Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
Integra la contravvenzione di esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.) la condotta del soggetto che, sebbene abbia regolarmente denunciato la detenzione di un'arma comune da sparo, esploda con la stessa in luogo abitato colpi d'arma da fuoco, in quanto la legittima detenzione non costituisce "licenza" per effettuare l'esplosione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2005, n. 43003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43003 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 27/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1101
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 026477/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL GI N. IL 16/02/1948;
avverso SENTENZA del 19/01/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (annullamento senza rinvio per insussistenza del reato sub b e prescrizione degli altri). Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna alla pena - sospesa - di un anno di reclusione e 600,00 euro di multa inflitta il 06/11/2002 a EL GI dal Tribunale di Benevento - Sezione di Airola - per porto illegale di fucile, sparo nell'abitato e omessa reiterazione della denuncia di detenzione dell'arma all'atto del trasferimento dal Comune di Montesarchio a quello di EA (reati in continuazione, con attenuanti generiche). Ha osservato la Corte d'Appello che il porto e l'uso dell'arma erano avvenuti in una strada privata accessibile a terzi, e pertanto aperta al pubblico;
che il fucile era stato usato - secondo non contestate risultanze probatorie - per sparare al cane di un vicino, sicché correttamente era stata contestata e ritenuta, per le prime due imputazioni, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 c.p., n. 2, non rilevando a tal fine l'intervenuto proscioglimento dall'addebito di danneggiamento di animale per mancanza di querela;
che la contravvenzione relativa alla mancata ripetizione della denuncia dell'arma (art. 58 del regolamento di P.S.) era per consolidata giurisprudenza configurabile anche in caso di trasferimento nell'ambito della medesima circoscrizione di polizia.
Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando anzitutto l'erronea applicazione dell'art. 703 c.p., che punisce chi "senza licenza dell'autorità" spara, nelle condizioni indicate, armi da fuoco: egli era invece "titolare di una licenza di detenzione di arma". Mancava inoltre l'ulteriore requisito richiesto dalla norma incriminatrice (fatto commesso in luogo aperto al pubblico). Infine, l'aggravante teleologica era inapplicabile in mancanza di una pronuncia sul reato- fine di danneggiamento per difetto di querela. Quanto al porto illegale d'arma, la decisione viene censurata per violazione di legge ed "omissione di pronuncia". Dalle risultanze dibattimentali emergeva che il EL si trovava in luogo privato pertinente all'abitazione, come tale non aperto al pubblico;
il ritenuto reato di cui alla L. n. 895 del 2 ottobre 1967, artt. 4 e 7, come modificati dalla L. n. 497 del 14 ottobre 1974, artt. 12 e 14, non era perciò configurabile, dovendo semmai applicarsi in via residuale la norma dell'art. 699 C.P. (sul punto, segnalato con l'appello, il giudice di secondo grado non si era pronunciato) o quella della L. n. 110 del 18 aprile 1975, art. 4, comma 3. Anche in ordine all'ultima imputazione viene denunciata erronea applicazione della legge penale ed "omissione i pronuncia", in quanto il trasferimento, nell'ambito di comune adiacente e dipendente dalla stessa autorità di polizia, non imponeva la ripetizione della denuncia;
inoltre, il giudice "a quo" aveva ignorato il "dictum" delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 24/03 - 30/06/1984, Romano). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è proposto per motivi in parte manifestamente infondati, in parte non consentiti nel giudizio di legittimità. Anzitutto, non può affermarsi che il ricorrente fosse autorizzato ad esplodere colpi di fucile perché munito di "licenza di detenzione". Nessuna licenza è infatti prevista per il semplice possesso di arma, soggetto soltanto a denuncia;
ne' il ricorrente ha la diversa licenza di porto del fucile, come accertato in punto di fatto, senza alcuna contestazione, dai giudici di merito. In ogni caso, la licenza che, secondo la previsione normativa, esclude la punibilità di accensioni ed esplosioni in luogo abitato o nelle adiacenze ai sensi dell'art. 703 c.p. riguarda non già il possesso dell'arma, ma la facoltà di effettuare l'esplosione (ad esempio, per esercitazione di tiro o spettacolo pirotecnico). Nè, contrariamente a quanto affermato in ricorso, l'art. 703 c.p. citato presuppone "che lo sparo sia avvenuto in luogo aperto al pubblico", essendo sufficiente - secondo il tenore letterale della disposizione incriminatrice, dettata a tutela della incolumità individuale - che avvenga nelle adiacenze di abitazioni (ciò che in fatto si è pacificamente verificato, come risulta dalle stesse deduzioni del ricorrente).
Quanto al più grave reato di porto illegale d'arma, il giudice "a quo" ha stabilito, sulla base degli esiti dell'istruttoria dibattimentale e in particolare della deposizione del teste Mirto, che "per quanto privata e di proprietà del EL, la strada ove si fece uso del fucile per sparare era adiacente ad altre proprietà ... si trovava in zona abitata e comunque accessibile a persone". Trattasi quindi di luogo aperto al pubblico. Rientrano infatti in tale categoria tutti quei luoghi, ancorché appartenenti a privati, nei quali terze persone, anche se in numero limitato, possono accedere sia pure solo in certi momenti ed a certe condizioni (cfr. Cass., Sez. 3^, 12/06 - 16/09/1984, Di Marco;
Sez. 1^ 02/05 - 14/06/1995, P.M. in proc. Pittelli;
10/02 - 15/03/2000, Russo). Con il gravame viene prospettata una diversa realtà materiale o un'alternativa "lettura" delle acquisizioni probatorie, introducendo così censure in punto di fatto non consentite nel giudizio di legittimità. Nè la sentenza impugnata è censurabile sotto il profilo dell'utilizzazione di risultanze concernenti il ferimento - a seguito degli spari - del cane appartenente al teste Mirto;
l'intervenuto proscioglimento per mancanza di querela dal conseguente reato di cui all'art. 638 c.p. non preclude l'accertamento del fatto in via incidentale ed ai fini della decisione in ordine ad una diversa condotta criminosa, non esistendo pregiudizialità ne' vincolo di giudicato.
Pure palesemente infondata è la censura di omesso esame delle deduzioni concernenti la pretesa derubricazione del reato in altra residuale ipotesi contravvenzionale: una volta correttamente stabilito che il fatto integra il delitto di porto abusivo di cui alla L. n. 497 del 1974 restava automaticamente esclusa la possibilità di applicare norme sussidiarie.
Del pari manifestamente prive di fondamento sono le doglianze concernenti la ritenuta sussistenza - per i due reati finora esaminati - dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61 c.p., n. 2 con riferimento al fine perseguito di ledere il cane del vicino e, quindi, di commettere il delitto di cui all'art. 638 c.p.. La detta aggravante ha infatti carattere esclusivamente soggettivo ed il suo fondamento sta nella maggiore insensibilità alle regole della convivenza civile e nella più marcata pericolosità dimostrata dall'agente: per la sua sussistenza è quindi sufficiente accertare la volontà colpevole di commettere il reato-fine, indipendentemente dalla consumazione del medesimo;
conseguentemente deve ritenersi altresì irrilevante che in ordine a tale reato debba applicarsi una causa di non punibilità, di improcedibilità o di estinzione (Cass., Sez. 6^, 17/03 - 18/05/1995, P.M. in proc. Giambertone;
Sez. 5^, 26/09 - 10/11/2000, Carbone ed altri;
Sez. 4^, 01/07 - 26/09/2003, Piovini ed altro). Pertanto, l'intervenuto proscioglimento per difetto di querela dal reato-fine non esclude, contrariamente a quanto sostenuto, l'aggravante in parola.
Quanto infine all'addebito di mancata denuncia di trasferimento dell'arma, manifestamente infondata e non specifica è la doglianza di "omissione di pronuncia". Va ricordato che, per consolidata giurisprudenza (Sez. Un. in proc. Romano del 1984, sopra citata, e successive conformi), in forza del principio di specialità l'omessa ripetizione della denuncia da parte di chi trasferisca in altro luogo l'arma già denunciata all'autorità di P.S. integra la violazione del precetto di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 58 del regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. - sanzionata come contravvenzione dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221 - e non della norma generale che reprime più gravemente, con le pene della reclusione e della multa, l'omissione (originaria e totale) della denuncia (L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, come modificati dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14). Nel caso di specie, come risulta dall'intestazione e dalla motivazione delle sentenze di merito, è stato correttamente contestato dal P.M. e ritenuto dai giudici il reato contravvenzionale, sicché era evidentemente superfluo intrattenersi sull'esclusione dell'ipotesi più grave, e non si vede quale interesse abbia il ricorrente a sollevare doglianze al proposito. Nè d'altra parte la contravvenzione può essere esclusa per il fatto che la località di originaria detenzione e quella in cui è stata spostata l'arma sono comprese nella stessa circoscrizione di polizia. Infatti, la ripetizione della denuncia di un'arma, trasferita da un luogo a un altro, è obbligatoria anche quando il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di P.S.; e ciò al fine di consentire alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo ove l'arma stessa è detenuta, per l'eventuale effettuazione dei necessari controlli (orientamento interpretativo consolidato: cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 23/09 - 28/10/1999, Zarrilli).
11 ricorso è pertanto inammissibile;
tale originario vizio, non consentendo di instaurare un valido rapporto di impugnazione, preclude il rilievo della prescrizione dei reati contravvenzionali (giurisprudenza anche sul punto consolidata: cfr., ad es., Cass., Sez. Un., 22/11 - 21/12/2000, De Luca). All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ipotesi di esonero - di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente determinabile in 500,00 euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2005