Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7611 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
R0 7 6 9 1 0 2 A IT LIANA OME DEL POPOLO ITALIANO TE SUPREMA DI CASSAZIONE L SEZIONE QUINTA CIVILE ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 19966/98 Mario Delli Priscoli Consigliere Cron. 21227 Dott. Enrico Altieri Cons.Relatore Rep. Dott. Massimo Oddo Consigliere Ud. 19 giugno 2001 Dott. Mario Cicala Dott. Giuseppe Falcone Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere / SENTENZA procedimento / estin- sul ricorso proposto il 13 novembre 1998 da: Amministrazione finanziaria dello Stato in persona del Ministro zione. pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 017 ricorrente
contro
- Società Montaggi Industriali e Costruzioni – S.r.l., con- SO.MI.C. sede in Milano – incorporante della SI.MO.CO. S.p.A. per atto notaio- -in persona Russo di S. Angelo Lodigiano del 19 dicembre 1997 dell'amministratore delegato dr. Quagliolo Fabrizio- elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tomacelli, n. 132, presso l'avv. Gaeta- no dell'Acqua, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiunta- 3 . 3 N proc. n. 19966/98 R.G. 5 1 mente dall'avv. Lorenzo Gensabella per procura a margine del con- troricorso. controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale -sez. VII - n. 5803 del 27 novembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per l'Amministrazione delle Finanze l'avv. gen. Luigi Criscuo- li, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
udito per la SOMIC S.r.l. l'avv. Gaetano dell'Acqua, che ha doman- dato l'inammissibilità od il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pie- tro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. อง SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria di 1° grado di Massina con decisione n. 2585/88 accoglieva il ricorso proposto 1'11 novembre 1987 dalla SI.MO.CO. S.pA. avverso l'avviso, con il quale l'Ufficio II.DD. di Messina aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società per l'anno 1982 ai fini I.r.p.e.g. ed I.l.o.r., rispettivamente, in L. 599.452.476 ed in L. 608.886.476, sul fondamento che la contribuente aveva docu- mentato i costi ed oneri ripresi a tassazione e che il giudice istruttore del Tribunale di Milano aveva prosciolto il rappresentante legale del- la società dall'imputazione dell'esposizione nella dichiarazione di operazioni inesistenti. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 20 marzo 1990 proc. n. 19966/98 R.G. 2 dalla Commissione Tributaria di 2° grado e la Commissione Tributa- ull'ulterioreria Centrale, decidendo il 27 ottobre/27 novembre 1991997 sull' impugnazione del soccombente, dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 75, 2° co., d.lgs. n. 546/92, avendo osservato che il ricorso era pendente alla data del 15 gennaio 1993 e non era stata presentata entro il termine del 15 luglio 1993 la prescritta istanza di trattazione. Contro la sentenza ricorreva per cassazione l'Amministrazione Fi- nanziaria dello Stato il 13 novembre 1998 e denunciava il travisa- mento degli atti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 75, 2°co., e 62, d.p.r. n. 546/92, atteso che l'istanza di trattazione della controversia sarebbe stata tempestivamente presentata e, in ogni ca- so, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità con sentenza n. 111/98, il termine per la proposizione della stessa sarebbe dovuto de- O}) correre dalla data della ricezione dell'avviso, mai spedito dalla segre- teria della Commissione Tributaria Centrale, sulla sussistenza dell'onere di proposizione dell'istanza stessa. La SO.MI.C. S.r.l., incorporante per fusione della SI.MO.C.O. S.p.A., resisteva con controricorso notificato il 15 dicembre 1998 ed eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto il ricorso era stato proposto nei confronti della società incorporata, nonostante l'estinzione della stessa fosse stata comunicata all'amministrazione finanziaria, e la carenza d'interesse, giacché nessuna nullità della sentenza di secondo grado poteva derivare dalla successiva declarato- ria d'illegittimità costituzionale della norma applicata ai fini della decisione. proc. n. 19966/98 R.G. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE E'infondata la questione d'inammissibilità del ricorso. La controricorrente ha documentato che con raccomandata del 14 maggio 1998 era stata comunicata sia all'Ufficio II.DD. di Messina che alla Commissione Tributaria Centrale l'intervenuta fusione per incorporazione il 19 dicembre 1997 della SI.MO.CO. S.p.A., corrente in Milazzo, alla via Pace del Mela, nella SOMIC S.r.l., avente sede in Milano, alla via San Martino della Battaglia, n.
7. A quest'ultima società e nella sua sede andava conseguentemente no- tificato il ricorso per cassazione dell'amministrazione finanziaria av- verso la decisione della Commissione Tributaria Centrale, essendosi estinta con l'incorporazione l'originaria contribuente, ai sensi dell'art. 2504-bis, c.c., e non trovando applicazione l'art. 145, c.p.c., لله per l'essere venuti meno sia la sua sede sociale e sia il suo organo rappresentativo (cfr.: Cass. civ., sent. 26 novembre 1998, n. 12009; Cass. civ., sez. un., sent. 22 novembre 1996, n. 10328). La ricorrente non si è attenuta a tale disciplina, perché ha notificato una copia dell'impugnazione alla società estinta nella sua sede ed al- tra copia ha tentato di notificare alla "S.p.A. SI.MO.CO., fusa per in- corporazione con la S.r.l. SONIE", in Milazzo, anziché nella sede della incorporante SO.MI.C S.r.l. in Milano;
e, investendo l'errata i- dentificazione del soggetto passivo della vocatio in ius il valore so- stanziale dell'atto, ne consegue una nullità dell'atto inquadrabile tra quelle regolate dall'art. 164, c.p.c. Tale nullità, ai sensi del 2° co., cit. art., era, peraltro, sanabile per ef- proc. n. 19966/98 R.G. fetto della costituzione dell'intimato (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 21 aprile 1999, n. 3967; Cass. civ., sez. lav., sent. 9 aprile 1998, n. 3694; Cass. civ., sez. I, sent. 7 febbraio 1997, n. 1180; Cass. civ., sez. lav., sent. 29 marzo 1995, n. 3762) e, essendo la stessa intervenuta me- diante la notifica del controricorso il 15 dicembre 1998 entro il ter- mine previsto dall'art. 327, 1° co., c.p.c., l'instaurazione del contrad- dittorio prima del passaggio in giudicato della sentenza, in quanto non notificata alle parti, esclude la possibilità di attribuire al vizio denunciato dalla società qualsiasi effetto ostativo all'esaminabilità del ricorso. Va condivisa, invece, la censura dell'Amministrazione ricorrente. La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 9-4-1998, ha dichia- rato l'illegittimità costituzionale dell' art. 75, 2° co., secondo periodo, OID del d.l.gs n. 546/1992, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione della controversia pendente davanti alla Commissione tributaria centrale decorresse dalla ricezione dell'avvi- so dell' onere di proposizione dell'istanza stessa. Orbene, l'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costi- tuzionale di una norma di legge trova un limite unicamente nell'e- saurimento del rapporto processuale e, fintanto che ciò non sia avve- nuto, non è possibile distinguere tra applicazione diretta, con riguar- do ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con ri- guardo ad atti processuali compiuti in precedenza (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 1 febbraio 2002, n. 1277). Nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un elemento, proc. n. 19966/98 R.G. atto o serie causale di atti, del procedimento il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge si deve avere riguardo, quindi, al- la la modificazione della disciplina conseguita ad un intervento del Cor- te costituzionale e, laddove, dunque, venga contestata, come in spe- cie, la legittimità dell'emissione di un provvedimento di estinzione del giudizio, in quanto adottato in carenza di una condizione imposta dalla sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità di una norma, il giu- dice dell'impugnazione non può disconoscere né l'interesse e né la fondatezza della doglianza mossa, non potendo che apprezzare la medesima alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia d'inco- stituzionalità. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio della causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 18 luglio 1996, n. 6476).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria re- gionale della Sicilia. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 13 marzo 2002. Il presidenteIl consigliere est. room, Mario dott. Massimo Oddo dott. Delli Priscoli ето Priscol IL CANCELERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 MAG 2002 IL CANCEL HERE C1 Innocenzo Battista proc. n. 19966/98 R.G.