Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
Il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (In motivazione la S.C. ha precisato che il sequestro preventivo non può essere disposto in base alla supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato).
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- 1. Sì al sequestro impeditivo ma solo per le cose pertinenti al reato oggetto di indagineAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2023
- 2. Supposizione non legittima sequestro preventivo impeditivo (Cass. 18271/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 maggio 2023
Il sequestro preventivo c.d. impeditivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero possa agevolare la commissione di altri reati. In difetto del riconoscimento di un vincolo pertinenziale, il vincolo non può dunque essere disposto in base alla mera supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato. Va ulteriormente chiarito, con riguardo al primo dei menzionati presupposti, che laddove - come nella specie - si tratti di denaro, la misura cautelare può essere applicata nei limiti in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 22612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22612 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 211
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 43165/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AR, N. IL 28/11/1945;
avverso l'ordinanza n. 53/2009 TRIB. LIBERTÀ di BENEVENTO, del 15/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Carmine Stabile, che chiede il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Antonio Bruno Romano del Foro di Benevento - in sostituzione dell'avv. Fabrizio Giordano del Foro di Avellino, difensore di fiducia del ricorrente - che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente restituzione delle cose sequestrate.
OSSERVA
RO RI ricorre avverso l'ordinanza del 15 ottobre 2009, con cui il Tribunale di Benevento aveva rigettato l'istanza di riesame da lui proposta avverso il provvedimento di convalida di sequestro e contestuale sequestro preventivo di tre fucili con munizioni legittimamente da lui detenuti.
Le armi erano state rinvenute in casa del RO, ed immediatamente sequestrate, dai carabinieri, intervenuti sul posto a seguito di un violento alterco che il predetto aveva avuto con il fratello CH, che aveva ferito al capo con un sasso minacciandolo di morte. Il leso aveva proposto querela.
La cautela preventiva, come si legge nell'ordinanza impugnata, era stata disposta per evitare che i fucili potessero essere usati in occasione di altri litigi.
Deduce il ricorrente violazione dell'art. 321 c.p.p., atteso che il Tribunale del riesame non aveva dato motivazione alcuna in ordine alla sussistenza di un rapporto di pertinenza tra il reato e le armi. Il ricorso è fondato.
Come ha più volte ritenuto questa Corte (tra le tante Sez. 5 n. 8441 del 25.01. 2007 Rv. 236257; Sez. 4 n. 36884 del 23.05.2007 Rv. 237592; Sez. 3 n. 39011 del 2.10.2007 Rv. 237936) il sequestro preventivo può essere disposto in presenza di un duplice presupposto fattuale, e cioè il rapporto di pertinenza della cosa con il reato ed il concreto pericolo che la sua libera disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze.
Nel caso di specie i fucili erano detenuti legittimamente dal RO RI, ed il loro possesso non aveva nesso alcuno con il reato di lesioni personali consumato dal predetto in danno del fratello CH, ne' i non buoni rapporti intercorrenti tra i fratelli potevano costituire motivo sufficiente per supporre che le armi potessero essere usate - in un non meglio precisato futuro - dal suo proprietario nei confronti del germano, in difetto di più significativi elementi apprezzabilmente sintomatici di tale pericolo. In altre parole l'ordinanza impugnata non da conto ne' del perché ha ritenuto sussistente il rapporto di pertinenza tra i fucili ed il reato, ne' tantomeno delle ragioni che indurrebbero a ritenere che la libera disponibilità delle armi possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato di lesioni, secondo l'ipotesi d'accusa commesso dal RO colpendo il fratello con un sasso nel corso di un vivace alterco, atteso che il sequestro preventivo non può essere disposto in base alla supposizione che la cosa che ne è oggetto potrebbe essere utilizzata per commettere un reato. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio unitamente al provvedimento di sequestro. Va disposta la restituzione delle armi al legittimo proprietario.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il provvedimento di sequestro.
Dispone la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'esecuzione.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010