Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6573
CASS
Sentenza 25 giugno 1999

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La formulazione letterale dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., che limita la proponibilità dell'impugnazione per revocazione della statuizione che sia stata effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra alle sole sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello, valutata alla luce della espressa previsione, ex art. 391 bis cod. proc. civ., della revocazione delle sentenze di cassazione come limitata alla ipotesi in cui esse risultino viziate da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non consente alcuna possibilità di interpretazione estensiva o di applicazione analogica del disposto del citato art. 395 cod. proc. civ., ostandovi il principio di tipicità delle impugnazioni espresso dall'art. 323 cod. proc. civ..

La questione di legittimità costituzionale eccepita in sede di impugnazione di una sentenza non può considerarsi rilevante per il solo fatto che, qualora essa superi lo scrutinio di non manifesta infondatezza, consentirebbe di procedere all'esame delle censure mosse dal ricorrente contro la sentenza impugnata nel caso di sopravvenuta pronuncia additiva di incostituzionalità della norma denunciata, occorrendo, invece, esaminare preliminarmente se l'impugnazione non risulti per altri versi inammissibile o improcedibile o anche destituita di fondamento, poiché l'intervento della Corte Costituzionale non può essere invocato a fini meramente esplorativi, cioè solo per dare ingresso ad una impugnazione non consentita allo stato dall'ordinamento, indipendentemente dall'esito della controversia in corso.( Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S. C. ha ritenuto non rilevante in sede di giudizio per revocazione di una sentenza di cassazione ex art. 395, n.1, cod.proc.civ.,la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 bis cod.proc.civ., nella parte in cui esso articolo non prevede la revocazione delle sentenze di cassazione che siano effetto del dolo di una parte in danno dell'altra.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6573
    Data del deposito : 25 giugno 1999

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