Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4444
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Sentenza 27 marzo 2002

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In tema di fideiussione, la clausola di deroga alla decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ. non contrasta con l'art. 1229, primo comma, dello stesso codice (che prevede la nullità di qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave), atteso che essa aggrava, anziché limitare, la responsabilità del fideiussore, il quale assume la veste di debitore nel rapporto (unilaterale) di fideiussione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4444
    Data del deposito : 27 marzo 2002

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