Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 22612
CASS
Sentenza 9 febbraio 2010

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Massime1

Il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (In motivazione la S.C. ha precisato che il sequestro preventivo non può essere disposto in base alla supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato).

Commentari2

  • 1Sì al sequestro impeditivo ma solo per le cose pertinenti al reato oggetto di indagineAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2023

  • 2Supposizione non legittima sequestro preventivo impeditivo (Cass. 18271/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 maggio 2023

    Il sequestro preventivo c.d. impeditivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero possa agevolare la commissione di altri reati. In difetto del riconoscimento di un vincolo pertinenziale, il vincolo non può dunque essere disposto in base alla mera supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato. Va ulteriormente chiarito, con riguardo al primo dei menzionati presupposti, che laddove - come nella specie - si tratti di denaro, la misura cautelare può essere applicata nei limiti in cui …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 22612
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22612
Data del deposito : 9 febbraio 2010

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