Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7941 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
1 Cc. 61937 IN NOME DEL PO07 94 1 /02 REPUB LICA ITALIAN TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Magli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pasquale REALE - Presidente - R.G.N. 20046/98 21860 Culio GRAZIADEI Consigliere Cron. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.12/12/01 Consigliere- Dott. Aldo CECCHERINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61937 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato DU BESSE' FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato TETI MICHELE, giusta procura in calce;
2001
- controricorrente -
2571 avverso la sentenza n. 134/98 della Commissione -1- depositata il tributaria regionale di FIRENZE, 30/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- " Svolgimento del processo Con sentenza n. 32/79 il Tribunale di Pisa ha trasferito un terreno edificatorio da FE AU ad alcuni acquirenti. L'ufficio del registro ha prima chiesto l'imposta di registro agli acquirenti, e poi ha chiesto l'Invim al venditore FE, che ha impugnato il provvedimento contestando la determinazione del valore finale del bene e deducendo la non debenza della sovrattassa in quanto a suo avviso si trattava di imposta suppletiva tardivamente chiesta dall'ufficio. La Commissione di primo grado ha dichiarato suppletiva l'imposta ed ha confermato il valore del terreno. FE ha proposto appello sostenendo il difetto del presupposto impositivo per la mancanza di una sentenza definitiva. La Commissione di secondo grado ha accolto l'appello, mentre la Commissione Tributaria Centrale ha accolto il ricorso dell'ufficio ed ha rimesso gli atti alla Commissione di secondo grado per la decisione sul valore dell'immobile. La Commissione di secondo grado con sentenza depositata il 26.5.1992 ha confermato il valore stabilito dall'ufficio. Successivamente, il 2.11.1993 è stato notificato al FE un avviso di mora basato sul passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. Il FE ha impugnato l'avviso di mora ed il 26.11.1993 ha impugnato la sentenza della Commissione di secondo grado sostenendo di non avere avuto notificato l'avviso di udienza tenuta nel giudizio sfociato nella sentenza del 26.5.1992. La Commissione Provinciale ha respinto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello del FE perché ha ritenuto che mancava una sentenza definitiva dal momento che l'articolo 327 non si applica al contumace che dimostra di non avere avuto la comunicazione dell'avviso di udienza. A questo proposito ha rilevato che la Segreteria della Commissione Tributaria ha comunicato che gli atti del processo di merito si trovano presso la Commissione Tributaria Centrale e che l'avviso di udienza non è risultato restituito. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo tre motivi. Il FE ha resistito con controricorso e con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 56 d.p.r. n.131/86 e dell'articolo 100 c.p.c. in quanto correttamente e legittimamente è stata iscritta a ruolo una imposta dopo che la sentenza della Commissione di secondo grado n.898/90, depositata il 26.5.1992, era passata in giudicato. Su questa base ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto il contrario e che non ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse i motivi addotti dal FE relativi ai pretesi vizi verificatisi nel processo concluso con la sentenza n. 898/90. Secondo il ricorrente, le censure mosse dal FE non potevano essere conosciute dal giudice della riscossione in quanto riguardavano l'atto impositivo e dovevano essere conosciute dalla Commissione Centrale, davanti alla quale il FE ha impugnato la decisione emessa dalla Commissione di secondo grado in sede di rinvio. In subordine, con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 56 lett.b) d.p.r. n.131/86 sul presupposto che erroneamente la Commissione Regionale ha ritenuto tempestiva l'impugnazione dinanzi alla Commissione Centrale, mentre tale valutazione compete esclusivamente al giudice dell'impugnazione. In ulteriore subordine, il ricorrente con il terzo motivo ha dedotto omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia Jo h poiché ha ritenuto che la mancata restituzione dell'avviso di udienza dimostrasse la mancata comunicazione alla parte dell'avviso stesso. Il FE ha contrastato tale impostazione ed ha affermato che al giudice dell'opposizione alla riscossione compete la verifica dell'inesistenza del titolo esecutivo, sia che questa sia originaria, sia che sia sopravvenuta, ed ha rilevato come la sentenza posta a base della riscossione sia stata impugnata davanti alla Commissione Centrale. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che l'iscrizione a ruolo contestata dal FE è stata basata su una sentenza che risulta depositata il 26.5.1992 e che al 2.11.1993 non risulta impugnata. Essa sarà infatti impugnata il 26.11.1993. Sulla tempestività dell'impugnazione, avvenuta oltre il termine lungo annuale previsto dal primo comma dell'articolo 327 c.p.c., unico giudice competente a decidere è il giudice dell'impugnazione, e cioè la Commissione Tributaria Centrale che dovrà valutare se ricorrono le condizioni per applicare la deroga contenuta nel secondo comma dello stesso articolo 327 c.p.c.- Il giudice dell'opposizione all'avviso di mora, e cioè ad un atto della riscossione, deve limitarsi a svolgere un controllo formale sul titolo (nella specie sentenza), per evitare che una iscrizione a ruolo possa avvenire senza un titolo che presenti i requisiti formali richiesti dall'ordinamento. Nella specie, tali requisiti formali esistono alla stregua della previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 327 c.p.c., che è norma contenente un principio generale, necessario per la certezza dei rapporti. Se poi, nel giudizio di impugnazione di quella sentenza, saranno provati da parte del contumace i presupposti di cui al secondo comma della stessa norma, la riscossione diventerà illegittima e diventerà illegittima Grand the ¡ anche l'eventuale esecuzione, con le conseguenze che l'articolo 59 del d.p.r. n.602/73 prevede sul piano del risarcimento dei danni in favore di chiunque si ritenga leso dall'esecuzione. In un tale contesto, allora, la Commissione Regionale ha errato ad operare valutazioni non di sua competenza ed a ritenere illegittima la riscossione, per cui la sentenza va cassata. Non essendo necessari svolgere accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito e rigettare il ricorso originario del contribuente, proposto avverso l'avviso di mora. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rig ricorso originario del contribuente. Condanna il FE AU al pagament spese liquidate in lire 3.150.000, pari ad euro 1626,83, di cui lire 3.000.000, paria 1549,37, per onorario, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 12.12.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tribų Il cons. est. Il Presidente CORT Got the Dr. Giuseppe Falcone E Dr. Pasquale Reale N F ile O I Z IL CANCELLIERE C1 TO филос AL Gasano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG. 2002 Oggi _ IN CANCELLIERE 91 A l AL AS