Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8634
CASS
Sentenza 13 agosto 1999

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In tema di revocatoria fallimentare la prova presuntiva della "scientia decotionis" non può trarsi dal solo inadempimento allorquando il debitore si sia avvalso della facoltà legislativamente prevista (nella specie dalla legge regionale siciliana n. 24 del 1986) di ricorrere a forme di finanziamento agevolato al fine di ripianare i propri debiti; in assenza di particolari connotazioni dell'inadempimento o della contestuale presenza di ulteriori sintomi di insolvenza, la semplice ricorrenza dei presupposti per l'accesso al finanziamento non ha infatti carattere di univocità, essendo naturale che l'imprenditore che si trovi nelle condizioni per accedere al finanziamento agevolato ed abbia presentato la relativa richiesta, attenda la concessione e la concreta erogazione del mutuo, senza che il creditore possa riconoscere in tale condotta, riconducibile alla volontà di avvalersi del finanziamento, il sintomo di uno stato di insolvenza.

Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse; nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo; trattandosi di pagamenti riferibili al patrimonio del debitore, ne consegue che, in caso di fallimento, trovano applicazione le regole atte a garantire la "par condicio creditorum", a nulla rilevando il fatto che tali pagamenti siano avvenuti in esecuzione di un mutuo di scopo (nella specie si controverteva della revocabilità ex art. 67 legge fallimentare di pagamenti effettuati con somme provenienti da un finanziamento destinato dalla legge regionale siciliana n. 24/1986 a ripianare le esposizione debitorie delle aziende agricole).

L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623, il quale esclude l'applicabilità dell'art. 67 della legge fallimentare agli istituti di credito autorizzati, che abbiano erogato finanziamenti destinati ad incentivare la piccola e media industria e l'artigianato, purché gli atti assoggettati a revocatoria siano stati compiuti almeno dieci giorni prima la dichiarazione di fallimento, è norma eccezionale, in quanto deroga al principio generale della "par condicio creditorum"; conseguentemente non ne è consentita l'interpretazione estensiva (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa il pagamento effettuato dall'ente erogatore del finanziamento direttamente a un creditore del mutuatario su disposizione di questi e attingendo dal finanziamento).

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  • 1Mutuo fondiario e mutuo di scopo: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8634
Data del deposito : 13 agosto 1999

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