Sentenza 5 maggio 2016
Massime • 1
In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato).
Commentario • 1
- 1. Autoriciclaggio, reato presupposto, provento diretto, vantaggio patrimoniale, assenza, inconfigurabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2016, n. 43952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43952 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2016 |
Testo completo
439 5 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA SILVIO AMORESANODott. N. 1196/2016 Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO MATTEO SOCCI N. 45919/2015 GIOVANNI LIBERATI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI nei confronti di: SA RU N. IL 22/07/1951 AR SA N. IL 18/10/1955 avverso l'ordinanza n. 36/2015 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 09/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette/sentire le conclusioni del PG Dott. Luigi Birritteri: < Ammiliamento con rinvioss. Udit i difensor Avv.;Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sassari con ordinanza del 9 settembre 2015 annullava il decreto del Giudice delle indagini preliminari di Sassari del 18 luglio 2015, che aveva disposto il sequestro preventivo, fino alla concorrenza della somma evasa, pari ad € 14.818,00, nei confronti di SA BR e CA SA.
2. Ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, art. 8 d. lgs n. 74 del 2000 e art. 143, comma 1, della legge n. 244 del 2007. Il Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento dell'istanza del Pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni di SA BR e CA RO, poiché la CA quale amministratore unico della Gaia S.r.l. e il SA, coniuge e amministratore di fatto, emisero fatture per operazioni inesistenti per consentire alla Tecnoservice di AR OL l'evasione delle imposte. A Il Tribunale del riesame ha disposto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo perché "disposto in relazione a beni che appartengono a soggetti che, sulla base del reato contestato risultano estranei al profitto del reato". Il Tribunale ritiene quindi che il profitto del reato non può essere rinvenuto in capo all'emittente della fattura inesistente, bensì esclusivamente in capo a colui che l' ha utilizzata. L'art. 143, comma 1, della legge n. 244 del 2007 ricomprende nelle ipotesi di confisca per equivalente sia l'articolo 2, e sia l'articolo 8 del d. lgs. numero 74 del 2000. Questo sta a significare che sono sequestrabili i beni del soggetto che emette le fatture per operazioni inesistenti, come ritenuto da Cass. n. 50310 del 2014. Андевшей до бедес 1 Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. La Procura generale della Cassazione ha presentato richieste scritte (Sostituto procuratore Generale Luigi Birritteri) di accoglimento del ricorso, annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il problema posto dal ricorso del Procuratore della Repubblica di Sassari merita adeguata considerazione, perché interessa una materia sempre chiara e con orientamenti giurisprudenziali a voltenon contrastanti. Nel nostro caso le operazioni per fatture inesistenti hanno comportato un sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) a carico dei soggetti (SA BR e CA RO) che erano indagati (art. 8 d.lgs. 74 del 2000) per l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, per la somma di € 14.818,00 (somma evasa, per le fatture emesse in favore della Tecnovernici di AR OL). Il Tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo ritenendo, in fatto, non provato il pagamento di un compenso per l'emissione "trattandosi di eventualità verosimile ma non necessaria né pertanto implicitamente sostenibile".
5. Le operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti vedono coinvolti due soggetti, una ditta che emette le fatture (art. 8 d. Igs. 74 del 2000) e una ditta che utilizza le fatture (art. 2, d. lgs. n. 74 del 2000) portandole in detrazione, inserendole nella sua contabilità come se fossero operazioni esistenti, con un risparmio d'imposta. L'art. 9 del d. lgs. 74 del 2000, prevede: "In deroga all'art. 110 del codice penale: Auger Mełłao Segri 2 a) L'emittente di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8". L'utilizzatore consegue un profitto pari al risparmio di imposta che deve tenersi distinto dal profitto eventuale dell'emittente, pari al prezzo (compenso) per l'emissione delle fatture, di regola molto inferiore al profitto dell'utilizzatore. Non potendosi configurare il concorso, come sopra visto, l'emittente le fatture non può subire un sequestro preventivo per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture. Nei suoi confronti il sequestro può essere disposto solo ed esclusivamente per il profitto (compenso) da lui conseguito. In tal senso si è pronunciata questa Cassazione: "In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo". (Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013 - dep. 17/10/2013, Alonge, Rv. 257419; identicamente anche Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016 - dep. 14/04/2016, Carlovico, Rv. 266832). Altra pronuncia della Corte ritiene invece sequestrabile, in assenza di prove certe sul prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, qualsiasi utilità economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato (Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014 - dep. 02/12/2014, Scandroglio, Rv. 261517). 3 скульAryl Matte ScМобо ба Invero "In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, astrattamente consentita dall'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, non può essere disposta qualora dalla commissione della condotta non sia derivato un effettivo risparmio di imposta nè per l'emittente, nè per il destinatario dei documenti fittizi". (Sez. 3, n. 48104 del 06/11/2013 - dep. 03/12/2013, P.M. in proc. Lenzi, Rv. 258052). Da ciò consegue che ai fini del sequestro preventivo deve, in fatto e senza automatismi, accertarsi per l'emittente delle fatture il profitto del reato, che non può ritenersi pari a quello dell'utilizzatore, e neanche pari all'importo delle fatture emesse, per la sopra vista assenza di concorso reciproco (art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000). Non trova applicazione quindi il principio solidaristico: "È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, aggravato dalla transnazionalità, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in 《 capo a ciascun concorrente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio". (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015 - dep. 17/06/2015, Gilardi, Rv. 265292).
6. Nel nostro caso, con il ricorso, il Procuratore della Repubblica di Sassari non rappresenta elementi volti ad individuare il profitto, dell'emittente le fatture per operazioni inesistenti;
profitto ritenuto non dimostrato dal Tribunale del riesame: "Nel caso di specie infatti non si rinvengono elementi che dimostrino che l'imposta evasa sia stata corrisposta agli indagati, anche solo in parte, considerato che l'evasione interessa esclusivamente il soggetto beneficiario/utilizzatore delle false Are S 4 fatture che commette un reato rispetto al quale ... non è configurabile la responsabilità concorsuale da parte dell'emittente delle false fatture". Con il ricorso invece si richiede di ritenere, automaticamente, configurabile il profitto a carico dell'emittente dell'intero profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture, imposta evasa. Il ricorso deve quindi rigettarsi affermando il seguente principio di diritto: "In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d. lgs. n. 74 del 2000- escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale- impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. Il sequestro preventivo, astrattamente consentito dall'art. 143 della legge n. 244 del 2007, nei confronti dell'emittente le fatture per operazioni inesistenti deve essere relativo al solo profitto (prezzo del reato) per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, da dimostrarsi in sede di sequestro relativamente a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato". 伯 -
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M. Così deciso il 5/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Silvio AMORESANO Corey Motto Sara DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 OTT 2016 IL CANCELIERE 60