Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 8, comma quinto della legge n. 426 del 1971, contro il provvedimento del presidente della CCIAA di cancellazione dal registro degli esercenti del commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'interessato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede entro novanta giorni; contro l'eventuale provvedimento di rigetto (espresso o tacito) può essere proposta azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro il termine perentorio di sessanta giorni; tale termine decorre o dalla comunicazione del provvedimento di rigetto o dalla scadenza dei novanta giorni senza che sia intervenuta la decisione del presidente della Giunta regionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9437 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI CE VITO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso l'avvocato SIVIERI ORLANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOTTI ATTILIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, E AGRICOLTURA DI PIACENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/99 della Corte d'appello di BOLOGNP, depositata il 02/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Motti e Sivieri, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Manferoce, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/6/1996 il Presidente della Camera di Commercio di Piacenza disponeva la cancellazione di Di CC vito dal Registro Esercentì Commercio per l'attività di somministrazione alimenti e bevande alcoliche, in quanto non più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4 lett. c) legge n. 20U7/1991, perché condannato con decreto penale per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Di CC TO ricorreva tempestivamente, il 26.7.1996, al Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, il quale non emetteva nessun provvedimento neppure a seguito di diffida.
Con ricorso presentato nella cancelleria del Tribunale di Piacenza in data il agosto 1998 il Di CC chiedeva dichiararsi l'illegittimità del menzionato provvedimento di cancellazione.
L'adito Tribunale, nel contraddittorio della Camera di Commercio di Piacenza, che si era opposta alla domanda, accoglieva il ricorso sul duplice rilievo:
della sua ammissibilità, in rito, per non essere ricorrente decaduto dalla sua proposizione, non potendosi ravvisare alcuna decadenza nell'ipotesi in cui il Presidente della Giunta Regionale non decida entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso medesimo (art. 8 legge 426/1971); - nel merito, perché, ai sensì dell'art. 460 u.c.
c.p.p. il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
Con sentenza del 18 dicembre 1998 - 2 febbraio 1999, la Corte d'appello di Bologna, accoglieva l'appello proposto dalla Camera di Commercio dichiarando inammissibile, perché tardiva, l'azione proposta dal Di CC. Osservava la Corte territoriale, in particolare, che, ove il Presidente della Giunta regionale non emetta alcuna pronuncia entro il termine di novanta giorni, l'azione giudiziaria deve essere proposta, sempre nel termine di sessanta giornì, il quale decorre dallo scadere del detto termine di novanta giorni.
Avverso la sentenza della Corte d'appello TO Di CC ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell'art. 8 della legge Il giugno 1971 n. 426, dell'art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971, degli artt. 2964 e 2966 c.c..
1.1. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, il termine di giorni 60 previsto per l'esperimento dell'azione giudiziaria in caso di pronuncia del Presidente della Giunta regionale sul ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio non si estende anche all'ipotesi in cui nessuna decisione sia stata adottata entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso. In particolare, secondo il ricorrente:
1.1.1. la formulazione letterale dell'art. 8 citato ("l'azione può essere ugualmente proposta") esclude ogni riferimento a decadenze o preclusioni e chiarisce che si tratta di una semplice facoltà, e non di un onere;
1.1.2. le norme sulla decadenza non consentono per il loro carattere eccezionale l'applicazione analogica;
1.1.3. poiché l'inizio del termine per l'azione giudiziaria è ancorato alla comunicazione della decisione del Presidente della Giunta regionale, fino a che tale comunicazione non ci sia, il termine non può cominciare a decorrere e, ove manchi la decisione da comunicare, il termine non è in condizione di operare e l'azione giudiziaria è sempre proponibile;
1.1.4. stabilire un termine di decadenza e omettere o lasciare nell'ambiguità il dies a quo della sua decorrenza equivale ad omettere o rendere ambigua tutta la disposizione relativa al termine, ponendo a carico del cittadino l'onere di una speciale interpretazione della legge, creativa o integrativa rispetto al testo della medesima, il che porrebbe problemi di legittimità costituzionale della norma.
1.1.5. L'istituto del silenzio rigetto di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 non può trovare applicazione in relazione al particolare ricorso gerarchico disciplinato dall'art. 8 della legge 426/1971, in quanto l'art. 1, comma 2, del d.P.R. 1199/1971 fa espressamente salva la particolare disciplina dei ricorsi amministrativi degli enti pubblici e tale disciplina nella specie è contenuta nell'art. 8 della legge 426/1971. 2. Il motivo non è fondato.
2.1. L'art. 8 della legge 11 giugno 1971 n. 426 (abrogata dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 31 marzo 1990U n. 114, con le esclusioni ivi previste, riguardanti anche il registro esercenti il commercio relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287) , nella specie applicabile, stabilisce che: "- Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 (primo comma). - Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo (secondo comma). - Il presidente della giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso (terzo comma). - Contro il provvedimento del presidente della giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giornì dalla comunicazione del provvedimento stesso (quarto comma) - (2ualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del presidente della giunta regionale, l'azione giudiziaria può essere ugualmente proposta (quinto comma).".
2.2. Per affermare la natura decadenziale di un termine, stabilito dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto (Cass. 15 settembre 1995 n. 9764, 8 gennaio 1981 n. 187, 9 febbraio 1979 n. 896; cfr. pure Cass. 26 giugno 2000 n. 8680, secondo cui la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge autorizzi tale interpretazione, comminando, seppure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta).
2.3. Nella specie, il quarto comma dell'art. 8, sopra riportato, fissa il termine di sessanta giorni (dalla comunicazione del provvedimento del presidente della giunta regionale che rigetta il ricorso) per la proposizione dell'azione giudiziaria. La norma non stabilisce espressamente che il termine è perentorio, ma tale carattere è facilmente desumibile dalla sua funzione diretta all'impugnazione in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo ormai definitivo a seguito dell'esperimento del ricorso amministrativo.
2.4. D'altra parte, lo stesso Di CC nel ricorso qualifica perentorio il termine di 60 giorni previsto dal comma quarto dell'art. 8 citato per la proposizione dell'azione giudiziaria in caso di decisione sul ricorso amministrativo, ma nega l'applicabilità del termine all'ipotesi di silenzio dell'amministrazione nei confronti del ricorso amministrativo.
2.5. Osserva il Collegio che l'applicabilità del termine in questione anche a quest'ultima ipotesi si ricava dal sistema predisposto dal legislatore per assicurare la tutela giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo, a prescindere dalla circostanza che si sia provveduto o meno in ordine al ricorso amministrativo contro lo stesso provvedimento.
2.6. La facoltà di proporre l'azione giudiziaria, secondo la formulazione letterale del quinto comma dell'art. 8 (qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del presidente della giunta regionale, l'azione giudiziaria può essere ugualmente proposta) va ragionevolmente posta in relazione alla scelta che l'interessato ha di adire o meno il giudice ordinario, ma non legittima l'interpretazione seguita dal ricorrente, secondo cui l'azione giudiziaria potrebbe agire immediatamente o rimanere in attesa ed agire quando lo ritenga opportuno.
2.7. Nella specie, il Di CC era stato cancellato dal registro degli esercenti del commercio per l'attività di somministrazione degli alimenti e delle bevande alcoliche perché ritenuto non più in possesso di un requisito di legge. Ora, non ha senso prevedere un termine perentorio di 60 giorni per adire l'autorità giudiziaria quando il ricorso amministrativo sia rigettato ed invece consentire, ove il ricorso amministrativo non sia stato deciso, che l'interessato posso adire il giudice senza limiti temporali e, quindi, anche a distanza di anni.
2.8. Allo scadere del termine di 90 giorni posto dal quinto comma dell'art. 8, senza che sia intervenuta la decisione del Presidente della giunta regionale, l'interessato si trova nella stessa condizione di chi ha ricevuto la comunicazione del rigetto del ricorso amministrativo, sicché è rimessa a lui dalla legge la decisione se adire o meno l'autorità giudiziaria nel termine (perentorio) di 60 giorni, espressamente previsto per il caso di cui al quarto comma (rigetto del ricorso), ma applicabile anche all'ipotesi di cui al quinto comma per effetto di u interpretazione estensiva della norma.
2.9. Questa Corte, prendendo in considerazione l'art. 8 citato sotto altro profilo (preclusione dell'azione giudiziaria a seguito dell'omessa o tardiva presentazione del ricorso amministrativo), ha già condiviso tale interpretazione, avendo affermato che l'art. 8 dispone che contro il provvedimento di cancellazione l'interessato può proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Presidente della Giunta regionale e che contro l'eventuale provvedimento di rigetto (espresso o tacito) può essere proposta azione, entro sessanta giorni, dinanzi al Tribunale competente (Cass. 15 maggio 1992 n. 5787, in motivazione).
2.10. Nessuna ambiguità è rinvenibile nel art. 8 citato, il quale deve essere interpretato tenendo conto della disciplina contenuta nei diversi commi, sicché appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sommariamente prospettata dal ricorrente sotto quel profilo.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
3.1. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 130.600 oltre a lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001