Sentenza 10 gennaio 2003
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- 1. TSO: necessaria la conoscenza e l’audizione dell’interessatoMichele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
di Michele Di Salvo Con la sentenza n. 76 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. – dell'art. 35 della L. n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede la comunicazione del provvedimento sindacale e la notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l'audizione della stessa persona interessata prima della convalida, poiché detto provvedimento, sul presupposto di un'alterazione psichica, provoca la temporanea limitazione della libertà di autodeterminarsi nella scelta delle cure e si accompagna ad una coazione fisica, che esige un …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 settembre 2024, iscritta al n. 207 registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) «nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 025 3 / Presidente R.G.N.8459/00 Dott. Mileo 3 / 0 Dott. Spanò ns iere Cron. 429 Con liere Dott. Guglielmucci Corrado Paolo Consigliere Rep. Dott. Stile Raffaele Cons. Relatore Ud. 11/06/02 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto 1 da LA LA, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Rosario Guglielmotti, e con questi dell'avv. elettivamente domiciliata presso lo studio Giuseppe Itri in via Simone de Saint Bon n. 42 Roma. -
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del presidente pro tempore, 2753 elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Umberto Luigi Picciotto, Giuseppe Fabiani e Vincenza Gorga che 10 rappresentano e difendono, giusta procura in calce al controricorso. - controricorrente 1 avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 127 del 2/4/1999 - RG 1040/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/6/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Giuseppe Fabiani Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per 1'nammissibilità del ricorso,1'4 жволовне её идеста 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17/12/1996 innanzi al Pretore di Vallo della Lucania, UR ME chiedeva la condanna dell'Inps a corrisponderle la rivalutazione monetaria sulla indennità ordinaria di disoccupazione agricola, percepita nell'originario importo di £ 800 orarie nel periodo dal 1982 al 1986. A fondamento della pretesa richiamava la decisione della Corte Costituzionale (sent 497 del 28/4/1988) che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art 13 del D.L. n.30 del 1974, nella parte in cui non prevedeva un adeguamento del valore monetariomeccanismo di della suddetta indennità. Il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, riconosceva il diritto all'adeguamento della indennità per il solo anno 1986, ritenendo maturata la prescrizione con riferimento alle annualità A pregresse. Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l'appello proposto dalla ME, e confermava la decisione pretorile. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che la domanda amministrativa del 26 settembre 1988, avente ad oggetto le differenze rivalutative 3 della indennità di disoccupazione, appariva idonea ad interrompere i termini prescrizionale con riferimento alle prestazioniesclusivamente percepite per l'anno 1986. Avverso tale decisione UR ME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'Inps resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso UR ME denuncia violazione delle norme che regolano la decadenza e la prescrizione (art. 2935, 1943, 2946 c. c.); violazione dell'art 6 legge 166 dell'1/6/1991; mancato esame di un punto decisivo;
difetto di motivazione. La ricorrente si duole che il giudice del gravame non abbia motivato la statuizione per la quale la domanda amministrativa del 26/9/1988 avrebbe efficacia interruttiva della prescrizione esclusivamente con riferimento alla pretesa avente ad oggetto la rivalutazione della indennità di disoccupazione agricola percepita nell'86, e non anche con riferimento alla stessa pretesa relativa agli anni precedenti, dal 1982 al 1985. 4 Sostiene che in ogni caso il termine prescrizionale del diritto alla rivalutazione della indennità di disoccupazione agricola decorre dalla data della sentenza della Corte Costituzionale (sent 497 del 28/4/1988), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art 13 del D.L. n. 30 del 1974, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento del valore monetario della suddetta indennità. Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. Il giudice del gravame, dopo avere correttamente precisato che l'adeguamento della indennità di disoccupazione agricola costituisce parte integrante della indennità stessa, soggetta a prescrizione decennale, e che, nel caso di specie, al fine di valutare l'eventuale intervenuta prescrizione occorreva fare riferimento agli atti interruttivi costituiti dalla domanda di adeguamento proposta in via amministrativa, e poi a dalla presentazione del ricorso giurisdizionale, e dopo avere ulteriormente precisato che la prima era stata proposta il 26/9/1988 (ed il ricorso giurisdizionale il 17/12/1996), ha ritenuto, dopo un inspiegato richiamo all'art 6 delle lagge n.166 5 del 1991, che la prescrizione doveva ritenersi interrotta solo in relazione alla richiesta di adeguamento relativa alla indennità di disoccupazione agricola percepita per l'anno 1986. Il Tribunale non ha fornito alcuna alemma esplicita motivazione giustificativa circa la inidoneità della suddetta domanda amministrativa ad interrompere la prescrizione anche con riferimento alla pretesa relativa agli anni dal 1982 al 1985, né appare comunque individuabile il percorso logico-giuridico posto a fondamento delle conclusioni cui è pervenuto. La censura proposta merita pertanto accoglimento. Appare invece privo di pregio l'ulteriore profilo di doglianza. I l vizio di illegittimita' costituzionale non ancora dichiarato non costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dalla incostituzionalita', ma integra una mera difficoltà di fatto, con la che il mancato esercizio dello conseguenza stesso e' imputabile alla condotta omissiva dell'interessato, e non e' idoneo a giustificare il mancato decorso della prescrizione, о 10 spostamento del "dies a quo" del relativo termine 6 alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Tale principio vale anche nel caso delle sentenze non meramente ablative, ma "additive", quelle cioe' che dichiarano la illegittimita' di una disposizione nella parte in cui non preveda una determinata statuizione, dato che la Corte costituzionale ha una funzione giurisdizionale legislativa e, con le e non pronunce additive, propriamente non crea norme nuove, ma "libera" un contenuto presente "in nuce" nella norma impugnata. (Cass. 3745 del 14/03/2002; Cass. 3796 del 15/03/2001; Cass. 6486 del 19/05/2000; Cass. 08290 del 01/09/1997). Per effetto dell'accoglimento del precedente profilo di censura, la sentenza impugnata Va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Salerno, che provvederà a nuovo esame, nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 7 ва сода; РОМ I D A , 0 S Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
1 3 S O 3 . L A 5 T L T , R O . B A A Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la ' S N I L E D L P 3 E S 7 A I - D T N regolamentazione delle spese del presente giudizio 8 I S - S G O 1 O N P 1 E M A S I E D di legittimità, alla Corte d'Appello di Salerno. I A G E A , D G O O E E T R L T T T I N S I R E A I Così deciso in Roma, 1'11 giugno 2002 G S L E E D L R E O D Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Mileo Raffaele di Lepla Vincenzo Miles IL CANCELLIERE Depositato in Cafeetferta 18 GEN. 2003 loggi, ✓ CANCELLERE 8