Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15190 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
' Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL151 90/03 LA CORTE SUB Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 7304/01 Cron.30846 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere - Ud.15/04/03 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: PP MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, - presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2291 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 1505/99 del Tribunale di PADOVA, depositata il 21/03/00 - 836/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- 7304/2001 r.g.n. ud. 15 aprile 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso, depositato il 23/12/1994, MA UP adiva il TO di Padova, esponendo che: in data 23/11/1993 il ricorrente aveva presentato all'INPS domanda per la concessione della pensione di inabilità, essendo affetto da un complesso di infermità tale da escludere la sua capacità lavorativa;
con provvedimento in data 19/1/1994, ribadito con determinazione definitiva del 16/8/1994, l'Istituto aveva negato il riconoscimento della pensione;
il diniego era però illegittimo essendo l'esponente, già titolare di assegno di invalidità, affetto da gravi infermità che gli inibivano qualsiasi attività lavorativa. Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio l'INPS chiedendo fosse accertato il suo diritto a percepire la pensione di inabilità con condanna dell'Istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge. Si costituiva l'INPS sostenendo l'infondatezza della pretesa e chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva che dagli accertamenti eseguiti era emersa una patologia di entità moderata che non comportava completa abolizione della capacità di lavoro del ricorrente, pur provocandone una riduzione. Espletato accertamento tecnico medico-legale, il TO con sentenza in data 11/4 - 4/7/1997 rigettava la domanda osservando che dalle indagini del C.T.U. non era emersa la denunciata condizione di inabilità. Avverso tale sentenza ha interposto appello il UP, con ricorso depositato il 2/3/1998, invocandone la riforma e chiedendo l'accoglimento della domanda articolata nel ricorso introduttivo del giudizio. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che il giudice di primo grado si era limitato ad accogliere le conclusioni del C.T.U., che aveva escluso l'inabilità pur riconoscendo la gravità della patologia, trascurando che le affezioni cerebrali dalle quali era affetto il UP comportavano, tra l'altro, diminuzione della forza muscolare e limitazione nei 7304/2001 R.G.N. 3 ud. 15 aprile 2003 movimenti che precludevano l'impiego lavorativo del ricorrente anche in attività di tipo sedentarie, erroneamente ritenute compatibili con il suo stato. Osservava ancora che lo stato di afasia del ricorrente, documentato ma non evidenziato dal C.T.U., gli precludeva anche l'impiego in attività di segreteria o che comportassero contatto con il pubblico e scambio verbale;
che in data 13/10/1996 il ricorrente era stato colpito da cardiopatia che comportava un peggioramento delle sue condizioni di salute;
che il C.T.U. ed il TO avevano peraltro fatto erronea applicazione del disposto dell' art. 2 della legge n. 222 del 1984 affermando con valutazione astratta una residua capacità lavorativa del ricorrente in mansioni di semplice carattere sedentario, trascurando che l'affermazione di una residua capacità di lavoro andava commisurata in concreto con riguardo alle specifiche attitudini professionali, fisiche e psichiche del soggetto, e tenendo conto che il UP aveva lavorato presso la Lufthansa di Venezia con mansioni di concetto e responsabilità, venendo progressivamente esautorato a causa della malattia ed infine licenziato nel 1992 per incapacità a svolgere anche lavori manuali semplici. Concludeva osservando che, avuto riguardo alle disfunzioni neurologiche del UP, non era neppure individuabile un lavoro remunerativo compatibile con il difetto di coordinamento nei movimenti e la difficoltà di parola. Si costituiva l'INPS eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivazione, ritenendo inidoneo il semplice riferimento indiretto ad una relazione del consulente di parte;
ha poi contrastato nel merito le argomentazioni e le conclusioni avversarie chiedendo la reiezione dell'appello. Con sentenza del 15/12/1999-21/3/2000 il tribunale di Padova ha rigettato l'appello confermando la sentenza pretorile. Avverso questa decisione ricorre per cassazione il UP con un unico motivo di impugnazione. L'Inps ha depositato procura. : 7304/2001 R.G.N. 4 ud. 15 aprile 2003 5 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. e legge n.222 del 1984, nonché per vizio di motivazione. In particolare il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito erroneamente abbiano escluso la sussistenza del suo stato inabilitante.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Giova premettere che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anche esso denunziabile in cassazione, presuppone invece che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'indentificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata;
tali vizi non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte (cfr. ex plurimis: Cass. 2 febbraio 1996 n. 914; Cass. 23 luglio 1994 n. 6868 sulla motivazione contraddittoria;
Cass. 7 gennaio 1983 n. 131). Questa Corte ha inoltre ripetutamente statuito che la denunzia del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte stessa il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare. sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. tra le tante: Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205; Cass. 29 novembre 1986 n. 7054). t 7304/2001 R.G.N. 5 ud. 15 aprile 2003 3. Nella specie i giudici di merito hanno osservato che l'esame del caso è stato approfondito in primo grado con accurate indagini, effettuate una prima volta a seguito di visita dell'assicurato in data 1.6.1995 e ripetute, relazione alla denuncia di aggravamento all'opportunità di una verifica, con ulteriore visita effettuata in data 23/12/1996. Il C.T.U. ha chiaramente evidenziato l'esito obiettivo dei due accertamenti che risulta sostanzialmente sovrapponibile, rilevando che l'assicurato è affetto da esiti di ictus cerebrale ischemico, postumi di frattura all'arto inferiore sinistro, ipertensione arteriosa, depressione reattiva, cardiopatia ischemica con esiti di infarto miocardico acuto;
ha anche chiarito che la situazione non mostra segni di evoluzione peggiorativa rispetto alla prima visita. Nella valutazione dei postumi invalidanti il C.T.U. ha evidenziato come le menomazioni non comportino assoluta impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, ma consentano un utile impiego in attività di tipo sedentario che non comportino particolari sforzi fisici. Secondo ancora i giudici di merito le due relazioni del C.T.U. tracciano un quadro esaustivo della situazione psico-fisica del UP e forniscono risposta soddisfacente anche ai punti in discussione. Il Consulente infatti, dopo aver espresso la sua valutazione, ha rilevato in sede di esame soltanto una contenuta limitazione dell'eloquio ed una riduzione di forza prensile, riferendo di una modesta afasia motoria", con It difficoltà a scrivere" e di una contenuta riduzione di forza prensile all'arto superiore destro, ma con mantenimento del tono e trofismo muscolare;
e nella seconda relazione è riportata la certificazione dello specialista neurologo del 20/2/96 che rilevava " eloquio ridotto anche se le possibilità di comunicazione sono tali da non impedire la produzione degli atti verbali", pur con comparsa di "frequenti pause esitanti che interrompono proposizioni", e solo difficoltà di scrittura. A seguito della seconda visita il C.T.U. ha anche tenuto conto degli esiti di infarto miocardico e del ricovero del novembre del 1996 rilevando una riduzione della funzione globale della pompa cardiaca di grado lieve moderato". Il quadro complessivo che emerge appare quindi indicativo di una riduzione delle capacità motorie contenuta (che non impedisce al soggetto di deambulare con appoggio monolaterale), di difficoltà nell'eloquio, che precludono ' 7304/2001 R.G.N. 6 ud. 15 aprile 2003 I all'assicurato l'impiego in attività che comportino apprezzabili sforzi fisici, specifica manualità o frequente necessità di dialogo, ma appaiono certamente compatibili con lavori anche di natura impiegatizia di tipo sedentario. Attività di tal genere, ricorrenti nell'ambito delle posizioni lavoro connesse allo svolgimento di mansioni semplici di amministrazione, di archivio, di segreteria negli uffici di aziende pubbliche e private.
4. In sintesi, i giudici di merito hanno escluso che dalle risultanze istruttorie emergesse la totale inabilità del UP ai fini dell'attribuzione della pensione. Questa interpretazione, accolta dalla sentenza impugnata, che costituisce una tipica valutazione di fatto rimessa all'apprezzamento dei giudici del merito, risulta sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria e pertanto si sottrae alle censure del ricorrente;
le quali si risolvono nella sostanza solo nella contrapposizione di una diversa interpretazione, che si plausibile, ma non vale a rivelare alcuna insufficienza o contraddittorietà dell'interpretazione accolta dai giudici del merito. - -Né può aggiungersi il giudice d'appello aveva l'onere di rinnovare la notifica. Questa Corte (Cass. 10 ottobre 1997 n.9842) ha infatti affermato che nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie, il giudice di merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente del primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con I. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono ! essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria. 9 7304/2001 R.G.N. 7 ud. 15 aprile 2003
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Guglielmo Sciarelli) (Giovanni Amoroso) o tv Сладами coc IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria 10 OTT. 2003 Gogy T IL CANCELLIERE R O C 7304/2001 R.G.N. 8 ud. 15 aprile 2003