Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
C.c.75598 ESENT RA NEGISTRAZIONE Risers;
aut 13 quinquis REPUBBLICA ITALIANA 4.2515784m-159 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO049 LA CO E PRIMA DI CASSAZIONE SEZIO TRI UTA R.G.N.9848.01 Cron. 984 Composta dai Magistrati: Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA UD.
8.7.02 CONSIGLIERE Dott. ANTONIO MERONE OGGETTO: Irpef CONSIGLIERE Dott. GIUSEPPE FALCONE terremoti Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE sospensione imponibile CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 75598 sul ricorso proposto da: dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro Ministero tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
LA RA E IN TA in atti generalizzati rappresentanti e difesi dagli avv. Carlo Piergentili e Massimo Mannocchi per delega in calce al controricorso, elett. dom. presso avv.Mannocchi in Roma Lungotevere Arnaldo da Brescia 9.10 3112 intimati, controricorrenti avverso la sentenza n. 57.05.00 in data 2.2.2000 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata in data 1.3.2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8.7. 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. Giordano;
sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha chiesto il rigetto del Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I contribuenti indicati in epigrafe, residenti in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del DL. 26.5.84 n. 159 convertito in Legge 24.7.84 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraevano dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e pertanto recuperava a tassazione il maggior reddito così determinato. Il ricorso dei contribuenti veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 133.99%; 3 comma 2 bis del DL. n. 971.85 ; 13 comma 1 L. n. 449.97; 10 L. n. 46.96 2 D. P. R. n. 597.73. Resistono con controricorso i contribuenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85, convertito con modificazioni nella - il quale prevede che le somme relative a pagamenti Legge n. 46.86 delle imposte dirette sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL. n. 159.84 convertito con modificazioni nella Legge n. 363.84, fino al 31.12.85 per i residenti nei comuni colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. n. 133.99, posto in relazione all'art. 11 L. n. 28.99 ' deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza Cass. della sospensione, al netto dei versamenti sospesi> (per tutte, nn. 4945.2000, 8659.2001, 10237.2001, 11248.2001). Non si dubita, peraltro, che gli importi di cui sopra non costituiscono un onere deducibile>: semplicemente essi non concorrono> a formare il reddito. Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. aiseus aut 13 quinopurts
PQM
6.2615184 .159 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 luglio 2002 Q IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO SACCUCO IL CANCELLIERE CT IL CONSIGLIERE ESTENSORE do Casona Allde DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITANO Oggi 24 MAR. 2003 IL CANCEL