Sentenza 28 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8855 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto vipauments SEZIONE TERZA CIVILE Dott. Michel 8855 Jumui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis ati: R.G.N. 19867/98 Dott. Manfredo - Presidente LOEZANO Consigliere Cron. 20222 © Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rep. 3140 AN Rel. Consigliere Dott. UN AMATUCCI Consigliere - Ud. 13/02/01Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: NC OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OFFICIO COPIE ** TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE PIETRO dal Sig. SE EL, difeso dall'avvocato per 2030000 MASTRANGELO, giusta delega in atti;
il IL CANCELLIERE ricorrente - contro €155 173000 CANCELLERIA PICCOLO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato STORNAIUOLO A. MARIA, difeso dall'avvocato OL ANGIULLI, giusta OF472997 delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2001 - controricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 309 nonchè contro dal Sig. DELL! per diritti € 4,55 #13 APR 2002 CELLIERE CENTURION SPA (già PRUDENTIAL SPA); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE intimata Rilasciata copia legal al Sig. AR avversO la sentenza n. 118/98 della Corte d'Appello di per diritti €6,20±3 LECCE SEZ DIST TARANTO, emessa il 17/04/98 e depositata il13 APR IL CANCELLIERE il 09/06/98 (R.G. 27/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. UN AN;
udito l'Avvocato Pietro MASTRANGELO;
G157228 G157227 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore G167226 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del III motivo del ricorso ed assorbimento del resto. G167211 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BI CO ha convenuto innanzi al tribunale di Bonvank Taranto PI IT e la EN spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni (lire 4.805.000) che ha assunto di avere subito nella collisione del proprio motoveicolo con l'autovettura del PI, guidata dallo stesso. €0,77 L-1500 CANCELLER Il tribunale, istruita la causa, ha rigettato la domanda;
il rigetto è stato confermato dalla Corte di appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto- con G167208 sentenza resa il 17/4/1998 su gravame del BI. 1620 La Corte ha ritenuto: -1'investimento si è 2 G167201 verificato nell'atto in cui il BI stava abbandonando la strada pubblica per immettersi in una stradina interpoderale privata sita alla sua sinistra, sicché, а norma dell'art. 105, comma 3, dell'allora vigente codice della strada, avrebbe dovuto concedere la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla strada pubblica anche a quelli provenienti da terzo;
-seppure è credibile che il BI ha segnalato la propria anomala intenzione di svoltare a sinistra per immettersi in luogo privato così da ricevere un tacito assenso all'esecuzione della manovra da parte del conducente che immediatamente lo seguiva, è, peraltro, Bonvank da escludere che egli potesse ragionevolmente aspettarsi che la segnalazione fosse percepibile dai conducenti che seguivano;
-inquadrata in questi termini la fattispecie, risulta inconferente stabilire a quale condotta è tenuto il conducente che deve eseguire il sorpasso di altro autoveicolo in corrispondenza di passaggio pedonale;
-l'accertamento positivo della colpa esclusiva del BI esclude la possibilità di applicare la presunzione di eguale responsabilità posta dall'art. 2054, 2° comma, C.C. Il BI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il PI;
le parti hanno depositato 3 memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Per ragioni di ordine logico precede l'esame del terzo motivo di ricorso, con il quale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, D. P. R. 399/1959, 112, 324 c.p.c., 2909 C.C., 2, 105 nonché vizio di motivazione sulla natura pubblica ○ privata della strada (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), si deduce che, avendo i giudici di primo grado affermato che il motoveicolo si doveva immettere in una strada, in mancanza di impugnazione sul punto i giudici di appello non potevano ritenere che si trattasse di вящалы strada interpoderale privata senza violare il giudicato e dovevano, comunque, motivare al riguardo;
si aggiunge che l'art. 105, comma 3, del previgente codice della strada regola la fattispecie dell'imissione da privata su strada pubblica e non quella proprietà di immissione da strada pubblica in proprietà inversa ipotesi, questa, che trova disciplina privata;
nell'art. 104, comma 9, dello stesso codice. Il motivo è fondato e va accolto nei limiti che risultano da quanto appresso. applicazione E' opportuno premettere che trova nella specie l'abrogato codice della strada siccome in vigore all'epoca dei fatti. 4 Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'abrogato codice della strada, la manovra di conversione a sinistra effettuata dal conducente di un veicolo per accedere dalla strada pubblica ad un luogo non destinato al pubblico transito configurava un'ipotesi di immissione nel flusso della circolazione ed era regolata dal comma 7 dell'art. 105, che poneva l'obbligo di concedere la precedenza a tutti i veicoli anche se provenienti da tergo, e non dal comma 3 dello stesso art. 105, che poneva anche l'obbligo di arrestarsi (Cass.
4.10.1995 n. 10427; Cass.
7.12.1979 n. 6362). Bourant Conseguentemente, l'inquadramento della fattispecie nel 3° comma dell'art. 105 non sarebbe stato corretto, neppure se si fosse trattato di un luogo sottratto al pubblico transito, anzicchè di una strada, sia pure privata, come ritenuto dai giudici di appello senza adeguata motivazione, ma senza violare alcun giudicato sulla natura pubblica della strada;
giudicato che non può ritenersi formato per difetto di pronuncia. Senonchè la fattispecie va inquadrata diversamente ed in proposito si considera che i giudici di appello hanno attribuito valore decisivo all'assetto proprietario della secondo la strada, mentre della norme giurisprudenza di questa Corte ai fini 5 dell'abrogato codice stradale, che vengono in evidenza nel presente caso, non rilevava la natura pubblica o privata della strada, sufficiente essendo che essa risultasse aperta al pubblico transito alla stregua di una valutazione obiettiva della situazione di fatto (Cass. 21.12.1987 n. 9525); cosa, questa, che, non accertata in sede di appello, dovrà esserlo in sede di rinvio. Diversa era l'ipotesi, in cui la via laterale di proprietà privata era inesattamente qualificata strada, trattandosi in realtà di un luogo privato non aperto al pubblico transito;
ipotesi nella quale risultava applicabile il disposto del comma 3 dell'art. 105. Bonvank E' stato ritenuto da questa Corte che l'abrogato codice della strada regolava all'art. 104, comma 9, la manovra di conversione а sinistra effettuata, come quella posta in essere dal PI, all'altezza di un crocevia о di un incrocio а "T" per imboccare una strada esistente su quel lato, soggetta al pubblico transito anche se di proprietà privata;
tale articolo stabiliva una disciplina meno rigorosa (avvicinamento all'asse della carreggiata ed effettuazione della svolta nel rispetto della precedenza dei veicoli provenienti dalla destra); come è stato chiarito 1'indicata manovra non comportava immissione nel (0 6 abbandono del) flusso della circolazione poiché la stessa biforcazione od intersezione di sedi stradali rendeva normale e palese ai terzi il possibile cambiamento della direzione di marcia di ogni singolo veicolo in movimento (Cass.
4.10.1995 n. 10427; Cass. 21.12.1987 n. 9525; Cass.
7.12.1979 n. 6362). Dai principi sopra esposti si è discostata la sentenza impugnata, la quale va, quindi, cassata con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione alla corte di appello di Lecce. Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso. Con il primo motivo, difatti, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Вдигамы cod.strad. abrogato, nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5.c.p.c.), sostenendosi che i giudici di appello hanno fatto mal governo della norma citata allorquando hanno ritenuto irregolare la segnalazione di svolta a sinistra;
con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi i giudici di appello pronunciati sulla questione della violazione dell'art. 106 cod. strad. da parte del PI, ancorchè sollevata con specifico motivo di gravame;
con il quarto motivo si lamenta omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione per nona.. vere i giudici di appello portato, come avrebbero 7 dovuto, la loro valutazione sul comportamento del PI nella prospettiva del concorso di responsabilità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo;
assorbiti gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della hooos terza sezione civile della Corte di cassazione il 290000. 13.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Naked bo Вчино дигаиве IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ра Depositata in Cancelle oggi, li 28 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 4 APR. 2007 Giovanni Giambattista4: 19,77 14.173 ME/77) CEN vizi (Guto FILIPPO) Atti Giudiziari p. (Dott.ssa (Dr/M.FACCICHINI) Il Responsab 8