Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2016, n. 43952
CASS
Sentenza 5 maggio 2016

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Massime1

In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato).

Commentario1

  • 1Autoriciclaggio, reato presupposto, provento diretto, vantaggio patrimoniale, assenza, inconfigurabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2016, n. 43952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43952
Data del deposito : 5 maggio 2016

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