CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2023, n. 19602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19602 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RR MM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19602 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 ottobre 2022 la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'impugnazione proposta da MM RR nei confronti della sentenza del 29 giugno 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, con la confisca del profitto del reato, in relazione al delitto di cui all'art. 10 quater digs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere omesso di versare le imposte dovute per l'anno 2017, pari a euro 56.178,08, utilizzando in compensazione crediti inesistenti, costituiti da crediti Irpef della Qualità Club S.a.s. in liquidazione„ crediti che indicava in tre modelli F24 presentati il 20/4/2017 tramite il sistema telematico della Agenzia delle Entrate). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 125, comma 3, 442, 530, 546, lett. e), e 605 cod. proc. pen. a causa dell'acritico rinvio compiuto dalla Corte d'appello alla motivazione della sentenza di primo grado, inidoneo a giustificare il rigetto delle censure sollevate con l'atto d'appello, con le quali erano stati prospettati argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle medesime disposizioni di legge processuale con riferimento all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000. Ha esposto che con l'atto d'appello aveva lamentato la mancata acquisizione dei tre modelli F24 mediante i quali sarebbero state eseguite le indebite compensazioni contestategli, precisando di avere, dopo essere stato sentito dall'Agenzia delle Entrate, contestato di aver compiuto le operazioni di compensazione nei confronti di Qualità Club S.a.s., Data 99 S.r.l. e Art Linea S.r.l., con cui non aveva avuto alcun rapporto, e dii aver presentato denuncia di furto della propria identità digitale, allegando anche una relazione di consulenza tecnica nella quale erano state evidenziate le anomalie di t:ali operazioni di compensazione;
con motivo nuovo aveva poi segnalato l'annullamento da parte del giudice tributario del processo verbale di constatazione della pretesa tributaria. La Corte d'appello di Salerno, nel disattendere tali rilievi, aveva, però, ritenuto irrilevante la mancanza delle copie cartacee dei modelli F24 utilizzati per eseguire le indebite compensazioni oggetto della contestazione, in considerazione della effettuazione delle stesse con modalità telematiche, omettendo di considerare le contestazioni sollevate al riguardo dall'imputato e la denuncia di furto della propria 2 identità digitale dallo stesso presentata, la cui presentazione a distanza di tempo dalla audizione innanzi alla Agenzia delle Entrate era stata spiegata con il convincimento che quanto esposto in tale sede potesse essere sufficiente a escludere qualsiasi responsabilità del ricorrente. Ha lamentato anche l'inadeguata considerazione, da parte della Corte d'appello di Salerno, della decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tale decisione non si basava solamente su ragioni di carattere formale, come erroneamente affermato dalla Corte d'appello, bensì anche sulla mancata indicazione di elementi utili dai quali desumere il coinvolgimento del ricorrente nel meccanismo fraudolento posto in essere dalla Qualità Club S.r.l., e sulla estraneità del ricorrente all'istituto di credito mediante il quale erano state eseguite le operazioni contestate. Ha sottolineato quanto esposto dalla Dott. PA Cetrangolo, che aveva tenuto la contabilità dell'impresa individuale dell'imputato e di cui il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto l'audizione, la quale aveva escluso che il ricorrente fosse titolare di crediti verso l'erario, che lo stesso fosse legittimato alla trasmissione telematica dei modelli F24 e di aver essa trasmesso i modelli F24 oggetto della contestazione. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione delle medesime disposizioni di legge processuale e degli artt. 43 cod. pen. e 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000, e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, non essendo stato provato alcun indice dimostrativo della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'erario con poste creditorie artificiosamente create, in quanto la relativa affermazione era stata fondata sul travisamento dei dati probatori, in particolare della partecipazione alla condotta della suddetta Qualità Club S.r.l., con la quale il ricorrente non aveva avuto alcun rapporto, e con la stessa materialità della condotta, insufficiente, per costante giurisprudenza di legittimità, a consentire di ritenere provato anche l'elemento psicologico del delitto di indebita compensazione. 2.4. Infine, con il quarto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui era stata prospettata la concedibilità in considerazione dell'esiguità della condotta e dell'incensuratezza dell'imputato, aspetti che, però, non erano stati adeguatamente considerati dalla Corte d'appello, che aveva definito il relativo motivo di gravame generico. 2.5. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione, sebbene in parte per relationem;
la correttezza della attribuzione della condotta contestata al ricorrente, essendo stato accertato che la stessa era stata realizzata mediante accesso ai portali Entratel o Fisconline digitando la password e il codice di identificazione personale del ricorrente medesimo;
la strumentalità della denuncia di furto di identità presentata dal ricorrente medesimo, in data 30 luglio 2019, mentre egli era stato escusso ben nove mesi prima e i crediti illecitamente compensati hanno riguardato l'annualità 2017; la correttezza di quanto affermato dalla Corte d'appello circa l'elemento soggettivo, essendo emerso il contributo causale del ricorrente, quale domiciliatario di una ditta beneficiaria dell'indebita compensazione, alla realizzazione del fatto illecito posto in essere da Quality Club s.a.s. 4. Con memoria del 15 aprile 2023 il ricorrente ha replicato a tali conclusioni, ribadendo le proprie censure in ordine alla insufficienza della motivazione, a causa del mancato apprezzamento da parte della Corte d'appello di doglianze non sollevate innanzi al primo giudice, a proposito della decisione di annullamento adottata dalla Commissione Tributaria, nonché riguardo alla omessa considerazione della denuncia del furto della propria identità digitale e degli altri rilievi sollevati a proposito della non riconducibilità al ricorrenl:e delle condotte di indebita compensazione contestate e della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata censurata la adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in quanto, a causa dell'acritico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, la stessa sarebbe inidonea a giustificare il rigetto dei motivi d'appello, è inammissibile a causa della sua genericità, oltre che manifestamente infondato. Detta censura, infatti, consiste nella mera asserzione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata a dare conto delle ragioni del rigetto dei motivi d'appello, a causa dell'acritico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado in cui essa consisterebbe, disgiunta da qualsiasi illustrazione del contenuto delle sentenze di merito e dei motivi d'appello, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, cosicché la censura, a causa della sua genericità e del suo contenuto meramente assertivo, è 4 inidonea a costituire valido e apprezzabile strumento di critica della motivazione del provvedimento impugnato. Essa, comunque, è anche manifestamente infondata, in quanto la Corte d'appello di Salerno, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, oltre a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, ha anche evidenziato l'irrilevanza della mancata acquisizione delle copie cartacee dei modelli F24 utilizzati dall'imputato per eseguire le compensazioni indebite oggetto della contestazione, per essere le stesse state eseguite con modalità telematiche, descritte analiticamente nella comunicazione di notizia di reato della Agenzia delle Entrate, accedendo ai portali Entratel o Fisconline e immettendovi la password e il codice PIN di identificazione personale del ricorrente, in tal modo dando conto in modo adeguato della conferma della attribuzione del fatto all'imputato pur in mancanza di dette copie cartacee;
la Corte territoriale ha anche tenuto conto della denuncia di furto di identità digitale presentata il 30/7/2019 dal padre del ricorrente (nei confronti di Qualità Club S.r.l., di DATA 99 S.r.l. e di ART Linea S.r.l.), escludendone la rilevanza, anche sul piano della sua incidenza sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, alla luce del tempo trascorso tra l'audizione del ricorrente innanzi alla Agenzia delle Entrate (in data 16/10/2018), quando gli vennero contestate le condotte di indebita compensazione oggetto anche della contestazione penale, e la presentazione di tale denuncia, giudicandola chiaramente strumentale a liberarsi dalla responsabilità per la realizzazione delle indebite compensazioni contestate;
i giudici del gravarne hanno anche adeguatamente considerato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del 14/7/2021, di annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente, relativo all'accertamento dell'imposta dovuta per l'anno 2017 dal RR, pari a euro 56.187,08, ritenendola, per le ragioni analiticamente illustrate nella motivazione della sentenza impugnata, non decisiva quanto alla prova della realizzazione della indebita compensazione contestata. Si tratta di motivazione non certamente apparente, né consistente nell'acritico rinvio a quella della motivazione della sentenza di primo grado, come invece sostenuto dal ricorrente, ma ampiamente illustrativa delle ragioni del rigetto di tutti i motivi d'appello, con la conseguente manifesta infondatezza dei, peraltro generici, rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso a proposito della adeguatezza e della idoneità di tale motivazione. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione, nella parte relativa alla valutazione delle risultanze istruttorie e degli elementi a discarico addotti dalla difesa, che sarebbero stati considerati in modo illogico, senza valutarne la reale valenza dimostrativa, è, anch'esso, inammissibile, essendo volto a conseguire una rivisitazione e una rilettura di detti elementi di 5 prova, da contrapporre a quella compiuta dai giudici di merito, che non risulta né manifestamente illogica né priva di adeguata considerazione delle prove a discarico addotte dalla difesa. La Corte d'appello, come già in parte esposto a proposito del primo motivo di ricorso, ha adeguatamente illustrato gli elementi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, dimostrativi della consapevole realizzazione da parte dell'imputato dell'indebita compensazione contestata, e il ricorrente propone una non consentita rilettura e rivisitazione dei medesimi elementi, già adeguatamente considerati dalla Corte d'appello. In particolare, i giudici del gravame, oltre a sottolineare l'inequivoca portata dimostrativa della esecuzione delle compensazioni indebite utilizzando il codice identificativo e la password dell'imputato e la evidente strumentalità della denuncia di furto della sua identità digitale, hanno anche escluso la rilevanza della decisione di annullamento del processo verbale di constatazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale, sottolineando come la compensazione illecita sia stata eseguita (utilizzando codici identificativi e password del ricorrente) avvalendosi di crediti fiscali della coobbligata accollante Qualità Club S.r.l., benché ciò non fosse consentito dalla disciplina tributaria applicabile e che, comunque, i crediti portati in compensazione erano inesistenti;
la Corte d'appello, nel ribadire la piena e consapevole partecipazione del ricorrente a tale operazione, ha, inoltre, richiamato quanto in proposito dichiarato da PA LO, collaboratrice dell'impresa dell'imputato, di cui teneva la contabilità, esaminata dal Giudice dell'udienza preliminare, la quale ha riferito che tutte le compensazioni telematiche erano state eseguite direttamente dall'imputato mediante presentazione di modelli F24 a mezzo internet banking, ricavandone, in modo logico, la attribuibilità della condotta all'imputato. Si tratta di motivazione idonea e immune da vizi logici, mediante la quale sono state chiaramente illustrate le ragioni della riconducibilità al ricorrente delle operazioni di indebita compensazione contestate, non essendo mai stata messa in dubbio l'inesistenza dei crediti portati in compensazione, e anche quelle della irrilevanza della decisione di annullamento dell'avviso di accertamento da parte della Commissione Tributaria Regionale, fondata sulla mancata prova della costituzione del rapporto obbligatorio tributario, per l'insufficienza del certificato di residenza di RR (all'epoca dei fatti residente nel Comune di Vicenza), come tale inidonea a escludere il coinvolgimento dell'imputato nell'illecita compensazione tributaria, e tale motivazione è stata censurata dal ricorrente riproponendo i medesimi argomenti, omettendo di considerare in modo critico quanto esposto nella sentenza impugnata e sollecitando una rilettura dei medesimi elementi di prova, con censura non consentita nel giudizio di legittimità. 6 4. Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito del terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico, perché anche mediante tale censura il ricorrente propone una lettura alternativa degli elementi considerati dai giudici di merito per affermare la sussistenza anche di tale elemento del reato contestato. Al riguardo la Corte d'appello ha, infatti, sottolineato l'utilizzo del codice identificativo PIN e della password del ricorrente, oltre che quanto riferito dalla teste LO a proposito della diretta esecuzione delle compensazioni da parte del ricorrente medesimo, desumendone, in modo pienamente logico, la consapevole partecipazione del ricorrente alla condotta illecita e anche la sussistenza del relativo elemento psicologico, e anche tali rilievi, oltre a non essere stati considerati in modo critico, sono stati censurati nuovamente sul piano della lettura degli elementi di prova, dunque, anche a questo proposito, in modo non consentito in sede di legittimità. 5. Il quarto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è, oltre che generico, consistendo nella mera reiterazione della affermazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, anche manifestamente infondato, essendo volto a censurare sul piano delle valutazioni di merito il giudizio concorde del Tribunale e della Corte d'appello in ordine alla insussistenza di ragioni per il riconoscimento di tale beneficio, non allegate nel corso del giudizio di merito, non potendo le stesse consistere nella mera incensuratezza dell'imputato, di per sé sola inidonea a consentire di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di detto beneficio, in quanto costituisce principio consolidato quello secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, come nel caso in esame, essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della dirninuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a causa della genericità e del contenuto non consentito di tutte le censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/4/2023
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19602 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 ottobre 2022 la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'impugnazione proposta da MM RR nei confronti della sentenza del 29 giugno 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, con la confisca del profitto del reato, in relazione al delitto di cui all'art. 10 quater digs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere omesso di versare le imposte dovute per l'anno 2017, pari a euro 56.178,08, utilizzando in compensazione crediti inesistenti, costituiti da crediti Irpef della Qualità Club S.a.s. in liquidazione„ crediti che indicava in tre modelli F24 presentati il 20/4/2017 tramite il sistema telematico della Agenzia delle Entrate). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 125, comma 3, 442, 530, 546, lett. e), e 605 cod. proc. pen. a causa dell'acritico rinvio compiuto dalla Corte d'appello alla motivazione della sentenza di primo grado, inidoneo a giustificare il rigetto delle censure sollevate con l'atto d'appello, con le quali erano stati prospettati argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle medesime disposizioni di legge processuale con riferimento all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000. Ha esposto che con l'atto d'appello aveva lamentato la mancata acquisizione dei tre modelli F24 mediante i quali sarebbero state eseguite le indebite compensazioni contestategli, precisando di avere, dopo essere stato sentito dall'Agenzia delle Entrate, contestato di aver compiuto le operazioni di compensazione nei confronti di Qualità Club S.a.s., Data 99 S.r.l. e Art Linea S.r.l., con cui non aveva avuto alcun rapporto, e dii aver presentato denuncia di furto della propria identità digitale, allegando anche una relazione di consulenza tecnica nella quale erano state evidenziate le anomalie di t:ali operazioni di compensazione;
con motivo nuovo aveva poi segnalato l'annullamento da parte del giudice tributario del processo verbale di constatazione della pretesa tributaria. La Corte d'appello di Salerno, nel disattendere tali rilievi, aveva, però, ritenuto irrilevante la mancanza delle copie cartacee dei modelli F24 utilizzati per eseguire le indebite compensazioni oggetto della contestazione, in considerazione della effettuazione delle stesse con modalità telematiche, omettendo di considerare le contestazioni sollevate al riguardo dall'imputato e la denuncia di furto della propria 2 identità digitale dallo stesso presentata, la cui presentazione a distanza di tempo dalla audizione innanzi alla Agenzia delle Entrate era stata spiegata con il convincimento che quanto esposto in tale sede potesse essere sufficiente a escludere qualsiasi responsabilità del ricorrente. Ha lamentato anche l'inadeguata considerazione, da parte della Corte d'appello di Salerno, della decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tale decisione non si basava solamente su ragioni di carattere formale, come erroneamente affermato dalla Corte d'appello, bensì anche sulla mancata indicazione di elementi utili dai quali desumere il coinvolgimento del ricorrente nel meccanismo fraudolento posto in essere dalla Qualità Club S.r.l., e sulla estraneità del ricorrente all'istituto di credito mediante il quale erano state eseguite le operazioni contestate. Ha sottolineato quanto esposto dalla Dott. PA Cetrangolo, che aveva tenuto la contabilità dell'impresa individuale dell'imputato e di cui il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto l'audizione, la quale aveva escluso che il ricorrente fosse titolare di crediti verso l'erario, che lo stesso fosse legittimato alla trasmissione telematica dei modelli F24 e di aver essa trasmesso i modelli F24 oggetto della contestazione. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione delle medesime disposizioni di legge processuale e degli artt. 43 cod. pen. e 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000, e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, non essendo stato provato alcun indice dimostrativo della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'erario con poste creditorie artificiosamente create, in quanto la relativa affermazione era stata fondata sul travisamento dei dati probatori, in particolare della partecipazione alla condotta della suddetta Qualità Club S.r.l., con la quale il ricorrente non aveva avuto alcun rapporto, e con la stessa materialità della condotta, insufficiente, per costante giurisprudenza di legittimità, a consentire di ritenere provato anche l'elemento psicologico del delitto di indebita compensazione. 2.4. Infine, con il quarto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui era stata prospettata la concedibilità in considerazione dell'esiguità della condotta e dell'incensuratezza dell'imputato, aspetti che, però, non erano stati adeguatamente considerati dalla Corte d'appello, che aveva definito il relativo motivo di gravame generico. 2.5. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione, sebbene in parte per relationem;
la correttezza della attribuzione della condotta contestata al ricorrente, essendo stato accertato che la stessa era stata realizzata mediante accesso ai portali Entratel o Fisconline digitando la password e il codice di identificazione personale del ricorrente medesimo;
la strumentalità della denuncia di furto di identità presentata dal ricorrente medesimo, in data 30 luglio 2019, mentre egli era stato escusso ben nove mesi prima e i crediti illecitamente compensati hanno riguardato l'annualità 2017; la correttezza di quanto affermato dalla Corte d'appello circa l'elemento soggettivo, essendo emerso il contributo causale del ricorrente, quale domiciliatario di una ditta beneficiaria dell'indebita compensazione, alla realizzazione del fatto illecito posto in essere da Quality Club s.a.s. 4. Con memoria del 15 aprile 2023 il ricorrente ha replicato a tali conclusioni, ribadendo le proprie censure in ordine alla insufficienza della motivazione, a causa del mancato apprezzamento da parte della Corte d'appello di doglianze non sollevate innanzi al primo giudice, a proposito della decisione di annullamento adottata dalla Commissione Tributaria, nonché riguardo alla omessa considerazione della denuncia del furto della propria identità digitale e degli altri rilievi sollevati a proposito della non riconducibilità al ricorrenl:e delle condotte di indebita compensazione contestate e della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata censurata la adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in quanto, a causa dell'acritico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, la stessa sarebbe inidonea a giustificare il rigetto dei motivi d'appello, è inammissibile a causa della sua genericità, oltre che manifestamente infondato. Detta censura, infatti, consiste nella mera asserzione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata a dare conto delle ragioni del rigetto dei motivi d'appello, a causa dell'acritico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado in cui essa consisterebbe, disgiunta da qualsiasi illustrazione del contenuto delle sentenze di merito e dei motivi d'appello, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, cosicché la censura, a causa della sua genericità e del suo contenuto meramente assertivo, è 4 inidonea a costituire valido e apprezzabile strumento di critica della motivazione del provvedimento impugnato. Essa, comunque, è anche manifestamente infondata, in quanto la Corte d'appello di Salerno, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, oltre a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, ha anche evidenziato l'irrilevanza della mancata acquisizione delle copie cartacee dei modelli F24 utilizzati dall'imputato per eseguire le compensazioni indebite oggetto della contestazione, per essere le stesse state eseguite con modalità telematiche, descritte analiticamente nella comunicazione di notizia di reato della Agenzia delle Entrate, accedendo ai portali Entratel o Fisconline e immettendovi la password e il codice PIN di identificazione personale del ricorrente, in tal modo dando conto in modo adeguato della conferma della attribuzione del fatto all'imputato pur in mancanza di dette copie cartacee;
la Corte territoriale ha anche tenuto conto della denuncia di furto di identità digitale presentata il 30/7/2019 dal padre del ricorrente (nei confronti di Qualità Club S.r.l., di DATA 99 S.r.l. e di ART Linea S.r.l.), escludendone la rilevanza, anche sul piano della sua incidenza sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, alla luce del tempo trascorso tra l'audizione del ricorrente innanzi alla Agenzia delle Entrate (in data 16/10/2018), quando gli vennero contestate le condotte di indebita compensazione oggetto anche della contestazione penale, e la presentazione di tale denuncia, giudicandola chiaramente strumentale a liberarsi dalla responsabilità per la realizzazione delle indebite compensazioni contestate;
i giudici del gravarne hanno anche adeguatamente considerato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del 14/7/2021, di annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente, relativo all'accertamento dell'imposta dovuta per l'anno 2017 dal RR, pari a euro 56.187,08, ritenendola, per le ragioni analiticamente illustrate nella motivazione della sentenza impugnata, non decisiva quanto alla prova della realizzazione della indebita compensazione contestata. Si tratta di motivazione non certamente apparente, né consistente nell'acritico rinvio a quella della motivazione della sentenza di primo grado, come invece sostenuto dal ricorrente, ma ampiamente illustrativa delle ragioni del rigetto di tutti i motivi d'appello, con la conseguente manifesta infondatezza dei, peraltro generici, rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso a proposito della adeguatezza e della idoneità di tale motivazione. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione, nella parte relativa alla valutazione delle risultanze istruttorie e degli elementi a discarico addotti dalla difesa, che sarebbero stati considerati in modo illogico, senza valutarne la reale valenza dimostrativa, è, anch'esso, inammissibile, essendo volto a conseguire una rivisitazione e una rilettura di detti elementi di 5 prova, da contrapporre a quella compiuta dai giudici di merito, che non risulta né manifestamente illogica né priva di adeguata considerazione delle prove a discarico addotte dalla difesa. La Corte d'appello, come già in parte esposto a proposito del primo motivo di ricorso, ha adeguatamente illustrato gli elementi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, dimostrativi della consapevole realizzazione da parte dell'imputato dell'indebita compensazione contestata, e il ricorrente propone una non consentita rilettura e rivisitazione dei medesimi elementi, già adeguatamente considerati dalla Corte d'appello. In particolare, i giudici del gravame, oltre a sottolineare l'inequivoca portata dimostrativa della esecuzione delle compensazioni indebite utilizzando il codice identificativo e la password dell'imputato e la evidente strumentalità della denuncia di furto della sua identità digitale, hanno anche escluso la rilevanza della decisione di annullamento del processo verbale di constatazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale, sottolineando come la compensazione illecita sia stata eseguita (utilizzando codici identificativi e password del ricorrente) avvalendosi di crediti fiscali della coobbligata accollante Qualità Club S.r.l., benché ciò non fosse consentito dalla disciplina tributaria applicabile e che, comunque, i crediti portati in compensazione erano inesistenti;
la Corte d'appello, nel ribadire la piena e consapevole partecipazione del ricorrente a tale operazione, ha, inoltre, richiamato quanto in proposito dichiarato da PA LO, collaboratrice dell'impresa dell'imputato, di cui teneva la contabilità, esaminata dal Giudice dell'udienza preliminare, la quale ha riferito che tutte le compensazioni telematiche erano state eseguite direttamente dall'imputato mediante presentazione di modelli F24 a mezzo internet banking, ricavandone, in modo logico, la attribuibilità della condotta all'imputato. Si tratta di motivazione idonea e immune da vizi logici, mediante la quale sono state chiaramente illustrate le ragioni della riconducibilità al ricorrente delle operazioni di indebita compensazione contestate, non essendo mai stata messa in dubbio l'inesistenza dei crediti portati in compensazione, e anche quelle della irrilevanza della decisione di annullamento dell'avviso di accertamento da parte della Commissione Tributaria Regionale, fondata sulla mancata prova della costituzione del rapporto obbligatorio tributario, per l'insufficienza del certificato di residenza di RR (all'epoca dei fatti residente nel Comune di Vicenza), come tale inidonea a escludere il coinvolgimento dell'imputato nell'illecita compensazione tributaria, e tale motivazione è stata censurata dal ricorrente riproponendo i medesimi argomenti, omettendo di considerare in modo critico quanto esposto nella sentenza impugnata e sollecitando una rilettura dei medesimi elementi di prova, con censura non consentita nel giudizio di legittimità. 6 4. Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito del terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico, perché anche mediante tale censura il ricorrente propone una lettura alternativa degli elementi considerati dai giudici di merito per affermare la sussistenza anche di tale elemento del reato contestato. Al riguardo la Corte d'appello ha, infatti, sottolineato l'utilizzo del codice identificativo PIN e della password del ricorrente, oltre che quanto riferito dalla teste LO a proposito della diretta esecuzione delle compensazioni da parte del ricorrente medesimo, desumendone, in modo pienamente logico, la consapevole partecipazione del ricorrente alla condotta illecita e anche la sussistenza del relativo elemento psicologico, e anche tali rilievi, oltre a non essere stati considerati in modo critico, sono stati censurati nuovamente sul piano della lettura degli elementi di prova, dunque, anche a questo proposito, in modo non consentito in sede di legittimità. 5. Il quarto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è, oltre che generico, consistendo nella mera reiterazione della affermazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, anche manifestamente infondato, essendo volto a censurare sul piano delle valutazioni di merito il giudizio concorde del Tribunale e della Corte d'appello in ordine alla insussistenza di ragioni per il riconoscimento di tale beneficio, non allegate nel corso del giudizio di merito, non potendo le stesse consistere nella mera incensuratezza dell'imputato, di per sé sola inidonea a consentire di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di detto beneficio, in quanto costituisce principio consolidato quello secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, come nel caso in esame, essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della dirninuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a causa della genericità e del contenuto non consentito di tutte le censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/4/2023