Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 42, presso l'avv. Bruno Aguglia che, unitamente all'avv. Francesco Donolato, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso l'avv. Cristofaro Tarantino che lo rappresenta e difende per procura notarile rep. 63318, 25/9/2003, notar Tuccari in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 102/2001, decisa il giorno 15 febbraio 2001 e pubblicata il giorno 1 marzo 2001, resa dal Tribunale di Gorizia nel procedimento n. 8/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Cristofaro Tarantino nell'interesse dell'I.N.A.I.L.;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6 ottobre 1987 l'I.N.A.I.L. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Gorizia in funzione di Giudice del Lavoro IA NO al fine di ottenere la condanna del medesimo a tenere indenne esso Istituto in ordine agli oneri sostenuti per infortunio sul lavoro occorso in data 16 marzo 1982 a due dipendenti del predetto convenuto.
Con sentenza in data 9 dicembre 1997 il Giudice adito accoglieva la domanda dell'Istituto.
Interponeva appello il IA e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 102/2001, emessa in data 15 febbraio - 1 marzo 2001 dal Tribunale di Gorizia. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che ben potevano essere utilizzati nel giudizio civile gli atti del procedimento penale conclusosi con sentenza dichiarativa della prescrizione e in ogni caso erano stati ritualmente prodotti i rapporti della Capitaneria di Porto e dell'Ispettorato del Lavoro.
Individuava gli elementi atti a dimostrare la colpa del datore di lavoro nella violazione delle disposizioni stabilite all'art. 24 DPR 164/56 per la sicurezza delle impalcature di altezza superiore ai due metri e dell'ordinanza della Capitaneria di Porto che vietava, per lavori di picchettaggio, l'uso di ponteggi siti su chiatte galleggianti e imponeva l'utilizzo di ponti sospesi. Richiamava il disposto dell'art. 2087 c.c. in ordine alla responsabilità per danni da cosa in custodia ed osservava che il passaggio di navi all'interno delle acque portuali, con sollevamento di onde cui veniva ricollegata l'oscillazione del ponteggio e la caduta dei due operai che lavoravano sullo stesso, era evento ampiamente prevedibile. Osservava ancora che dalla deposizione resa dal IA nel procedimento penale emergevano elementi tali da far ravvisare un regolare appalto e pertanto il convenuto doveva essere considerato effettivo datore di lavoro.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta, notificata in data 2 maggio 2001, propone ricorso per Cassazione IA NO con atto notificato in data 2 luglio 2001, sulla base di un unico complesso motivo. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso notificato in data 30 luglio 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione di non meglio precisate disposizioni di legge. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che sono stati utilizzati gli atti del procedimento penale, pur se esso si era concluso con declaratoria di prescrizione, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria. Si rileva che la sentenza violerebbe il principio di rilevanza costituzionale di utilizzabilità delle sole prove presenti nel fascicolo del procedimento civile.
Le censure non attengono in gran parte alla ratio decidendi della denunciata sentenza e appaiono per il resto infondate. Invero il collegio di merito, pur avendo richiamato il principio dell'utilizzabilità nel procedimento civile di prove raccolte nell'ambito del procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento, osserva che l'Istituto ha prodotto nel giudizio di primo grado il rapporto della Capitaneria di Porto e dell'Ispettorato del lavoro, oltre alle dichiarazioni testimoniali utilizzate dal giudice penale il quale, in primo grado, aveva ravvisato la responsabilità dell'odierno ricorrente per fatto colposo. Il successivo sviluppo argomentativo si fonda appunto sulle risultanze di tali rapporti ed è quindi del tutto irrilevante qualsiasi rilievo di violazione di principi costituzionali per il preteso utilizzo di materiale probatorio non ritualmente acquisito. Ancora il ricorrente censura la valutazione offerta dal Tribunale in ordine alla sua posizione di datore di lavoro ed afferma di aver contestato la circostanza fin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ma non riporta in ricorso, in violazione al principio di autosufficienza, le eventuali critiche formulate nei motivi di appello circa le valutazioni del giudice di primo grado e si limita ad affermare che sarebbero state utilizzate dichiarazioni da lui stesso rese nel corso del procedimento penale. Non vengono però riportate, in violazione del principio di autosufficienza, tali dichiarazioni e neppure viene offerta una qualsiasi lettura delle stesse differente rispetto a quella accolta dal Collegio di merito. Rileva infine la Corte che non viene indicato, al di là della mera contestazione circa la riconducibilità dei fatti come ritenuti dal Tribunale alle norme da questo richiamate, un qualsiasi principio di diritto che sarebbe stato violato o erroneamente applicato e pertanto la denuncia rimane nell'ambito della censura attinente al vizio di motivazione. Ma parte ricorrente non evidenzia alcun errore argomentativo e si limita a contrapporre alla valutazione degli elementi acquisiti compiuta dal Collegio di merito, una valutazione di segno contrario, così venendo a criticare un giudizio di fatto in quanto tale e non già in quanto non rispondente ai canoni della logica.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15,00 oltre a euro 3.000,00 (tremila,00) per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004