Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, sono inoppugnabili i provvedimenti di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità in quanto non incidenti in modo stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare, mentre sono appellabili i provvedimenti adottati per periodi permanenti o comunque prolungati ai sensi dell'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto suscettibili di comportare una modifica strutturale, con effetti continuativi, del regime detentivo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto impugnabile l'autorizzazione ad allontanarsi dalla abitazione ogni settimana dalle 7.00 alle 14.00 per svolgere l'attività lavorativa di commercio ambulante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2015, n. 17857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17857 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 12/03/2015
Dott. TADDEI M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA A. - rel. Consigliere - N. 553
Dott. ALMA Marco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 55638/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AN;
avverso l'ordinanza del 29.10. - 13.11.14 del Tribunale di Catania, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29.10. - 13.11.14 il Tribunale di Catania, sezione riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal PM presso il Tribunale di Caltagirone, annullava l'ordinanza del 22.17.14 con cui il GIP del Tribunale di Caltagirone aveva concesso a CO AN - sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché indagato per furto aggravato, ricettazione e riciclaggio - l'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione ogni settimana dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per svolgere l'attività lavorativa di commercio ambulante su aree pubbliche. Tramite il proprio difensore CO AN ricorre contro detta ordinanza, di cui chiede l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) violazione dell'art. 310 c.p.p., per inammissibilità dell'appello proposto dal PM contro il provvedimento - inoppugnabile - con cui il GIP aveva autorizzato l'indagato ad allontanarsi dalla propria abitazione per svolgere attività lavorativa;
b) violazione dell'art. 284 c.p.p., comma 3, per non avere il Tribunale del riesame considerato le esigenze di vita e le precarie condizioni familiari dello CO;
c) violazione dell'art. 2 Cost., art. 27 Cost., comma 2 e art. 111 Cost. e art. 284 c.p.p., comma 3, per avere l'impugnata ordinanza accolto l'appello del PM in base a due elementi di giudizio - precedenti penali dell'indagato e consumazione dei delitti ascrittigli proprio durante il tempo di un'autorizzazione al lavoro precedentemente concessagli - ininfluenti ai fini in discorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il motivo che precede sub a) è infondato.
In tema di impugnabilità dei provvedimenti di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità, si sono confrontati nel tempo due diversi orientamenti giurisprudenziali: l'uno affermativo, che muove dal presupposto che si tratterebbe pur sempre di ordinanze in materia cautelare (cfr. Cass. Sez. 4^ n. 18202 del 28.3.13, dep. 19.4.13; Cass. n. 45344/11;
Cass. n. 38768/11; Cass. n. 36204/10; Cass. n. 4418/95; Cass. n. 3104/95), l'altro negativo, stante l'assenza di previsione alcuna di legge e inapplicabilità anche del ricorso per cassazione ex art. Ili Cost., trattandosi di provvedimento che non decide sulla libertà personale, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione della misura (cfr. Cass. Sez. 2 n. 27020 del 6.4.11, dep. 11.7.11). Ritiene, invece, la Corte di aderire al più recente orientamento a riguardo espresso da Cass. Sez. 1^ n. 44320 del 30.9.14, dep. 23.10.14, secondo il quale sono inoppugnabili i provvedimenti di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare relativi a singoli eventi o necessità in quanto non incidenti in modo stabile sulle caratteristiche fondamentali della misura cautelare, mentre sono appellabili i provvedimenti adottati per periodi permanenti o comunque prolungati ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 3, in quanto suscettibili di comportare una modifica strutturale, con effetti continuativi, del regime detentivo. È quest'ultima l'ipotesi in esame, giacché autorizzare l'odierno ricorrente (indagato per furto aggravato, ricettazione e riciclaggio) ad allontanarsi dalla propria abitazione ogni settimana dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per svolgere l'attività lavorativa di commercio ambulante su aree pubbliche significa, in pratica, vanificare la misura cautelare per gran parte della giornata e per quasi tutta la settimana, per di più concedendo allo CO una così ampia e incontrollata libertà di movimento (vista l'autorizzazione ad esercitare il commercio ambulante su aree pubbliche) tale da agevolare la possibile commissione di reati contro il patrimonio analoghi a quelli per cui si procede e da impedire o rendere ad ogni modo molto difficoltoso il necessario controllo dell'indagato da parte delle forze di polizia.
2- I motivi che precedono sub b) e sub e) - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono da disattendersi perché in sostanza si risolvono nella sollecitazione d'un nuovo apprezzamento in punto di fatto della pericolosità del ricorrente (operazione non consentita in sede di legittimità).
Tale apprezzamento l'impugnata ordinanza ha motivatamente effettuato considerando, in particolare, elementi di giudizio - precedenti penali dell'indagato e consumazione dei delitti ascrittigli proprio durante il tempo di un'autorizzazione al lavoro precedentemente concessagli - tutt'altro che ininfluenti ai fini in discorso, perché immediatamente incidenti sulla prognosi di eventuale reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede e che ben potrebbero essere posti in essere grazie all'ampia libertà di movimento in un primo tempo concessa dal GIP con il provvedimento appellato dal PM.
3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015