Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 2
La formulazione letterale dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., che limita la proponibilità dell'impugnazione per revocazione della statuizione che sia stata effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra alle sole sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello, valutata alla luce della espressa previsione, ex art. 391 bis cod. proc. civ., della revocazione delle sentenze di cassazione come limitata alla ipotesi in cui esse risultino viziate da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non consente alcuna possibilità di interpretazione estensiva o di applicazione analogica del disposto del citato art. 395 cod. proc. civ., ostandovi il principio di tipicità delle impugnazioni espresso dall'art. 323 cod. proc. civ..
La questione di legittimità costituzionale eccepita in sede di impugnazione di una sentenza non può considerarsi rilevante per il solo fatto che, qualora essa superi lo scrutinio di non manifesta infondatezza, consentirebbe di procedere all'esame delle censure mosse dal ricorrente contro la sentenza impugnata nel caso di sopravvenuta pronuncia additiva di incostituzionalità della norma denunciata, occorrendo, invece, esaminare preliminarmente se l'impugnazione non risulti per altri versi inammissibile o improcedibile o anche destituita di fondamento, poiché l'intervento della Corte Costituzionale non può essere invocato a fini meramente esplorativi, cioè solo per dare ingresso ad una impugnazione non consentita allo stato dall'ordinamento, indipendentemente dall'esito della controversia in corso.( Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S. C. ha ritenuto non rilevante in sede di giudizio per revocazione di una sentenza di cassazione ex art. 395, n.1, cod.proc.civ.,la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 bis cod.proc.civ., nella parte in cui esso articolo non prevede la revocazione delle sentenze di cassazione che siano effetto del dolo di una parte in danno dell'altra.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6573 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Ugo VITRONE Consigliere
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Consigliere
Dott. Angelo SPIRITO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO I.M.I. S.p.A. (già Istituto Mobiliare Italiano I.M.I. S.p.A.) in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Borghese, n. 3, presso l'avv. prof. Giuseppe Guarino, che unitamente agli avv.ti proff.ri Pietro Guerra, Natalino Irti, Nicola Picardi e Carmine Punzi, lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
TT SA ved. OV ed EUROVALORI S.p.A., in persona dell'amministratore unico dott. Alberto Beretta, elettivamente domiciliate in Roma, Via XXIV Maggio, n. 46, presso, l'avv. prof. Mario Are, che unitamente all'avv. prof. Michele Giorgianni, le rappresenta e difende, rispettivamente, per procura speciale del 22 luglio 1986 autenticata per notar Paolo Bernasconi di Lugano n. 245, con apostille del 24 luglio 1996, n. 85905, della Cancelleria di Stato del Cantone del Ticino, e per procura speciale del 31 luglio 1996, autenticata per notar Giuseppe Franco di Milano (rep. n. 56451);
controricorrente
BANCA COMMERCIALE DI LUGANO, in persona dei suoi procuratori dott. Pierino Pardi e dott. Gianfranco Basta, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi, n.32, presso l'avv. Carlo Martuccelli, che la rappresenta e difende per procura speciale del 24 luglio 1996 per notar Sergio Cattaneo di Lugano, con apostille della Cancelleria di Stato del Cantone del Ticino del 25 luglio 1996, n. 85988;
controricorrente e
OV FE
intimato n o n c h è
OV AR, OV LA RS e OV NA RI, in persona di IM LA, genitrice esercente la potestà sui figli minori;
intimati avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 7802, pubblicata il 14 luglio 1993;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 1999 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 1982 RO IN conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'I.M.I. per sentirne dichiarare la responsabilità per le obbligazioni assunte con le convenzioni stipulate in data 17 e 19 luglio 1979 con esso attore e con le società Find e Plenit per l'attuazione di un piano di risanamento delle società dei gruppo SIR-Rumianca, nonché l'obbligo di tenerlo indenne da ogni richiesta di terzi per le fideiussioni da lui rilasciate a copertura delle esposizioni verso le banche delle società del gruppo SIR-Rumianca, e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle predette convenzioni nonché al pagamento del valore delle azioni cedute in attuazione della convenzione o, in subordine, di una somma equivalente a titolo di risarcimento.
Nel giudizio spiegava intervento adesivo autonomo la Find s.r.l. (già Find S.p.A.).
Con sentenza non definitiva del 31 ottobre 1986 il tribunale condannava l'I.M.I. al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'accordo relativo alla liberazione dalle esecuzioni per le garanzie fideiussorie concesse dall'attore e dell'obbligo di accertare la consistenza patrimoniale del gruppo SIR - Rumianca secondo le modalità espressamente previste. Con sentenza del 26 aprile 1988 la Corte d'Appello di Roma confermava integralmente la decisione di primo grado, ma, con sentenza del 7 luglio 1989, n. 3228, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e, cassata la sentenza impugnata, rinviava la causa ad altra sezione della medesima corte d'appello.
Frattanto, con sentenza definitiva del 13 maggio 1989, il tribunale condannava l'I.M.I. al pagamento della somma di L. 750.000.000.000 per i danni derivanti dall'inadempimento delle clausole economiche della convenzione, e della somma ulteriore di L. 21.100.000.000 per quelli derivanti dalla cessione dei titoli obbligazionari al portatore effettuato dall'attore a seguito di un accordo transattivo stipulato nel 1985.
La pronuncia veniva impugnata da tutte le parti e la Corte d'Appello di Roma, riuniti i procedimenti relativi al giudizio di rinvio sull'an e a quello di appello sul quantum, con sentenza del 26 novembre 1990, rigettava l'appello contro la sentenza non definitiva e, in parziale riforma di quella definitiva, condannava l'I.M.I. al pagamento della somma di L. 500.000.000.000 in favore del RO e della Find s.r.l., creditori solidali, nonché al pagamento della somma ulteriore di complessive L. 28.485.000.000 in favore del solo RO.
Ricorreva per cassazione l'I.M.I. articolando otto motivi di ricorso.
La difesa degli eredi RO, in persona della vedova IM LA e dei figli CE, CA, GE RS e AN RI, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nel termine di legge della procura speciale conferita dal ricorrente con atto separato.
Con ordinanza del 30 gennaio - 12 febbraio 1992 la corte sospendeva il giudizio e rimetteva al la Corte costituzionale la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 369, n. 3, cod. proc. civ. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui, prevedendo a pena di improcedibilità, contestualmente al deposito dei ricorso, il deposito della procura speciale conferita con atto separato, precludeva la possibilità di sanatorie, sia ad opera della parte 'autonomamente, sia con l'intervento collaborativo del giudice.
La Corte costituzionale, con sentenza del 24 novembre 1992, n. 471, dichiarava inammissibile la questione affermando che la pronuncia additiva richiesta incideva su materia affidata alla scelta discrezionale del legislatore.
Quindi la Corte di cassazione, con sentenza del 27 maggio - 14 luglio 1993, n. 7802, dichiarava improcedibile il ricorso, essendo rimasto accertato che dalla nota di deposito sottoscritta dal difensore del ricorrente risultava l'avvenuto deposito di determinati atti tra i quali non risultava compresa la procura speciale, come attestato in calce dal competente funzionario di cancelleria. Contro la sentenza ha proposto ricorso per revocazione l'I.M.I. con atto notificato in data 11 novembre 1993, assumendo che la pronuncia della Suprema Corte era viziata da una serie di errori di fatto risultanti dai documenti della causa.
Quindi, con successivo ricorso proposto con atto e notificato il 2-4 luglio 1996 anche nei confronti della banca Commerciale di Lugano, ha proposto ulteriore impugnazione per revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ. invocando l'interpretazione estensiva o l'applicazione analogica di detta norma all'impugnazione per revocazione delle sentenze di cassazione, e sollevando, in subordine, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 391 bis cod. proc. civ. nella parte in cui non estende l'impugnazione per revocazione contro le sentenze della corte di cassazione anche all'ipotesi di dolo di una delle parti in danno dell'altra, che nella specie si sarebbe verificata, secondo quanto sarebbe risultato dagli accertamenti in corso dinanzi al giudice penale investito della questione.
Per la trattazione di entrambi i ricorsi è stata fissata la medesima udienza del 28 gennaio 1998 e la Corte, con separate ordinanze in pari data, ha disposto l'acquisizione di copia autentica del ricorso introduttivo del primo giudizio per revocazione e di tutto il fascicolo degli atti relativi, che erano stati sottoposti a sequestro penale dalla Pro cura della Repubblica di Milano con decreto del 15 maggio 1997, e la successiva trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la precisazione delle sue conclusioni;
riservato quindi ogni provvedimento sull'eventuale riunione dei due ricorsi, in considerazione altresì dell'istanza di rinvio depositato dalla Banca Commerciale di Lugano e della proposizione di un ulteriore ricorso per revocazione straordinaria con atto notificato il 14 gennaio 1991, ha rinviato entrambi i ricorsi a nuovo ruolo, in attesa delle conclusioni del Pubblico Ministero su tutti i ricorsi per revocazione proposti contro la medesima sentenza. Hanno depositato controricorsi IM LA ved. RO e la Eurovalori S.p.A. che ha incorporato la Find s.r.l., nonché la Banca Commerciale di Lugano.
Ciascuna delle parti ha depositato duplice memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione di tutte le impugnazioni per revocazione, e cioè sia di quella proposta ai sensi dell'art.391 bis cod. proc. civ. (R.G.N. 11193 del 1993), sia di quelle proposte ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ. (R.G.N. 8939 del 1996 e R.G.N. 1096 del 1998).
Va considerato al riguardo che a norma dell'art. 335 cod. proc. civ. tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo senza che possa operarsi alcuna distinzione tra impugnazioni ordinarie e impugnazioni straordinarie, e ciò in base al rilievo che queste sono tutte disciplinate cumulativamente negli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., col solo limite che si tratti di impugnazioni della stessa specie, che trova conferma nella normativa contenuta nell'art.398 cod. proc. civ. che disciplina il concorso tra revocazione e ricorso per cassazione contro la medesima sentenza di appello. Disposta la riunione delle tre impugnazioni, può passarsi all'esame del primo ricorso con il quale l'I.M.I. ha impugnato la pronuncia di improcedibilità di cui alla sentenza n. 7802 del 1993 di questa Corte affermando che il rilievo del mancato deposito della procura speciale sarebbe frutto di una serie di errori di fatto di portata revocatoria.
Va presa preliminarmente in considerazione l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti i quali hanno rilevato la totale assenza nel ricorso dell'esposizione dei fatti di causa e, in particolare, dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile.
L'esame del contesto del ricorso conferma la circostanza posta a fondamento dell'eccezione di inammissibilità in quanto il ricorrente, dopo aver ritualmente indicato le parti e la sentenza impugnata, prende le mosse dalle vicende successive alla chiusura della discussione del ricorso per cassazione dichiarato improcedibile, senza fare menzione alcuna ne' dei fatti che hanno dato luogo alla controversia ne' dello svolgimento della vicenda processuale culminata nel ricorso per cassazione.
Ora è noto che l'art. 391 bis cod. proc. civ. prescrive che la revocazione delle sentenze di cassazione viziate da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. va chiesta con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ., e, conseguentemente, il ricorso per revocazione deve contenere a pena di inammissibilità i requisiti prescritti dall'art. 366 cod. proc. civ. per il ricorso ordinario per cassazione e, tra essi, l'esposizione sommaria dei fatti di causa.
A soddisfare tale requisito non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, ne' occorre una narrativa analitica e particolareggiata, ma è sufficiente, e insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso - e cioè dalla lettura di tale atto e con esclusione dell'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata - sia possibile desumere una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale sufficiente per ben intendere il significato e le critiche rivolte contro la pronuncia impugnata, sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso quando tali fatti, almeno nel loro nucleo essenziale, indispensabile per conoscere gli esatti termini della controversia, non siano neppure desumibili dallo svolgimento e dalla illustrazione delle censure svolte dal ricorrente.
Tale requisito acquista una particolare rilevanza nell'ipotesi di impugnazione per revocazione delle sentenze di cassazione poiché, sebbene l'art. 391 bis cod. proc. civ. si limiti a disciplinare la forma del ricorso e i termini per la sua proposizione, aggiungendo unicamente che la corte pronuncia in camera di consiglio, deve ritenersi applicabile, per quanto non espressamente previsto, la disciplina generale dell'impugnazione per revocazione, secondo cui con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa, ferma restando l'impossibilità di scindere in una duplice fase il rescindente e il rescissorio, considerato che nel giudizio di legittimità, volto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata, non si pone la necessità dell'assunzione di nuovi mezzi istruttori, non essendo la corte di cassazione chiamata a pronunciare nel merito ma solo a sostituire una pronuncia di legittimità viziata con un'altra pronuncia di legittimità immune da ogni errore di fatto.
È perciò indispensabile che il ricorso per re vocazione contro le sentenze di cassazione contenga non solo la narrativa dei fatti, ma anche l'esposizione della vicenda processuale offrendo in tal modo al giudice le conoscenze indispensabili per esaminare, all'esito del giudizio rescindente, le censure originariamente proposte contro la sentenza di appello sulle quali deve pronunciarsi in sede rescissoria.
Nè vale, nella specie, il rilievo che nei successivi ricorsi per revocazione straordinaria, riuniti al quello in esame, i ricorrenti abbiano trascritto l'esposizione dei fatti contenuto nella sentenza di cassazione impugnata, poiché l'avvenuta riunione delle impugnazioni e la necessità che su di esse si pronunci con un'unica sentenza non fanno venir meno l'autonomia delle singole impugnazioni, sicché le carenze del primo ricorso non possono essere superate attingendo alla narrativa contenuta nei ricorsi successivamente proposti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che ne impedisce ogni forma di eterointegrazione. E, del resto, l'interpretazione del quadro normativo che disciplina la revocazione delle sentenze di cassazione che è stata posta a fondamento della statuizione di accoglimento dell'eccezione di inammissiblità trova conforto nella giurisprudenza di questa corte, la quale ha già avuto modo di affermare, in una fattispecie analoga a quella in esame, che, nel caso di ricorso per revocazione contro una sentenza della corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso ad essa presentato, l'omessa sommaria esposizione dei fatti di causa e l'omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile si rendono insuperabili in quanto esse precludono qualsiasi decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione, poiché a tali mancanze non può supplirsi facendo riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis cod. proc. civ., a norma del quale l'impugnazione per revocazione della sentenza di cassazione si propone con ricorso ai sensi degli art. 365 e seguenti cod. proc. civ., con un richiamo che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso ordinario per cassazione e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza (Cass. 14 aprile 1999, n. 3682). L'accoglimento della eccezione di inammissibilità rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dai controricorrenti ed esime da ogni esposizione e valutazione delle censure articolate dai ricorrenti a sostegno del proposto ricorso per revocazione ordinaria.
Passando all'esame dei due ricorsi per revocazione straordinaria - dei quali è consentita una trattazione congiunta poiché si fondano sui medesimo motivi e deducono successive acquisizioni istruttorie nel corso di un processo penale per fatti di corruzione in atti giudiziari - va rilevato che i ricorrenti deducono che la procura speciale ai difensori per il ricorso per cassazione sarebbe stata sottratta dopo il deposito sicché la conseguente statuizione di improcedibilità del ricorso sarebbe stata effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra, dal momento che la corte avrebbe fondato il proprio ragionamento, pur giuridicamente corretto e logicamente ineccepibile, su un falso presupposto originato dal comportamento doloso di una delle parti, e invocano in via principale l'interpretazione estensiva o l'applicazione analogica dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., sollevando, in via subordinata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 391 bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze di cassazione che siano effetto del dolo di una parte in danno dell'altra.
La prospettazione principale dei ricorrenti non può trovare consenso poiché la formulazione letterale dell'art. 395 cod. proc. civ., che limita la proponibilità dell'impugnazione per revocazione alle sole sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello, valutata alla luce della espressa previsione della revocazione delle sentenze di cassazione limitatamente all'ipotesi in cui esse risultino viziate da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non consente alcuna possibilità di interpretazione estensiva o di applicazione analogica del disposto dell'art. 395 cod. proc. civ., ostandovi il principio di tipicità delle impugnazioni espresso dall'art. 323 cod. proc. civ. Passando all'esame della prospettazione subordinata, dev'essere esaminata la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti, che viene contestata dai controricorrenti i quali negano l'incidenza nel caso concreto della norma denunciata di incostituzionalità e sostengono che l'eventuale pronuncia di accoglimento del giudice delle leggi non potrebbe mai condurre ad una pronuncia di fondatezza dell'impugnazione per revocazione straordinaria.
Va osservato al riguardo che, se non può dubitarsi che la questione di costituzionalità è rilevante solo quando investa una norma dalla cui applicazione dipende la definizione del giudizio, e cioè quando la controversia potrebbe essere decisa in senso favorevole ad una delle parti - che nel giudizio di impugnazione si identifica necessariamente nella parte che agisce per la rimozione della sentenza ad essa sfavorevole - solo se la norma denunciata venga espunta dall'ordinamento a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, l'indagine in ordine alla rilevanza della questione si pone in termini non dissimili, sia nel caso in cui la questione investa una norma per il suo contenuto precettivo, di cui si assume la contrarietà a valori costituzionali, sia quando venga denunciata l'omessa previsione della sua applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio, non espressamente disciplinata, e nei cui confronti si invoca una pronuncia additiva del giudice delle leggi, il quale dovrebbe dichiararne l'incostituzionalità nella parte in cui essa non risulti applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio. E infatti, quand'anche l'intervento del giudice delle leggi investa la stessa ammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte che abbia sollevato la questione di costituzionalità, la sua rilevanza non può affermarsi per il solo fatto che, qualora essa superi anche lo scrutinio di non manifesta infondatezza, consentirebbe di procedere all'esame delle censure mosse dal ricorrente contro la sentenza impugnata nel caso di sopravvenuta pronuncia additiva di incostituzionalità della norma denunciata, ma occorre esaminare preliminarmente se l'impugnazione non risulti per altri versi inammissibile o improcedibile o anche destituita di fondamento, non potendo invocarsi l'intervento della corte costituzionale a fini meramente esplorativi e cioè solo per dare ingresso ad un'impugnazione non consentita allo stato dell'ordinamento, indipendentemente dall'esito della controversia in corso.
Ciò premesso, i ricorsi per revocazione straordinaria proposti dall'I.M.I. sono viziati da un triplice profilo di inammissibilità. Va rilevato, innanzi tutto, che l'Istituto ricorrente, pur provvedendo a premettere l'esposizione del fatto così come riportato nella sentenza impugnata, non ha tuttavia integrato la narrativa con l'indicazione dei motivi di ricorso proposti contro la sentenza di appello, di cui non è menzione nella sentenza impugnata la quale, dovendo pervenire ad una pronuncia di improcedibilità, si è limitata a riportare che "avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'I.M.I. deducendo otto motivi integrati da memoria" (pag. 10).
La incompleta esposizione dei fatti e dello svolgimento della vicenda processuale, la quale impedirebbe - come si è già avuto modo di rilevare in occasione dell'esame del primo ricorso per revocazione ordinaria - di procedere al giudizio rescissorio nel caso in cui la sentenza impugnata dovesse essere revocata a seguito della pronuncia della corte costituzionale invocata dal ricorrente, integra perciò la violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., cui consegue necessariamente la sanzione dell'inammissibilità. I ricorsi in esame sono peraltro inammissibili anche sotto ulteriori concorrenti profili poiché l'art. 398 cod. proc. civ., applicabile alla revocazione delle sentenze di appello, ma espressione di una disciplina di ordine generale che non potrebbe essere mutata dalla Corte costituzionale pur nel quadro di una sentenza manipolativa o additiva, prescrive che l'atto di impugnazione per revocazione deve indicare, a pena di inammissibilità, oltre al motivo della revocazione, le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui al n. 1 dell'art. 395 cod. proc. civ. e del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo, dal quale decorre il termine per la proposizione dell'impugnazione.
Ciò comporta che la revocazione straordinaria può essere domandata solo quando il dolo sia stato accertato o scoperto, e se ne offra la prova, e solo nel termine di sessanta giorni dalla scoperta o dall'accertamento del dolo. Il ricorrente deve cioè fondare il proprio ricorso, se non vuole incorrere nella sanzione di inammissibilità, sull'affermazione che il dolo della controparte è stato scoperto ed accertato in una data ben precisa e deve fornirne la prova.
Nella specie, invece, i ricorsi dell'I.M.I. sono stati proposti solo "al fine di evitare decadenze ed in via tuzioristica", come si legge rispettivamente a pag. 18 di ciascuno dei due ricorsi, riconoscendosi implicitamente che la sottrazione della procura speciale successivamente al suo regolare deposito in cancelleria unitamente al ricorso per cassazione non è stato accertato o scoperto in una data ben precisa, ma è tuttora in corso di accertamento come emergerebbe dalle risultanze dell'istruzione penale in corso, che hanno offerto materia per la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ. E poiché la revocazione straordinaria, pur potendo essere chiesta nei confronti di una sentenza passata in giudicato, non può essere proposta senza l'osservanza di limiti temporali, con la sola differenza che essi non decorrono dalla notificazione della sentenza impugnata, bensì del verificarsi di un evento successivo, la mancata indicazione del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo della controparte e la mancata proposizione delle prove in proposito comportano l'inammissibilità del ricorso, non essendo a tal fine sufficiente la prova di aver appreso dell'inizio di indagini penali a carico dei controricorrenti, le quali non integrano, per loro natura, gli estremi della scoperta o dell'accertamento del dolo richiesti dalla legge (Cass. 7 ottobre 1967, n. 2326; 10 aprile 1968, n. 1074;
28 maggio 1968, n. 1627; 7 agosto 1968, n. 2831). E ciò anche in una prospettiva di ipotizzata ammissibilità della revocazione straordinaria contro le sentenze di cassazione, poiché la Corte costituzionale non potrebbe del tutto prescindere dal tessuto normativo che disciplina l'impugnazione per revocazione. Va infine considerato che la necessità che la parte indichi a pena di inammissibilità le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui al n. 1, dell'art. 395 cod. proc. civ. dev'essere inteso nel senso che il giudice della revocazione deve preliminarmente verificare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove offerte - salva restando la valutazione della loro fondatezza nel corso del successivo giudizio - a dimostrazione dell'asserito dolo di controparte, che nella specie si identifica con la sottrazione della procura speciale ritualmente depositata nonostante l'assenza di qualsiasi elemento di riscontro documentale al riguardo, come evidenziato dalla pronuncia di improcedibilità che in questa sede si impugna, non essendo al riguardo sufficiente l'accertamento, pur valido a sostenere l'accusa di corruzione in atti giudiziari, del mancato deposito della procura come risultato di opera di corruzione. E, poiché da nessuno degli atti dell'istruzione penale in corso - attualmente contro ignoti - risultano elementi che consentano di ritenere accertato l'avvenuto deposito della procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione e la sua successiva sottrazione a seguito di una attività corruttiva posta in essere dai controricorrenti, la irrilevanza delle prove del dolo comporta l'inammissibilità dei ricorsi per revocazione straordinaria anche sotto questo ulteriore concorrente profilo
In conclusione, perciò, i tre ricorsi per revocazione non possono trovare accoglimento e debbono essere dichiarati inammissibili.
La statuizione di inammissibilità non preclude, ovviamente, la riproposizione dell'impugnazione per revocazione straordinaria a far data dal giorno in cui dovesse essere accertata la sottrazione della procura speciale ritualmente depositata per effetto di dolo delle parti controricorrenti, nonché della connessa questione di illegittimità costituzionale dell'art. 391 bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impugnazione delle sentenze di cassazione per dolo di una parte nei confronti dell'altra, nei riguardi della quale l'esame dei requisiti di rilevanza e di non manifesta infondatezza andrà nuovamente compiuto con riferimento alla nuova fattispecie dedotta in giudizio.
Nessuna statuizione dev'essere emessa nei confronti della Banca Commerciale di Lugano, la quale ha protestato la sua estraneità alla vicenda per non essere stata parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, poiché la notificazione dei due ricorsi straordinari per revocazione effettuata anche nei suoi confronti deve intendersi avvenuta a mero titolo di denuncia di lite per le eventuali conseguenze che potessero derivare in via di mero fatto da un loro eventuale accoglimento nei confronti della banca incaricata del pagamento delle imposte di successione dovute al fisco svizzero dagli eredi RO anche sulle somme che l'I.M.I. avrebbe versato in adempimento della sentenza di appello divenuta definitiva tra le parti.
Lo svolgimento della vicenda induce a ritenere conforme a criteri di equità la compensazione totale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1999