Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 2
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., deve ritenersi soddisfatto quando il ricorso contiene elementi sufficienti ad intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata.
La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di "pagamento a prima richiesta" o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sè incompatibile con l'applicazione della citata norma codicistica, spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10574 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI S.p.A., in persona del Dr. Pietro Fano e del rag. Paolo Casale, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Mazzini, n. 119, presso l'avv. Stefano Naselli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Rosalia Jevolella del Foro di Venezia, in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché BANCO DI NAPOLI S.p.A., in persona del Dr. Pietro Farlo e del rag.
Paolo Casale, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Mazzini, n. 119, presso l'avv. Stefano Naselli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Rosalia Jevolella del Foro di Venezia, in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA;
- intimato -
contro la sentenza n. 509/99 della Corte d'Appello di Venezia, depositata il 23 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal Relatore Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato De Bellis e l'avvocato Naselli.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto notificato il 15 e il 16 marzo 1988, il Banco di Napoli (successivamente, Banca di Napoli S.p.A.) proponeva opposizione avverso il decreto con il quale, in data 7 febbraio 1988, il Presidente del Tribunale di Venezia, sulla base di una garanzia fideiussoria rilasciata l'11 marzo 1985, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 350.000.000, oltre accessori, a favore del Provveditorato al Porto di Venezia, in solido con la società Italteco S.p.A., nel frattempo posta in liquidazione. L'opponente eccepiva che la garanzia prestata era cessata il 31 gennaio 1987 e che, in ogni caso, il creditore era decaduto da essa, avendo azionato i propri diritti oltre il termine (semestrale) stabilito a pena di decadenza dall'art. 1957 c.c.. Il Provveditorato replicava che i crediti fatti valere erano sorti prima della data sopra indicata e che l'art. 1957 era nella specie inapplicabile, essendo la pretesa fondata su una fideiussione "a prima richiesta".
Il Tribunale accoglieva l'opposizione sul rilievo che la decadenza comminata dal citato art. 1957 c.c. è applicabile anche alle garanzie "a prima richiesta".
L'appello del Provveditorato era respinto dalla Corte territoriale osservando: a) che la clausola di pagamento a semplice richiesta non implica, di per sè, rinuncia alla proposizione delle eccezioni relative al rapporto di garanzia, come quella contemplata dall'art. 1957 c.c., trattandosi di clausola che incide unicamente sulle eccezioni inerenti al rapporto garantito, a quelle, cioè, che possono essere opposte dal debitore principale;
b) che una rinuncia all'eccezione prevista dal citato art. 1957 quest'ultima norma non era comunque desumibile dal "complesso delle pattuizioni contrattuali" intervenute tra le parti.
1.1 - Il Provveditorato chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso.
La Banca si oppone all'accoglimento del ricorso, eccependone in via preliminare l'inammissibilità, e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due gravami, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 3 - L'inammissibilità del ricorso principale è stata eccepita dalla controricorrente in relazione al disposto dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., il quale prescrive che il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti detta causa.
Il rilievo è infondato.
Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, detto requisito deve ritenersi soddisfatto quando il ricorso contiene elementi sufficienti ad intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata (Cass. 25 giugno 1999, n. 6573; 8 marzo 2000, n. 2642; 30 marzo 2001, n. 4743; 17 ottobre 2001, n. 12681). Orbene, nel ricorso si pone in evidenza: a) il diverso ruolo assunto nella vicenda, rispettivamente quale debitore principale e quale fideiussore, dalla società Italteco e dalla Banca;
b) il fondamento (fideiussione rilasciata a prima richiesta) della pretesa avanzata dal Provveditorato al Porto di Venezia nei confronti della Banca;
c) il motivo (ricorrenza della causa di estinzione prevista dall'art. 1957 c.c.) per il quale l'opposizione della Banca al decreto ingiuntivo emesso è stata ritenuta fondata sia nelle fasi di merito.
Non può esservi quindi dubbio che l'onere imposto dalla norma sopra richiamata sia stato assolto dal ricorrente, dal momento che le precisazioni fornite sono sufficienti ad intendere o termini delle questioni sottoposte al giudizio di questa Corte.
Il ricorso è quindi ammissibile.
4 - Con il primo motivo, il Provveditorato al Porto di Venezia - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1944, 1957 c.c.- censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la causa di estinzione prevista dal citato art. 1957 c.c. è applicabile ai contratti autonomi di garanzia (nel cui ambito andrebbero annoverate anche le fideiussioni stipulate, come nel caso di specie, "a prima richiesta") solo se espressamente richiamata dai contraenti e che tale intento, nel caso di specie, non era stato manifestato dalle parti.
4.1 - La doglianza muove dal presupposto che il principio posto da quest'ultima disposizione si ricolleghi al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria. L'assunto si ricollega a un convincimento piuttosto diffuso e non privo di riscontri (peraltro non univoci) nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 aprile 1999, n. 3264; Cass. 25 febbraio 2002), la cui esattezza deve tuttavia essere riconsiderata. Invero, la scadenza del termine non estingue, ma rende esigibile, l'obbligazione principale e riesce, pertanto, difficile considerare l'effetto che essa determina, a norma dell'art. 1957 c.c., sull'obbligazione di garanzia quale manifestazione del principio di accessorietà.
Quest'ultima norma, in realtà, pone a carico del creditore un obbligo di diligenza, che costituisce specificazione del più generale dovere di correttezza cui entrambe le parti del rapporto obbligatorio (e, quindi, non solo il debitore, ma anche il creditore) sono tenuti ad uniformare il proprio comportamento (Cass. 5 novembre 1999, n. 12310).
Occorre considerare, in proposito, che la posizione del fideiussore, pur essendo strettamente collegata a quella del debitore principale, si pone su di un piano diverso, trattandosi di un soggetto che garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui e che, proprio per questo, "dopo aver provveduto al pagamento del debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale ed ha il diritto di ripetere... tutto quanto è stato da lui versato con gli interessi e le spese" (Cass. 28 gennaio 1998, n. 831): il legislatore ha inteso salvaguardare le possibilità di regresso del fideiussore e, per tale motivo, innovando la disciplina previgente, ha imposto al creditore, con la disposizione in esame, l'obbligo di agire nei confronti del debitore entro un breve termine di decadenza, pena la liberazione del fideiussore (Relazione al codice, p. 765).
4.2 - La derogabilità dell'art. 1957 c.c. è pacificamente riconosciuta (Cass. 12 novembre 1988, n. 6142; 20 agosto 1992, n. 9719; 27 marzo 2002, n. 4444). E non si dubita che la deroga possa essere anche implicita, come quando la durata della fideiussione sia stata ricollegata dalle parti all'estinzione dell'obbligazione garantita, vale a dire alla liberazione del debitore principale (Cass. 19 giugno 1987, n. 5373; 19 luglio 1996, n. 6520, cit.). Deve invece escludersi, contrariamente a quel che mostra di ritenere il ricorrente, che una conseguenza siffatta costituisca conseguenza indefettibile dell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola "di pagamento a prima richiesta" o di altra equivalente. Sia perché, come si è posto in rilievo, l'art. 1957 c.c. è espressione di un'esigenza di tutela del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (retro, p. 4.1) e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente. Sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo, ai fini della qualificazione di un contratto come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. 19 giugno 2001, n. 8324; 31 luglio 2002, n. 11368), sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad es. limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria (Cass. 25 febbraio 2002, n. 2742). La censura formulata con il primo motivo del ricorso principale è quindi certamente infondata.
5 - Ad opposte conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo dello stesso ricorso, con il quale la sentenza impugnata viene censurata per aver affermato in modo del tutto generico che "dal complesso delle pattuizioni contrattuali" non era desumibile una volontà diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 1957 c.c.. Se, per quanto si è detto, la clausola di pagamento a prima richiesta non è di per sè incompatibile con l'applicazione di quest'ultima norma, appare evidente che la risposta a tale quesito non può che derivare dall'accertamento della volontà manifestata in concreto dalle parti. La Corte territoriale ha escluso che un intento siffatto sia desumibile dal contratto stipulato posto a fondamento della pretesa avanzata nel presente giudizio. Ma, ciò affermando, ha omesso di fornire ogni, sia pur minima, indicazione delle ragioni ritenute che l'hanno indotta a maturare tale convincimento, la cui correttezza logica non è quindi possibile verificare in questa sede di legittimità.
E tanto basta ad integrare i presupposti del vizio contemplato dall'art 360, n. 5, c.p.c. e a giustificare, conseguentemente, l'accoglimento del gravame.
6 - Con il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, la Banca - denunziando violazione falsa applicazione dell'art. 1941 c.c., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la garanzia era comunque cessata per la scadenza del suo termine di durata.
La doglianza è tuttavia inammissibile, riguardando una questione che non è stata affrontata dalla Corte territoriale perché ritenuta assorbita, fermo restando che la questione potrà essere riproposta in sede di rinvio.
7 - In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale per le ragioni precisate nel p.
5. La causa va quindi rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale. In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2003