Sentenza 29 marzo 2013
Massime • 1
Ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.
Commentari • 3
- 1. Guida in stato di ebbrezza: va confiscato il veicolo anche al possessore o detentore non occasionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima Ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada , la nozione di appartenenza del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Cassazione penale , sez. I , 04/02/2020 , n. 14844). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 04/02/2020 , n. 14844 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza …
Leggi di più… - 2. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 2 novembre 2020
PROBLEMI E PROSPETTIVE Sommario: 1. Brevi osservazioni introduttive. – 2. Scelte legislative e forzature giurisprudenziali: una riforma preannunciata. – 3. Uno sguardo ai reati tributari presupposto della responsabilità ex crimine degli enti collettivi. – 4. Il doppio binario sanzionatorio nei confronti dell'ente collettivo e i dubbi di compatibilità con il principio di ne bis in idem. – 5. Le vicende della punibilità della persona fisica e il principio di autonomia della responsabilità degli enti: un'irragionevolezza delle ipotesi di decumulo unilaterale in danno della societas? – 6. Considerazioni conclusive “in prospettiva” Brevi osservazioni introduttive Attesa da tempo, l'istanza …
Leggi di più… - 3. Confisca dell'auto di proprietà della persona giuridicaAdmin · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 13 maggio 2019
REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Il reato di “guida sotto l'influenza dell'alcool” è disciplinato dall'art. 186, comma II, lett. b) e c) del Codice della Strada che, tra le numerose statuizioni, sancisce che con la sentenza di condanna “è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”. Il tenore della norma lascia spazio a pochi dubbi: se l'autovettura è intestata al soggetto che la guida in stato di ebbrezza, questa verrà sempre confiscata (pur con le eccezioni di legge, tra cui l'art. 186 comma 9 bis C.d.s.); in caso di mancata corrispondenza tra conducente e intestatario, essendo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2013, n. 36425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36425 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 29/03/2013
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 455
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 41921/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
BE IO N. IL 01/12/1958;
avverso la sentenza n. 2133/2012 TRIB. di MASSA SEZ.DIST. di CARRARA, del 26/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca ed all'entità della sospensione della patente di guida con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO
- 1 - Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, del 26 giugno 2012, che ha applicato a AC IZ, imputato ex art. 187, comma 8, in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti diretti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti), la pena concordata tra le parti, ex art. 444 c.p.p.; con sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.
- 2 - Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, che deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 186 e 187 C.d.S., con riguardo all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della confisca del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione. Confisca che il giudice, secondo il PG ricorrente, avrebbe dovuto disporre. In ogni caso, sostiene ancora il ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso di mancata confisca dell'auto perché appartenente a terzi, avrebbe dovuto essere applicata per una durata non inferiore a due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. - 1 - L'art. 187 C.d.S., comma 8, dispone che al conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, tra le quali è indicata la confisca del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, salvo che lo stesso appartenga a persona ad essa estranea;
in tale ultimo caso, l'art. 186, comma 2, lett. c), richiamato dal comma 7, dispone che la durata della sospensione della patente sia raddoppiata.
A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche apportate alla predetta norma dalla L. n. 120 del 2010. Invero, l'attribuzione alla confisca della natura di sanzione amministrativa accessoria non ha eliminato il carattere della obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato sopra indicato (Cass. n. 12313/12). Ciò, peraltro, analogamente a quanto avviene per l'applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, la cui natura amministrativa non incide sull'obbligo del giudice di applicarla, nei casi previsti dalla legge.
Spetta quindi sempre al giudice di disporre la confisca del veicolo con il quale il reato è stato commesso, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti.
Orbene, a tale verifica si è sottratto il giudice del merito, che nulla in proposito ha argomentato.
-2- Sui punti concernenti la confisca, quindi, e la durata della sospensione della patente di guida, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Massa il quale, nell'esaminare la questione, dovrà riportarsi ai principi affermati da questa Corte in materia con riguardo al concetto di "appartenenza dell'auto a persona estranea al reato", che preclude la confisca del veicolo. In proposito, è opportuno rilevare che è stato da questa Corte condivisibilmente affermato che il concetto di "appartenenza" deve intendersi, "non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali" (Cass. n. 20610/10, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato ma in uso a quest'ultimo). Ed ancora, che la confisca del veicolo intestato a un terzo è esclusa "solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo" (Cass. n. 39777/12). Il giudice del rinvio esaminerà, dunque, la questione, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la confisca dell'autovettura e la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Massa per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013