Sentenza 27 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione.
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1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre nel resto va rigettato. 2. Il primo motivo principale e il motivo aggiunto sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con i decreti rit. nn. 3619 e 3620 del 2024 (primo motivo principale e motivo aggiunto) e con i decreti rit. nn. 2872 e 3123 del 2022 (motivo aggiunto), facendo leva essenzialmente sul mancato rispetto dei contenuti minimi dei decreti e dei relativi obblighi motivazionali ex art. 266 e 267 cod. proc. pen., …
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La sentenza in esame stabilisce che la nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'art. 181 cod. proc. pen. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale del riesame di Firenze, nel rigettare i ricorsi proposti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2014, n. 42838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42838 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 27/02/2014
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 238
Dott. POSITANO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 47237/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH YT N. IL 08/09/1983;
avverso l'ordinanza n. 2998/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 21/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar:
inammissibilità;
udito il difensore avv. Quartuccio R.;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Oscar Cedrangolo, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Quartuccio Rocco, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
8. Il difensore di UK TR propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Roma in data 21 ottobre 2013 che ha annullato l'ordinanza emessa dal G.i.p. in data 8 ottobre 2013, limitatamente al reato di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007, confermando, nel resto,
l'ordinanza nei confronti di UK TR, per il reato di cui all'art. 497 bis c.p.. 9. UK TR era stato dapprima arrestato in data 3 ottobre 2013, perché trovato in possesso di uno skimmer device, dispositivo capace di leggere e immagazzinare in una memoria digitale i dati della banda magnetica del bancomat, appena staccato da tale dispositivo, e, all'esito della perquisizione personale e del veicolo di sua proprietà, sono state rinvenute 17 carte magnetiche, presumibilmente donate. Condotti gli indagati davanti al Tribunale monocratico per il giudizio direttissimo, veniva convalidato l'arresto, per la detenzione di attrezzature atte alla clonazione e il possesso di carte di credito donate in concorso con altri e veniva disposta la misura degli arresti domiciliari.
10. In sede di esecuzione della misura, condotto l'indagato, in data 8 ottobre 2013, presso la sua abitazione sono state rinvenute due carte magnetiche bianche, alcune parti di attrezzi atti alla colorazione e di due documenti, in particolare una carta d'identità e una patente di guida polacche, riportanti la sua effigie, ma un nome differente, eguale per entrambe. A seguito del rinvenimento di tali oggetti UK TR è stato nuovamente arrestato e, dopo la convalida, con ordinanza dell'8 ottobre 2013, il GIP presso il Tribunale di Roma ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ai sensi dell'art. 274, lett. c), codice di rito.
11. Avverso tale ultima ordinanza è stato proposto riesame e il Tribunale, in parziale accoglimento dei motivi del ricorso, ha ritenuto che il possesso di due carte bianche non contenenti codici non integrasse il reato contestato di cui alla L. n. 231 del 2007, art. 55, ma solo il delitto tentato, incompatibile con la misura custodiale massima;
ha confermato l'ordinanza in relazione all'ulteriore reato riferito ai documenti contraffatti, evidentemente ritenuti entrambi validi per l'espatrio e configuranti la violazione dell'art. 497 bis c.p., nell'ipotesi aggravata del secondo comma, relativa alla formazione dei documenti, atteso che l'immagine di UK TR sui documenti falsi rappresentava certamente il coinvolgimento dell'indagato nella formazione dei documenti. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha confermato la motivazione del G.i.p. sulla sussistenza del pericolo di recidiva dedotto dall'evidente serialità e dalle insolite circostanze dei fatti che ne svelavano la non occasionalità della condotta criminale. 12. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di UK TR lamentando:
- mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, riguardando il disposto dell'art. 497 bis c.p. esclusivamente il possesso di documenti validi per l'espatrio;
- vizio di motivazione o apparenza della motivazione riguardo alle esigenze cautelari;
- violazione della legge con riferimento all'art. 274 c.p.p., lett. c) per il reato residuale per il quale è stata disposta la misura;
- violazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'inidoneità di altre misure di tutela delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, poiché l'art. 497 bis c.p. riguarda esclusivamente il possesso di documenti validi per l'espatrio, tale certamente non potendosi ritenere la patente di guida di veicoli a motore e, verosimilmente, neppure la carta di identità poiché, sia il verbale di sequestro del 4 ottobre 2013, sia il decreto di convalida di sequestro del 5 ottobre 2013, nella descrizione dei documenti, non contengono alcuna dizione "valida per l'espatrio". In ogni caso il Tribunale non spiegherebbe per quale motivo i due documenti sono stati ritenuti validi per l'espatrio.
2. La doglianza è inammissibile trattandosi di motivo nuovo, precluso in questa sede. Infatti, il motivo di ricorso proposto davanti al Tribunale del Riesame, relativo all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 497 bis c.p., aveva ad oggetto soltanto le esigenze cautelari, mentre con il presente ricorso si prospetta, per la prima volta, la mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, riguardo alla riconducibilità, alla fattispecie di cui all'art. 497 bis c.p., del possesso di documenti non validi per l'espatrio, come la patente di guida di veicoli a motore e la carta di identità, entrambi oggetto di sequestro.
3. I successivi motivi, relativi alle esigenze cautelari, possono essere trattati congiuntamente.
4. Con il secondo motivo UK TR lamenta mancanza, contraddittorietà o apparenza della motivazione riguardo alle esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale, pur avendo annullato parzialmente l'ordinanza del G.i.p., in ordine alla fattispecie più grave contestata all'indagato, ha mantenuto valida la motivazione del primo giudice riguardo al pericolo di reiterazione, pur in assenza di attrezzi o macchinari finalizzati alla formazione di documenti falsi. Le argomentazioni relativa all'evidente serialità e alle insolite circostanze dei fatti desunte dal doppio arresto di UK, non appaiono sufficienti - secondo il ricorrente - con riferimento a due documenti (patente e carta d'identità), intestati alla stessa persona, diversa dall'indagato e quindi relativi ad una unica falsità.
5. Con il terzo motivo deduce violazione della legge con riferimento all'art. 274 c.p.p., lett. c) poiché il Tribunale avrebbe dovuto spiegare il pericolo di reiterazione criminosa con riferimento al reato residuale, per il quale è stata disposta la misura.
6. Con il quarto motivo UK TR lamenta violazione della legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai presupposti dell'art. 275 c.p.p., non avendo il Tribunale motivato in ordine all'inidoneità di altre misure di tutela dell'esigenza cautelare e, in particolare, al motivo per il quale, sia il Gip che il Tribunale, abbiano ritenuto il domicilio dell'indagato luogo non idoneo.
7. Rileva la Corte che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (Cassazione penale, sez. 2, 17 settembre 2008, n. 39504). A riguardo la motivazione del Tribunale non appare ne' carente, ne' illogica. Il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione sulla serialità della condotta e sulle insolite circostanze dei fatti che evidenziano la abituale reiterazione. L'indagato, infatti, è stato rinvenuto nella disponibilità di più documenti di identità contraffatti ed effettivamente utilizzati e di strumenti per la falsificazione di carte di credito. Ciò rende assolutamente concreto e attuale il pericolo di reiterazione, evidenziando la facilità di procacciamento di tali strumenti sulla base di contatti con ambienti criminali specializzati nel settore.
8. Nello stesso ambito - osserva il Tribunale - vanno valutate le pendenze dell'indagato, per furto aggravato e per rapina. A tale proposito particolare pregnanza, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, riveste la circostanza - correttamente sottolineata dal Tribunale del Riesame - che UK, nella commissione del reato di rapina sopra indicato, ha fatto uso proprio delle generalità che compaiono sui due documenti sequestrati (carta d'identità e patente di nazionalità polacca), con ciò confermando il reale (e non solo ipotetico) utilizzo, per scopi criminosi, di tali documenti.
9. Infine, sulla base di tutti questi elementi assolutamente consistenti e significativi, il Tribunale, con motivazione del tutto corretta e ragionevole, ha ritenuto inaffidabili le misure alternative alla custodia in carcere precisando, altresì, che il domicilio indicato dall'indagato costituiva proprio il centro di riferimento delle attività criminose scoperte e, pertanto, era del tutto inidoneo alla prosecuzione della misura cautelare più attenuata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014