Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL CAVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VILLA POPOLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CARACUZZO, difesa dall'avvocato NICOLA NAPONIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO RE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 169/00 del Giudice di pace di EBOLI, emessa il 18/03/00 e depositata il 20/03/00 (R.G. 2333/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
AL RE conveniva innanzi al giudice di pace di Eboli la s.r.l. AV e, deducendo che la propria autovettura era rimasta danneggiata mentre percorreva la s.s. 19 per la caduta di pietre da un autocarro della società convenuta, chiedeva la condanna della stessa al risarcimento.
Istruita la causa, l'adito giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento di lire 1.500.000. Quel giudice riteneva raggiunta la prova dell'an sulla base delle deposizioni dei testi IT e EL e procedeva alla liquidazione equitativa del danno.
Ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. AV, affidandone l'accoglimento a tre motivi;
l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Rileva la Corte che il nome della persona fisica che ha conferito il mandato quale rappresentante della s.r.l. AV non è riportato nè nell'epigrafe del ricorso ne' nella procura, che risulta sottoscritta con firma illeggibile.
Ora, per costante giurisprudenza di questa Corte nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige perciò che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' dall'intestazione del ricorso per Cassazione proposto da una società o altro ente collettivo, ne' dalla procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita, l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso (ex plurimis Cass. 22.3.2001, n. 4139; Cass. 14.2.2000, n. 1597). Ne consegue che il ricorso è inammissibile.
Non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004