Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6878 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UF AN, UF DO, ND AT, elettivamente domiciliati in Messina, Via Ugo Bassi n.70, presso l'avv. Letterio Briguglio, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA LF IO, elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze n. 200, presso l'avv. Giuseppe Giuffrida Taviano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 28 gennaio 1998-18 febbraio 1999, n. 23/99, RGAC 140 del 1997, cron.;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2002, dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Briguglio e Giuffrida;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, l'accoglimento del secondo motivo con assorbimento del terzo motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 gennaio 1998/18 febbraio 1999, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, accogliendo parzialmente l'appello proposto da GE e DO UF e NA ND avverso la decisione non definitiva del locale Pretore, condannava gli stessi al pagamento della somma di lire 486.464.254 (comprensiva di interessi e rivalutazione) a titolo di differenze retributive maturate in favore di IO La LF, per l'attività svolta in qualità di impiegato agricolo di seconda categoria dal 1983 fino al 1994, ritenendo prescritti gli eventuali crediti maturati prima di tale periodo.
I giudici di appello osservavano che l'esistenza di un rapporto di lavoro (avente ad oggetto mansioni di impiegato) risultava chiaramente da tutta la documentazione prodotta e dalla prova testimoniale raccolta. Aggiungevano che tale attività era esattamente inquadrabile in quella di impiegato agricolo di seconda categoria, di cui alla contrattazione collettiva applicabile al settore, piuttosto che in quella di fattore spicciolo di campagna dedotta dagli appellanti. Gli stessi giudici valutavano come irrilevante la circostanza che il La LF svolgesse altra attività per il fondo agricolo di proprietà della moglie e ritenevano non provato che il La LF si occupasse sporadicamente della vendita dei prodotti agricoli della Azienda Agricola Melita occupandosi solo occasionalmente delle attività del fondo di proprietà degli appellanti (tesi questa sostenuta da questi ultimi). Avverso tale decisione UF GE, UF DO e ND NA propongono ricorso per cassazione, sorretto da cinque motivi, illustrati da memoria.
Resiste il La LF con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, sorretto da tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). È infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale, proposta dai ricorrenti principali con la memoria ex art. 378 codice di procedura civile. La procura apposta a margine del controricorso, ad avviso del Collegio, manifesta una inequivoca ed effettiva volontà di conferire un mandato difensivo per il giudizio di cassazione (nonostante il riferimento ai poteri di difesa e rappresenza per "ogni stato e grado" del giudizio). In questo senso, del resto, si è espressa anche di recente questa Corte, a Sezioni Unite, ribadendo che quando dalla copia notificata all'altra parte risulti che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce - ovvero anche in foglio separato essi unito materialmente - una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura (salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario) deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione soddisfa, perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 codice di procedura civile, anche se non contenga alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità della procura l'art.83 codice di procedura civile, nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge n. 141 del 276 maggio 1997, il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede (Cass. S.U. 10 marzo 1998 n. 2462). Per ragioni logiche, deve essere esaminato preliminarmente il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il UF denuncia violazione dell'art. 2948 n. 5 codice civile, degli articoli 18 e 35 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964 n. 756, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile.
Il LF osserva che, secondo le risultanze processuali, il suo rapporto di lavoro doveva considerarsi privo di stabilità reale sin dal 1980, poiché da tale periodo, e almeno sino al 1985, solo due compartecipanti avevano prestato giornate lavorative in numero superiore a cinquantaquattro all'anno.
Il motivo è infondato. Con esso, il ricorrente incidentale si duole che il Tribunale abbia adottato una decisione non conforme alle sue aspettative e chiede, inammissibilmente, a questa Corte il riesame dei fatti che costituirono oggetto di indagine da parte dei giudici di appello.
Può ora procedersi all'esame del ricorso principale. Con il primo motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione degli articoli 2943 e 2948 codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. I giudici di appello, secondo i ricorrenti, avrebbero errato nel ritenere prescritti i diritti azionati dal La LF solo dal 1983, anziché dal 1988 (per effetto della riduzione del numero di dipendenti al di sotto del limite stabilito dalla legge, riscontrata con decorrenza gennaio 1988).
"Appare palese l'errore commesso dal giudice di merito, giacché, decorrendo la prescrizione fino al 31 dicembre 1987, l'interruzione di questa poteva aversi soltanto per effetto di un atto di costituzione in mora da effettuarsi nell'arco di tempo quinquennale, con riferimento ai periodi di maturazione della prescrizione stessa". Il motivo è infondato.
Una volta accertato che il rapporto di lavoro del La LF era privo di stabilità reale dal 1988, correttamente i giudici di appello hanno concluso che il decorso della prescrizione quinquennale era sospeso da tale data (con la conseguente prescrizione dei soli crediti maturati nel quinquennio precedente) e che i termini iniziavano nuovamente a decorrere dalla data di cessazione del rapporto, riconoscendo al La LF le differenze retributive maturate in epoca successiva al gennaio 1983.
Del tutto irrilevante, poi, doveva considerarsi l'accertamento dell'esistenza di eventuali atti interruttivi in pendenza della sospensione del termine prescrizionale.
Con il secondo motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione dell'art. 36 della Costituzione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile.
I giudici di appello, secondo i ricorrenti, non avrebbero tenuto conto della quantità e qualità del lavoro svolto dal La LF che si avvicinava di più a quello del fattore spicciolo di campagna che a quello di impiegato di seconda categoria a tempo indeterminato. Il La LF - osservano i ricorrenti principali curava anche l'amministrazione di un altro fondo, di proprietà della moglie ed aveva numerose altre attività, sicché non avrebbe potuto mai essergli riconosciuta la retribuzione prevista dal contratto collettivo degli impiegati agricoli che svolgevano attività lavorativa a tempo pieno (per otto ore al giorno per sei giorni alla settimana).
Sul punto era mancata qualsiasi indagine da parte dei giudici di appello.
Eppure sarebbe stato onere dello stesso La LF dimostrare di avere svolto una quantità e qualità di lavoro che potesse giustificare una richiesta economica, la quale comportava un riconoscimento integrale della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Il motivo non è fondato.
Con accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, i giudici di appello hanno ritenuto che l'attività svolta dal La LF fosse da inquadrare in quella di impiegato di seconda categoria ed hanno riconosciuto allo stesso le differenze retributive maturate secondo il contratto collettivo del settore.
Sarebbe stato, pertanto, onere dei ricorrenti principali fornire la prova di un minor impegno del lavoratore, in termini di quantità del lavoro prestato, secondo il costante orientamento di questa Corte in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
(In questo senso, cfr. Cass. 23 febbraio 2000 n. 2033). Con il terzo motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione dell'art. 112 codice di procedura civile ion relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 codice di procedura civile. I giudici di appello avrebbero riconosciuto al La LF gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità, anche in mancanza di una sua esplicita richiesta.
Con il quarto motivo, i ricorrenti principali osservano che in ogni caso quattordicesima mensilità e scatti di anzianità costituiscono voci retributive aggiuntive che non possono essere riconosciute al lavoratore dipendente attraverso il meccanismo di adeguamento retributivo previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2099 del codice civile.
Nel caso di specie, i giudici di appello avrebbero liquidato queste voci retributive, ulteriori rispetto alla paga base, senza compiere alcuna indagine in ordine alla sufficienza e proporzionalità della retribuzione percepita dal La LF: donde la violazione delle disposizioni di legge ora richiamate.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi, sono fondati.
I giudici di appello hanno pronunciato "ultra petita" riconoscendo gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità, che non era stata richiesta dal La LF, il quale, nel ricorso introduttivo. aveva reclamato unicamente le differenze per ferie e tredicesima mensilità 1994.
Va ricordato. in ogni caso, il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo di categoria non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi ed istituti che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale (Cass. 26 luglio 2001 n. 10260 e 28 marzo 2000 n. 3749) nel quale non sono sicuramente ricompresi i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità, e la quattordicesima mensilità, quali voci retributive tipicamente contrattuali (Cass. 12 dicembre 1998 n. 12528). Con il quinto motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione degli articoli 2118 e 2119 codice civile in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. In particolare, rilevano che il attività, e che, comunque, per oltre tre anni non si fosse ricavato alcun reddito dal fondo.
È circostanza pacifica, infatti, che il rapporto di lavoro venne a cessare solo a seguito della lettera del marzo 1994 e che il La LF non fu ammesso a prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso.
Con il sesto motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione degli articoli 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 723, articoli 2 e 3 D.M. 10 settembre 1998 n. 352, in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 codice di procedura civile.
I ricorrenti ricordano che i giudici di appello hanno riconosciuto al La LF differenze retributive per lire 486.464.254, senza tener conto dei contenuti della legge e del Decreto Ministeriale sopra richiamati, che limitavano l'incidenza di interessi e rivalutazione monetaria sui crediti da lavoro dipendente maturati dopo il gennaio 1995.
Anche questo motivo è infondato.
Con sentenza n. 459 del 2 novembre 2000, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 comma 36 della legge n. 723 del 1994, riportando la disciplina della rivalutazione monetaria alla formulazione di cui all'art. 429 codice di procedura civile per quanto riguarda il settore privato.
Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denuncia violazione degli articoli 1224 codice civile e 429, comma 3, codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, ricordando che gli interessi legali sulle somme dovute dal datore di lavoro si computano sugli importi risultanti dalla rivalutazione (e non sull'importo originario del credito). Il motivo è fondato.
Il Tribunale non ha tenuto conto del più recente insegnamento di questa Corte, per il quale il credito retributivo rivalutato non rappresenta altro che l'originario credito del lavoratore nel suo valore reale aggiornato e su tale somma, pertanto, devono essere considerati gli interessi legali (in questo senso, di recente, Cass. 15 aprile 1996 n. 3513. Per quanto riguarda, poi, le modalità di calcolo degli interessi sul capitale rivalutato, cfr. Cass. S.U. 29 gennaio 2001 n. 38). Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale denuncia violazione degli articoli 2943 e 2948 codice civile in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, ricordando le numerose lettere (inviate tra il 1990 ed il 1993) con le quali egli aveva sollecitato ai propri datori di lavoro il pagamento delle somme dovutegli. Si tratta, evidentemente, di un motivo condizionato al rigetto del primo motivo del ricorso incidentale ed all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e poiché entrambi questi motivi sono stati rigettati, non vi è ragione per passare all'esame di esso. Sul punto è appena il caso di ricordare comunque che l'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura pur sempre una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e, pertanto, il controeccipiente ha l'onere non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di dedurli, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, neppure se la prova del fatto è acquisita al processo (cass. 17 maggio 2001 n. 6759, 30 marzo 2001 n. 4704). Il La LF si è limitato a produrre le lettere insieme al ricorso introduttivo, senza nulla dedurre al riguardo, neppure in replica alla eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti. Il ricorrente incidentale richiama ora, nel ricorso per cassazione, alcune lettere raccomandate, affermando che con le stesse egli aveva sollecitato il pagamento delle somme dovutegli per il lavoro prestato. Egli non ha provveduto, tuttavia, a trascrivere i contenuti delle lettere stesse il che, per il principio di autosufficienza del ricorso, rende inammissibile la censura.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi.
Accoglie per quanto di ragione il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri.
Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta gli altri. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002