Sentenza 11 settembre 1999
Massime • 1
In tema di fori alternativi per le cause relative a diritti di obbligazione, la completezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio, al fine di evitare che la cognizione della controversia resti radicata davanti al giudice adito sulla scorta del criterio di attribuzione della competenza non messo in discussione, esige l'esplicita contestazione di tutti i criteri potenzialmente giustificativi della scelta del foro operata dalla parte attrice, ma non anche l'indicazione dei motivi in diritto che dovrebbero dare conforto all'eccezione medesima, rientrando la loro individuazione nei poteri officiosi del giudice, e nemmeno l'allegazione di fatti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti in causa, ove essi siano sufficienti ad evidenziarne il fondamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9693 |
| Data del deposito : | 11 settembre 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Aldo Vessia Presidente
" Giulio Graziadei rel. Consigliere
" Francesco Maria Fioretti "
" Laura Milani "
" Giuseppe Maria Berruti "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto da
S.p.a. Farmafactoring, in persona del direttore generale dott. Antonio Iantosca, elettivamente domiciliata in Roma, via Panisperna n. 104, presso l'avv. Ettore Prosperi, che, con l'avv. Alfredo Sarli, la difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente contro
Azienda USL n. 6 di Palermo, Gestione liquidatoria, in persona del direttore generale dott. Giancarlo Manenti, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 39, presso l'avv. Sergio Smedile, difesa dall'avv. Sergio Tringali per procura in calce alla memoria difensiva;
resistente avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8129 del 7/14 luglio 1997, comunicata il 31 successivo;
sentito il relatore cons. Dott. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha chiesto l'affermazione della competenza del Presidente del Tribunale di Palermo.
La Corte, considerato:
- che la S.p.a. Farmafactoring, cessionaria di crediti per forniture farmaceutiche nei confronti della disciolta USL, n. 59 di Palermo, nell'ottobre 1996 ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di Milano ingiunzione per il pagamento di lire 285.427.071, oltre interessi e spese, a carico dell'Azienda USL n. 6 di Palermo, titolare della Gestione liquidatoria delle passività di detta USL n. 59 (e di altre soppresse Unità sanitarie locali);
- che l'Azienda USL, n. 6, Gestione liquidatoria, si è opposta al decreto ingiuntivo, pregiudizialmente sostenendo la competenza del Foro di Palermo;
- che il Giudice istruttore del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice unico, con sentenza del 7/14 luglio 1997 ha accolto l'eccezione, ed ha dichiarato la nullità del decreto, individuando in Palermo, oltre alla sede della convenuta, anche il luogo dell'insorgenza e dell'esecuzione dell'obbligazione, sul rilievo, a quest'ultimo riguardo, che i debiti pecuniari delle unità sanitarie vanno adempiuti presso i relativi uffici di tesoreria (art. 8 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n.33, recepito nella disciplina regionale);
- che la Farmafactoring, con ricorso per regolamento proposto nei confronti dell'Azienda USL n. 6 e ad essa notificato il 6 ottobre 1997 ha denunciato la violazione dell'art. 38 cod. proc. civ., ed ha chiesto l'affermazione della competenza del Tribunale di Milano, sostenendo che la convenuta non ha contestato la competenza stessa in modo completo, anche in relazione al forum destinatae solutionis, e che di conseguenza la sua eccezione era da ritenersi tanquam non esset;
- che tale incompletezza dell'eccezione discenderebbe, ad avviso della ricorrente, dalla mancanza di deduzioni in ordine alla configurabilità di ragioni di deroga all'art. 1182 terzo comma cod. civ., ove fissa presso il domicilio del creditore il luogo del pagamento dei debiti pecuniari, ed anche dalla mancanza di indicazioni sulle prove giustificative della deroga medesima;
- che l'Azienda USL, n. 6 di Palermo, Gestione liquidatoria, ha depositato memoria difensiva, adducendo la nullità del ricorso, in quanto indirizzato e notificato ad un soggetto (l'Azienda USL n. 6) diverso dall'effettiva controparte (la Gestione liquidatoria), e comunque l'infondatezza dello stesso;
- che il Procuratore generale ha concluso nei termini sopra riportati;
- che la Farmafactoring ha presentato memoria illustrativa del ricorso;
- che la tesi della parte resistente, sulla distinta soggettività della Gestione liquidatoria rispetto all'Azienda presso la quale sia costituita, non può toccare la validità del ricorso per regolamento, atteso che questo è stato avanzato contro l'Azienda USL n. 6 di Palermo, in effetti titolare di detta Gestione, e che la mancanza di precisazioni nell'atto d'impugnazione, circa la sua evocazione nella presente fase processuale nella suddetta qualità, non lascia alcun dubbio, alla luce del complessivo contenuto dell'atto medesimo, in ordine alla coincidenza del soggetto citato davanti a questa Corte con quello che ha partecipato al giudizio a quo;
- che l'Azienda, nell'atto di opposizione all'ingiunzione, ha esplicitamente ed inequivocamente sostenuto la competenza del Foro di Palermo con riguardo a tutti e tre i criteri di collegamento previsti in via concorrente dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., ivi incluso quello inerente al luogo dell'adempimento dell'obbligazione fatta valere in causa;
- che la completezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio, in presenza di una pluralità di fori alternativi, al fine della sua attitudine ad evitare che la cognizione della controversia resti radicata davanti al giudice adito sulla scorta del parametro non messo in discussione, non esige, come preteso dalla ricorrente, oltre all'esplicita contestazione di tutti i criteri potenzialmente giustificativi dell'iniziativa della parte attrice, anche l'indicazione dei motivi in diritto che dovrebbero dare conforto all'eccezione medesima, trattandosi di compito officioso del giudice, e nemmeno l'allegazione di fatti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti alla causa, ove sufficienti ad evidenziarne il fondamento (cfr. Cass. S.U. n. 4912 del 27 aprile 1993, ed anche Cass. n. 1436 del 23 febbraio 1996 e n. 11152 del 24 dicembre 1994);
- che, pertanto, in adesione alle osservazioni svolte dal Procuratore generale e dall'Azienda, si deve respingere il ricorso, dato che la Farmafactoring non ha messo in discussione il convergere in favore della competenza del foro di Palermo delle regole dei menzionati artt. 19 e 20 cod. proc. civ., compresa quella attinente al luogo dell'adempimento, ma ha soltanto sostenuto, erroneamente come si è detto, l'irritualità dell'avversaria eccezione d'incompetenza in difetto di estensione al predetto luogo;
- che la soccombente va condannata al rimborso delle spese del giudizio di regolamento;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso, confermando la declaratoria della competenza del Tribunale di Palermo sulla domanda della S.p.a. Farmafactoring, e la condanna al rimborso, in favore dell'Azienda USL n. 6 di Palermo, Gestione liquidatoria, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 4.150.000, di cui lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 1999