Sentenza 28 ottobre 2016
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa", a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su quest'ultimo specifico aspetto. (In motivazione, la S.C. ha, tra l'altro, precisato che l'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., ricollega teleologicamente la necessità di accertamento dei fatti solo all'apprensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evocata, tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex art. 240 cod. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 52259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52259 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2016 |
Testo completo
522 5 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANTONIO PRESTIPINO Presidente - Sent. n. 1943 sez. MARGHERITA TADDEI C.C. - 28/10/2016- LUIGI AGOSTINACCHIO R.G.N. 27582/2016 ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- LUCIA AIELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ESPOSITO RAFFAELE, n. a Napoli il 10.5.1946, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Riesame delle misure cautelari reali in data 26.5.2016 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 28/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Orsi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata l'ordinanza resa il 26.5.2016 il Tribunale di Fermo rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di perquisizione e sequestro d'iniziativa della P.G., convalidato dal P.m. il 9.5.2016 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore l'SP, deducendo:
2.1 Violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla concreta finalità probatoria perseguita con il disposto sequestro di assegni, banconote e documenti bancari alla stregua dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 324,253 e 274 c.p.p. Il provvedimento impugnato motiva il sequestro con riferimento ad un'ipotesi di ricettazione, desumendola dal mero possesso dei titoli, la cui disponibilità costituirebbe 1de - nella prospettiva difensiva- un dato del tutto neutro ed ignorando le ragioni esposte dalla difesa, intese a giustificare la detenzione dei beni sequestrati, ovvero la ricezione degli stessi nell'esercizio di un'attività di commercio ambulante. L'impugnata ordinanza non assolve, inoltre, all'onere dell'indicazione delle necessità giustificative del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, rinvenendosi sul punto assoluta carenza di motivazione. Infatti, il giudice del riesame assume l'adempimento da parte del P.m. dell'onere motivazionale in ordine alle esigenze probatorie sottese al sequestro sebbene le stesse non siano rinvenibili nel decreto censurato che si limita a richiamare i contenuti del verbale di perquisizione e sequestro.
2.2 La violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente ai sensi dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 354 co 2 e 262 c.p.p. giacchè il tenore dell'art. 354 co 2 porta ad escludere l'obbligatorietà del sequestro del corpo di reato, imponendo una valutazione in concreto sull'opportunità di procedervi, "I come denotato dall'espressione se del caso", che esclude ogni automatismo. Nella specie, secondo l'assunto del ricorrente la detenzione di un certo numero di titoli non può essere definita di per sé prova della provenienza illecita ma occorreva motivare la decisione di procedere all'apprensione dei titoli stessi in maniera idonea a congrua, onere non adempiuto dal provvedimento censurato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.Il ricorso proposto è manifestamente infondato.
3.1. Quanto al primo motivo la giurisprudenza di questa Corte è unanime nel rilevare che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. RE e altri, Rv. 267007). -Il sequestro probatorio costituisce, infatti, un mezzo di ricerca della prova che, quando – come nella specie- viene eseguito nella fase genetica del procedimento, non può logicamente presupporre il già avvenuto accertamento dell'esistenza del reato cui potenzialmente inerisce, del quale è dunque sufficiente l'astratta configurabilità, accompagnata dalla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire. Nella specie, il possesso prima facie ingiustificato di numerosi titoli bancari che l'SP deteneva a bordo del veicolo perquisito e presso la sua abitazione è stato ritenuto dal P.m. in sede di convalida e dal giudice del riesame, legittimamente indiziante del delitto 2dei di ricettazione e l'apprensione di detti beni è stata giustificata con la necessità di successivi accertamenti per stabilirne la provenienza e il titolo di detenzione. Osserva la Corte che il Tribunale ha correttamente sindacato le doglianze formulate sia con riguardo all' astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito nella previsione dell'art. 648 c.p. che alla qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti", sulla scorta della verificata ricorrenza di una relazione di immediatezza tra la cosa e la fattispecie penale, essendo preclusi in sede di riesame approfondimenti e valutazioni sul merito della imputazione.
4. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di gravame, logicamente connesso al primo, con il quale il ricorrente revoca in dubbio l'obbligatorietà del sequestro del corpo di reato operato dalla P.G., giacchè l'atto ablatorio resterebbe ancorato ad una valutazione di opportunità, richiamando in proposito l'obbligo di motivazione in ordine alla finalità probatoria concretamente perseguita alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite 28.1.2004 n. 5876. L'orientamento richiamato dal ricorrente è stato ampiamente rimeditato e questa Corte ha reiteratamente affermato che il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa". (Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016, Ciurlino, Rv. 266072; Sez. 2, n. 15801 del 25/03/2015, Bellante, Rv. 263759). Siffatta conclusione muove dal rilievo lessicale che l'art. 253 co 1 c.p.p. ricollega teleologicamente la necessità di accertamento dei fatti solo all'apprensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evocata tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex art. 240 c.p. Alla stregua delle cennate considerazioni la Corte ha, pertanto, ulteriormente precisato che il sequestro del corpo del reato di cui all'art. 253 c. p. p. ha carattere obbligatorio perchè mira a sottrarre all'indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo (Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015, Scarafile, Rv. 265526). Pertanto non è in questa sede censurabile la motivazione del provvedimento impositivo del vincolo reale effettuata con ricorso ad una formula sintetica che richiama la necessità di accertare la provenienza illecita dei beni giacchè la funzione probatoria del sequestro risulta di immediata evidenza alla luce della fattispecie di ricettazione ipotizzata che, a deir fronte di un compendio d'oscura acquisizione, ne legittima l'ablazione per l'indispensabile accertamento della provenienza, legittima o meno. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma ritenuta equa di euro 1500,00, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende Così deciso il 28/10/2016. esidenceIl Presidente Il Consigliere estensore Antonio Prestipino De SantisAnnaHollin DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 DIC. 2016 I Cancellere CANCELLERE Claudia Planelli