Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2015, n. 29091
CASS
Sentenza 30 gennaio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di comunicazioni informatiche (art. 617 quater, comma primo, seconda parte), non è necessario l'uso di mezzi fraudolenti, essendo tale requisito riferibile esclusivamente alla condotta di intercettazione, prevista dalla prima parte dell'art. 617 quater, comma primo, cod. pen., che tutela la riservatezza delle comunicazioni dalle intromissioni abusive, attuate con captazioni fraudolente, cioè con strumenti idonei a celare ai comunicanti l'illecita intromissione dei soggetti agenti, mentre l'art. 617, quater, comma primo, seconda parte, tutela la libertà delle comunicazioni, che può essere impedita con qualsiasi mezzo diretto o indiretto, anche non fraudolento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2015, n. 29091
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29091
    Data del deposito : 30 gennaio 2015

    Testo completo