Sentenza 30 gennaio 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di comunicazioni informatiche (art. 617 quater, comma primo, seconda parte), non è necessario l'uso di mezzi fraudolenti, essendo tale requisito riferibile esclusivamente alla condotta di intercettazione, prevista dalla prima parte dell'art. 617 quater, comma primo, cod. pen., che tutela la riservatezza delle comunicazioni dalle intromissioni abusive, attuate con captazioni fraudolente, cioè con strumenti idonei a celare ai comunicanti l'illecita intromissione dei soggetti agenti, mentre l'art. 617, quater, comma primo, seconda parte, tutela la libertà delle comunicazioni, che può essere impedita con qualsiasi mezzo diretto o indiretto, anche non fraudolento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2015, n. 29091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29091 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 30/01/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO R. - rel. Consigliere - N. 386
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 17124/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE TA N. IL 24/08/1984,
avverso la sentenza n. 281/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 13/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 1.3.2013 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del 27.10.2011 del locale Tribunale rideterminava la pena nei confronti di ET RI, stante l'assoluzione dal reato di danneggiamento, in mesi sei di reclusione per il residuo reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 617 quater c.p. - per avere mediante ripetuti distacchi di energia,
interrotto le comunicazioni informatiche tra i vari personal computer della Eicon s.n.c. - confermando nel resto la sentenza impugnata, ivi comprese le statuizioni civili del risarcimento danni da liquidarsi in separata sede e della provvisionale pari ad Euro 5000,00. 2. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali lamenta:
- con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b), in relazione all'art. 617 quater c.p., atteso che la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità della ricorrente, basandosi in primo luogo sulla strategica posizione in cui era collocata durante il lavoro, ovvero dietro ad una vetrata che la separava dal resto dell'ufficio, così che gli altri dipendenti non potevano vederla, ma tale indizio non appare decisivo al fine di configurare con certezza, la responsabilità penale dell'imputata ed è pienamente contraddetto all'interno dello stesso impianto argomentativo del provvedimento, laddove, una delle ragioni per escludere la responsabilità della ricorrente in ordine al delitto di danneggiamento è stata proprio la circostanza, per cui chiunque all'interno della azienda poteva accedere al suo computer e posizionarsi alla scrivania, agendo così indisturbato;
dalla ricostruzione dei fatti, così come emersa dalle deposizioni testimoniali rese, è risultato evidente, invece, che la ET, trovandosi collocata in una reception all'ingresso dello studio, la cui porta rimaneva sempre aperta, era esposta al continuo passaggio dei dipendenti, nonché dei clienti della società;
inoltre, dall'interrogatorio dell'imputata è emerso che, a seguito degli interventi dei tecnici chiamati per porre rimedio all'accaduto, venne apposta una chiave al contatore, di modo che nessuno avrebbe più potuto accedere e manomettere lo stesso e tale chiave era nella sola disponibilità della LO, sicché l'imputata non avrebbe potuto, dopo quel momento, effettuare i successivi distacchi, i quali peraltro continuavano a verificarsi con una certa frequenza;
il secondo indizio posto a sostegno della condanna sarebbe stato, peraltro, proprio il presunto possesso della chiave da parte della ET, attestato però dalla sola deposizione della LO, costituitasi parte civile, le dichiarazioni della quale, tuttavia, dovevano essere vagliate con particolare cautela, mentre nessun altro teste ha confermato che le chiavi fossero nella disponibilità della ET;
l'ultimo dato apparso decisivo è poi rappresentato da alcuni fotogrammi che ritraggono una mano posizionata sul contatore, riconosciuta dai testi come appartenente alla ET, mentre dalle foto scattate non è in alcun modo possibile stabilire se la mano stia staccando la corrente, oppure stia riattivandola, essendo ben possibile che la ET fosse stata solo chiamata a riattivare la corrente, una volta intervenuti i black out e, comunque, non è presente alcun segno che possa determinare una riferibilità della stessa alla persona dell'imputata; la sentenza fa riferimento, peraltro, alla corrispondenza tra il maglione ritratto nella foto ed un altro simile indossato dall'imputata durante una presunta festa, ma il richiamo a tale festa è fatto dalla LO in sede di testimonianza e non è comprovato da alcun supporto fotografico o documentale;
- con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per violazione dell'art. 617 quater c.p.,
in ordine alla verifica dell'elemento soggettivo della fraudolenza;
dall'esame dei fatti e dalle testimonianze rese non è dato ravvisare nel presunto comportamento dell'imputata l'elemento indefettibile della frode, indispensabile alla configurazione del reato de quo;
in proposito, il collegio ha ritenuto necessario il requisito della fraudolenza, solo in relazione all'intercettazione di comunicazioni telematiche e non anche in relazione a quella di totale interruzione delle stesse, in ipotesi posta in essere dall'imputata, laddove al contrario, per costante giurisprudenza l'intero primo comma della norma in questione, comprendente pertanto anche l'interruzione di comunicazioni informatiche, deve essere ricoperto dall'elemento soggettivo della frode, a differenza di quanto disposto nel secondo comma che a tale requisito il legislatore non rimanda;
quand'anche si ritenesse richiesta nella fattispecie in esame la mera sussistenza di un dolo generico, esso non può essere considerato "in re ipsa", ma va sempre rigorosamente provato e deve essere escluso tutte le volte in cui l'interruzione risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, ma la prova dell'elemento soggettivo è totalmente carente in sentenza, dando luogo così a vizio di motivazione;
- con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 540 c.p.p., per omessa motivazione in ordine alla concessione della provvisionale, non sussistendo alcun elemento in grado di dimostrare l'entità del danno in ipotesi subito dalla LO;
invero, la persona offesa dal reato che invoca in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento, non è esonerato dal provare la portata lesiva del danno, la specie e l'entità della lesione, nonché la riconducibilità della stessa al fatto di reato e a fornire gli elementi necessari per la quantificazione;
-con il quarto motivo, l'intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, sicché non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez.Un., n. 23428 del 22/03/2005; Sez. 4, n. 31344
dell'11/06/2013).
2. Per il reato per cui è processo, invero, così come evidenziato dalla ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, è maturato successivamente alla sentenza di secondo grado, il termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi a decorrere dal 30.5.2006 oltre al termine di mesi quattro e gg. 3 di sospensione in primo grado, ma l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dall'art. 129 c.p.p., comma 1, implica nel contempo la valutazione della ("sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputata, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. 3, n. 10221 del 24/01/2013). Nel caso di specie non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di proscioglimento dell'imputata, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 - anche per quanto si evidenzierà innanzi - sicché
agli effetti penali, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputata estinto per prescrizione.
3. Il ricorso va respinto in relazione agli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata.
3.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, attraverso una lettura frammentaria degli elementi di responsabilità a suo carico, inammissibilmente sollecita una nuova e più favorevole valutazione del compendio probatorio da parte di questo giudice di legittimità, su cui la Corte territoriale si è espressa con valutazioni logiche e pertinenti, all'esito di una completa disamina delle prove. Va ricordato che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione del giudice di merito;
incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata.
Tanto precisato, si osserva che la sentenza impugnata ha attribuito all'imputata la condotta del ripetuto distacco di energia elettrica, in modo da interrompere la comunicazioni, sulla base di plurimi elementi ed in particolare di quello logistico, essendo ubicato il contatore dietro la sua postazione di lavoro, di guisa che per la presenza di una vetrata l'imputata poteva operare senza essere vista, nonché di quello temporale, essendo avvenuti i distacchi a partire dal momento dell'assunzione dell'imputata, pressoché tutti i giorni, anche più volte al giorno, ma non quando l'imputata era in ferie. Inoltre, anche successivamente all'installazione ai contatore dello sportello munito di chiave, il fenomeno continuò a verificarsi, ma oltre alla LO, legale rappresentante della Eicon, anche l'imputata aveva nella sua disponibilità la copia di tutte le chiavi dell'immobile. In tale contesto, poi, si inseriscono le immagini fotografiche effigianti una mano ed il braccio che interviene sul quadro elettrico e stacca l'elettricità, riconosciuti dalla p.o. essere quelli della ET per l'abbigliamento, le fattezze della mano ed i bracciali indossati. Alla stregua di tali elementi appare coerente e non illogica la valutazione della Corte territoriale circa la convergenza di essi verso la riferibilità all'imputata della condotta ascrittale.
Per quanto concerne, poi, l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. vanno in proposito, innanzitutto, richiamati i principi affermati da questa Corte, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta appunto una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 1, n. 33267 del 11.6.2013), contraddizioni queste che nella fattispecie in esame non è dato ravvisare.
3.2. Infondato risulta, poi, il secondo motivo di ricorso relativo all'insussistenza della condotta "fraudolenta" richiesta per la configurabilità del reato in contestazione. In proposito, la ricorrente impropriamente richiama gli arresti giurisprudenziali riguardanti il rapporto intercorrente tra la rivelazione del contenuto delle comunicazioni, di cui all'art. 617 quater, comma 2 e l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di cui al comma 1 (cfr. Sez. 5, n. 4011 del 19/05/2005, Rv. 233594, secondo cui la previsione di cui all'art. 617 quater c.p., comma 2, - nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 1 - non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di cui all'art. 617 quater, comma 1, in quanto la "ratio" della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette "chiuse", destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza) che, tuttavia, non riguardano la fattispecie in esame, riferentesi, invece, all'ipotesi di cui alla seconda parte del primo comma, circa l'interruzione delle comunicazioni relative ad un sistema informatico.
In proposito, deve essere condivisa l'interpretazione della norma effettuata dai giudici d'appello, ancorata al dato letterale che tiene conto dell'utilizzazione dell'avverbio "fraudolentemente", esclusivamente in relazione all'ipotesi di cui alla prima parte della disposizione, circa l'intercettazione di comunicazioni, e non alla seconda (indipendente dalla prima, per la presenza, peraltro, di una virgola nel testo).
Depone per tale interpretazione, in ogni caso, la ratio delle previsioni in commento e la non sovrapponibilità dei beni giuridici protetti nelle due ipotesi: nella prima parte, invero, risulta tutelata la riservatezza delle comunicazioni dalle intromissioni abusive, attuate con captazioni fraudolente, cioè con strumenti idonei a celare ai comunicanti l'illecita intromissione dei soggetti agenti, nella seconda parte, la libertà delle comunicazioni, che può essere volontariamente impedita con qualsiasi mezzo diretto od indiretto, anche non fraudolento.
3.3. Inammissibile si presenta, infine, il motivo di ricorso relativo alla provvisionale. È sufficiente in proposito richiamare i principi ripetutamente espressi da questa Corte, secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento(Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014).
4. La sentenza impugnata per quanto detto, dunque, va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione;
il ricorso va rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2015