Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10574
CASS
Sentenza 4 luglio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., deve ritenersi soddisfatto quando il ricorso contiene elementi sufficienti ad intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata.

La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di "pagamento a prima richiesta" o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sè incompatibile con l'applicazione della citata norma codicistica, spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola.

Commentari3

  • 1La garanzia personale a prima richiesta del confidi vigilato e le garanzie personali di terzi: il problema del regresso
    Avv. Felice Iorio · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 giugno 2021

  • 2MUTUO DI SCOPO: irrilevante che la finalità sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento
    Avv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 marzo 2018

    ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio legale Filesi LA MASSIMA: Nel mutuo c.d. “di scopo”, sia esso convenzionale o legale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa, sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia allegato il c.d. contratto di ausilio, di alcuna norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità, sotto quest'ultimo profilo. Questo il principio …

     Leggi di più…

  • 3LEASING: opposizione dei garanti e fallimento della obbligata principale
    Avv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 marzo 2018

    ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi LA MASSIMA: Non è invocabile la disciplina di tutela del consumatore, in difetto del requisito soggettivo di applicabilità della stessa, poiché la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore, ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Questi i principi come ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Roma, Giudice Dott. Vittorio Carlomagno n. 3138 resa in data 12 febbraio 2018. IL CASO: Il decreto ingiuntivo opposto, recante la ingiunzione al pagamento quale corrispettivo di undici contratti di locazione finanziaria stipulati da una società poi successivamente …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10574
Data del deposito : 4 luglio 2003

Testo completo