Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2742
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Sentenza 25 febbraio 2002

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In tema di fideiussione, la presenza, in seno al tessuto negoziale, di clausole del tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta" importano la risoluzione, in sede di interpretazione del contratto, di una "quaestio voluntatis", onde stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto autonomo di garanzia (cd. "Garantievertrag"), ovvero una convenzione fideiussoria derogatoria, in tutto o in parte, della disciplina di cui all'art. 1957 cod. civ. (per aver inteso, ad esempio, esonerare il creditore dalla proposizione di azioni giudiziarie), ed il relativo accertamento deve puntualmente e compiutamente risultare dalla motivazione della sentenza di merito (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di appello per assoluta carenza di indagine e di interpretazione delle clausole "de quibus").

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    ISSN 2385-1376 Commento redatto dall'Avv. Matteo Gervasini del Foro di Verona “In una fideiussione omnibus, quand'anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. a) della L. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, pur tuttavia, se il fideiussore si è impegnato a pagare “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal soggetto garantito, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, senza necessità di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2742
Data del deposito : 25 febbraio 2002

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