziamento direttamente a un creditore del mutuatario su disposizione di questi e attingendo dal finanziamento).
Commentario • 1
- 1. Mutuo fondiario e mutuo di scopo: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8634 |
| Data del deposito : | 13 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERCREDITO SpA già SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma rep. n. 101426 del 13.12.1996;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO COOPERATIVA AGRICOLA VERDE ZOO a r.l., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. GALILEI 45, presso l'avvocato G. MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNANO DI SAN LIO ROSARIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 659/96 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 19/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De Angelis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo e rigetto del primo e secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della Cooperativa Agricola Verde Zoo a r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro (oggi Coopercredito s.p.a.), esponendo che con atto pubblico del 9 novembre 1988, l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.) aveva provveduto all'erogazione, in favore della cooperativa, di un mutuo di lire 1.021.590.770 e che parte di detta somma era stata utilizzata per la copertura, tramite l'I.R.C.A.C., di alcune passività della cooperativa stessa. Esponeva la curatela che tra i creditori beneficiari di tale operazione vi era anche la Sezione Speciale per il credito alla Cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro che vantava nei confronti della cooperativa un credito di lire 293.808.055 con scadenza prorogata al 31 dicembre 1987 ai sensi della legge regionale n. 24/1985; deduceva che tale atto estintivo del debito scaduto era soggetto a revoca ai sensi dell'art. 67 l.f., in quanto era stato effettuato nell'anno anteriore al fallimento della cooperativa, dichiarato con sentenza del 6 luglio 1989 ed in quanto la Sezione beneficiaria del pagamento era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui all'epoca versava la cooperativa. La curatela chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, del pagamento della somma di lire 293.808.055 eseguito dalla cooperativa, per il tramite dell'I.R.C.A.C., in favore della convenuta, con la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma percepita. La Sezione Speciale per il credito alla Cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 67 l.f., ai sensi dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 633; nel merito contestava la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto. Il Tribunale, con sentenza del 28 giugno 1994, dichiarava l'inefficacia del pagamento impugnato condannando la Sezione Speciale per il credito alla Cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro (oggi Coopercredito s.p.a.) a restituire alla curatela la somma di lire 293.808.055 oltre gli interessi dalla domanda e le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente, formulando tre motivi di gravame, con i quali eccepiva la non revocabilità del pagamento ai sensi dell'art. 20 della legge n. 623 del 30 luglio 1959 e l'insussistenza del presupposto soggettivo non essendovi prova della conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza della cooperativa poi dichiarata fallita. La Corte catanese, con la sentenza oggi impugnata, rigettava l'appello e, in particolare, affermava che: a) non era condivisibile la tesi della non revocabilità del pagamento, con riferimento all'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623, fondata sul presupposto che rispondevano concretamente alle finalità della legge sia il finanziamento richiesto dalla cooperativa e alla stessa erogato dall'I.R.C.A.C., sia il pagamento effettuato in favore di essa appellante;
l'erroneità della tesi discendeva dal carattere eccezionale dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 20 cit. e dalla conseguente impossibilità di estendere l'applicazione della norma stessa ad eventuali situazioni analoghe a quelle da essa previste;
pertanto, l'esenzione riguardava solo il mutuo concesso dall' I.R.C.A.C. ma non anche i pagamenti effettuati dal mutuatario, con la somma mutuata, a favore dei propri creditori;
b) il pagamento impugnato dalla curatela era stato effettuato non con danaro del terzo (l'I.R.C.A.C.) ma utilizzando somme delle quali la cooperativa mutuataria, poi fallita, aveva conseguito la disponibilità giuridica, a seguito del mutuo erogato in suo favore, nessun rilievo assumendo la clausola pattizia con la quale all'I.R.C.A.C.
era stato dato incarico di destinare parte della somma erogata alla estinzione del credito vantato dalla convenuta: l'I.R.C.A.C., dunque, non aveva pagato con danaro proprio ma attingendo al finanziamento (alla provvista creata in favore della cooperativa) e, dunque, utilizzando mezzi finanziari del debitore;
c) ricorreva il requisito del pregiudizio per i creditori sotto il profilo della lesione della par condicio;
d) quanto alla scientia decoctionis, la Corte osservava che il credito della convenuta era da tempo in sofferenza, essendo rimasto insoluto per diversi mesi anche dopo la scadenza della proroga disposta fino al 31 dicembre 1987 dall'art. 12 della Legge Regionale n. 24 del 1986 e che questa circostanza rendeva palese la grave situazione di insufficienza di mezzi finanziari in cui la cooperativa versava.
Inoltre, questa situazione doveva ritenersi ben nota alla convenuta poiché la stessa accensione del mutuo di scopo rappresentava il tentativo di dare una soluzione alla crisi e alle difficoltà finanziarie della Cooperativa Agricola Verde Zoo.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Coopercredito s.p.a., deducendo tre motivi, illustrati con "memoria". Il fallimento resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 20 L. 30 luglio 1959 n. 623 e dell'art. 10 L. Reg. Sicilia 15 maggio 1986 n. 24. In particolare, secondo la ricorrente, la legge n. 623 del 1959 è volta ad agevolare particolari settori dell'economia; pertanto, la normativa da essa dettata, e specificamente il citato art. 20, ha "rilevanza pubblicistica" e non tutela soltanto - come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito - gli istituti mutuanti bensì anche i creditori delle aziende beneficiate dai finanziamenti, atteso che l'estinzione delle particolari obbligazioni pregresse è specificamente prescritta dal legislatore, tramite il finanziamento de quo, onde proprio l'estinzione delle obbligazioni suddette realizza le finalità della legge e deve, conseguentemente, godere del beneficio dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare. In definitiva, il pagamento effettuato in favore del creditore era specificamente "regolato dalla legge" e, dunque, non assoggettabile a revocatoria. Il motivo è infondato. L'art 20 della legge 30 luglio 1959 n 623 prevede che le disposizioni dell'art 67 della legge fallimentare, ossia le disposizioni sulla revocatoria fallimentare, non si applicano, purché gli atti assoggettabili a revocatoria siano stati compiuti almeno dieci giorni prima della dichiarazione di fallimento, agli istituti di credito autorizzati che abbiano erogato finanziamenti destinati ad incentivare i settori produttivi considerati dalla legge (artigianato, piccole e medie imprese). Questa Corte ha chiarito che la norma è di stretta interpretazione, in quanto deroga al principio generale della par condicio creditorum (Cass. 6 giugno 1975, n. 2243; Cass. 10 giugno 1982, n. 3516; Cass. 12 luglio 1990, n. 7216). Da ciò consegue che l'indicazione dei soggetti esentati dalla revocatoria, espressa con diretto riferimento "agli istituti autorizzati" ed "a tutti gli altri istituti", non consente l'interpretazione estensiva proposta dalla ricorrente;
interpretazione che condurrebbe ad individuare i beneficiari dell'esenzione anche in altri soggetti e cioè nei creditori soddisfatti dall'imprenditore beneficiario del mutuo. Tale estensione, oltre a non essere consentita dalla lettera della legge, è contraria alla ratio dell'esenzione che va individuata nella volontà del legislatore di porre al riparo dal pericolo della revocatoria gli istituti erogatori del finanziamento, nell'ambito della finalità di incentivare determinati settori produttivi, e non certo nella diversa finalità di consentire il soddisfacimento dei creditori degli imprenditori, considerato che detti creditori possono essere, come nella specie, estranei al settore produttivo incentivato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art.10 della Legge R. Sicilia n. 24/1986 e dell'art. 67 della l.f.
nonché il vizio della motivazione. In particolare, la ricorrente si duole della erroneità dell'affermazione della Corte circa la conseguita disponibilità giuridica delle somme da parte della cooperativa, non coerente con lo specifico finanziamento intervenuto nel caso di specie, destinato dal legislatore regionale, sin dall'inizio, a ripianare le esposizioni debitorie da esso previste. Da ciò consegue anche la non configurabilità di un pregiudizio giuridicamente rilevante, in quanto la scelta dei crediti da soddisfare era riferibile direttamente al legislatore. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha esattamente rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini della traditio rei nel contratto di mutuo è sufficiente che la somma mutuata, indipendentemente dalla sua diretta materiale consegna, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, anche quando la somma resti presso il mutuante, se nello stesso contratto di mutuo le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un suo interesse (Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116;
Cass. 24 giugno 1980, n. 3975; Cass. 14 aprile 1970, n. 1019;
Cass. 12 giugno 1969, n. 2076). In tal caso, manca la consegna materiale della somma ma si verifica la consegna simbolica, perché le parti, consensualmente, pongono in essere un meccanismo giuridico diretto ad evitare, considerandolo attuato, un duplice trasferimento della somma mutuata: prima dal mutuante al mutuatario e, poi, da costui al terzo. La convenuta destinazione della somma, infatti, presuppone necessariamente che questa sia entrata nel patrimonio del mutuatario. In relazione a tale principio, la Corte di merito ha accertato che per effetto ed in attuazione di clausola inserita nel contratto di mutuo le somme erogate venivano utilizzate per creare la provvista occorrente per l'esecuzione dell'incarico di soddisfare alcuni creditori. La ricostruzione dei fatti è, pertanto, perfettamente aderente ai principi enunciati. Rispetto a tali fatti è del tutto irrilevante se nella fattispecie esaminata dalla Corte di appello poteva individuarsi, come lascia intendere la ricorrente, una ipotesi di mutuo di scopo o finanziamento, poiché, comunque, la consegna della somma (in questo caso obbligazione principale del mutuante) era avvenuta, sia pure simbolicamente, con conseguente ingresso nel patrimonio del mutuatario e riferibilità ad esso dei pagamenti. Ciò esonera dal considerare la diversa ipotesi in cui il finanziamento preveda il pagamento direttamente a favore dei creditori del finanziato e questi soltanto per effetto di tale pagamento divenga debitore delle relative somme erogate. Quanto al secondo profilo del motivo (pretesa insussistenza di un danno giuridicamente rilevante), la previsione che l'imprenditore possa accedere a finanziamenti non interferisce con il pari diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione, come previsto dall'art. 2741 c.c., neppure quando, come nella specie, i finanziamenti debbano essere destinati al soddisfacimento di alcuni creditori. Ciò che conta, infatti, è se le somme transitino o meno nel patrimonio dell'imprenditore, poiché in caso affermativo, il sopravvenire del fallimento determina la crisi della disciplina ordinaria dei rapporti patrimoniali, non più adeguata innanzi all'insolvenza del debitore, con la conseguente necessità del ricorso a regole subordinate per la ripartizione del sacrificio tra i creditori.
Regole subordinate che si applicano in presenza di pagamenti riferibili al patrimonio del debitore, mentre è irrilevante la circostanza che tali pagamenti siano avvenuti o meno in adempimento dell'obbligo assunto con un finanziamento.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 67 cpv. l.f. e dell'art. 10 della citata Legge R. Sicilia n. 24/1986
nonché il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della scientia decoctionis. In particolare, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare - allorché aveva rilevato che vi erano debiti scaduti ed estinti solo con il mutuo di ripianamento - che la legge regionale non consentiva di attribuire "univoco significato presuntivo al mancato pagamento alla scadenza" poiché la ratio della legge era quella di intervenire a favore di un settore, quello agricolo, che versava in difficoltà economiche, senza, tuttavia, possibilità di illazioni in ordine alla specifica situazione della Cooperativa Agricola Verde Zoo. Dunque, la sola circostanza che la Cooperativa si era avvalsa di una disciplina legislativa di favore (ricorrendo al finanziamento suddetto per ripianare il suo debito) non poteva essere ritenuto indice di insolvenza.
Il denunziato vizio di motivazione sussiste. Sebbene sia vero che l'inadempimento è il principale sintomo dell'insolvenza, nella specie, la valenza di tale sintomo è stata, per così dire, neutralizzata dalla legge Regione Sicilia n. 24\1986, che, al già citato art. 10, individuava tra i presupposti del finanziamento proprio l'esistenza di debiti scaduti. In tale situazione, in assenza di particolari connotazioni dell'inadempimento o della contestuale presenza di altri sintomi conoscibili dello stato di insolvenza, la semplice ricorrenza dei presupposti per l'accesso al finanziamento non ha la necessaria univocità, essendo naturale che l'imprenditore, che si trovi nelle condizioni per accedere al finanziamento agevolato ed abbia presentato la relativa richiesta (nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, come previsto dal citato art. 10, comma 4 ), attenda, dopo la scadenza della proroga legale della scadenza del debito (31 dicembre 1986), la concessione del mutuo e, poi, la concreta erogazione dello stesso (9 novembre 1988), senza che il creditore possa riconoscere in tale condotta, riconducibile semplicemente alla volontà di avvalersi del finanziamento, il sintomo di uno stato di insolvenza. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Messina anche per le spese del giudizio di cassazione.
P . Q . M .
Rigetta il primo ed il secondo motivo;
accoglie il terzo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Messina anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 1998.