Sentenza 15 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di messa alla prova, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che avverso la predetta sentenza possono, invece, essere dedotte, nei limiti del giudizio di legittimità, censure relative, alla fase successiva alla sospensione del procedimento, sia di natura processuale, che per "errores in iudicando").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2020, n. 5245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5245 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2020 |
Testo completo
05245-2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione penale Udienza pubblica del 15/10/2020 Sentenza n. 2046 Registro generale n. 7679/2020 composta da: dott. Mirella Cervadoro presidente dott. Piero Messini D'Agostini dott. Lucia Aielli consigliere rel. dott. Giovanni Ariolli dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 3/12/2019 nei confronti di : IN DE nato a [...] il [...] visti gli atti la sentenza impugnata ed il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Delia Cardia che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Premesso in fatto Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica del 3/12/2019 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di IN DE in ordine al reato di tentata rapina impropria (art. 56, 628 c. 1 e 2 c.p.), perché estinto per esito positivo della messa alla prova, deducendo il vizio di violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.), in quanto, data la pena edittale prevista per il reato contestato, nella forma del tentativo, non era possibile accedere all'istituto e, successivamente, dichiarare estinto il reato. In data 24/8/2020 è pervenuta in cancelleria una memoria difensiva a firma dell'avv. Stefano Gozo, difensore di IN con la quale si chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è basato su motivo manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile . Secondo il chiaro disposto dell'art. 464 quater, comma 7, c.p.p., il Pubblico Ministero è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi del precedente comma 3, decide sulla richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento per messa alla prova. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato restrittivamente detta norma nel senso di escludere la ricorribilità immediata dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione solo con riferimento all'imputato, rilevando come lo stesso sia titolare del ben più ampio potere di rinnovare la richiesta di accesso al rito fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento e che, in ogni caso, una volta emessa la sentenza di primo grado, abbia sempre la possibilità di appellare l'ordinanza congiuntamente alla sentenza, secondo la regola generale fissata dall'art. 586 c.p.p (cfr. Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). Al contrario, il pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice, vagliata preventivamente l'ammissibilità dell'istanza di messa alla prova, dispone la sospensione, è legittimato ad esperire, in via esclusiva, uno specifico strumento di impugnazione ovvero il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 464 quater, comma 7, c.p.p., con il quale può, in primo luogo, sollecitare il sindacato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 168 bis c.p. Anche la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 469 septies c.p.p., dichiara, nell'ambito dello stesso procedimento speciale, che la prova ha avuto esito positivo con conseguente estinzione del reato, per quel che interessa in questa sede, è ricorribile per cassazione, secondo i principi generali fissati dall'art. 111, comma 7, Cost. e dall' art. 568, commi 2 e 3, c.p.p., . 2 E' evidente, però, che la cognizione dei due giudizi di impugnazione azionabili dal pubblico ministero rispettivamente avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464 quater, comma 3, c.p.p., ed avverso la sentenza di cui all'art. 469 septies c.p.p., deve essere necessariamente diversa. Ciò, implica, in primo luogo, che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento non possono essere proposti motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova perché preclusi dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale deve essere proposto il mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza di cui all'art. 464 quater commi 3 e 7, c.p.p.; al contrario, ben potranno essere dedotte, secondo le regole ed í limiti del giudizio di legittimità, censure attinenti alla fase del procedimento successiva all'ordinanza di sospensione sia di natura processuale (si pensi, ad esempio, all'omesso avviso alle parti o alla persona offesa per l'udienza dedicata alla decisione finale ex art. 464 septies comma 1, secondo periodo, c.p.p. ) sia eventuali errores in iudicando. conDeve ribadirsi, dunque, che nel sistema delineato dal legislatore, l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può essere più dedotta la doglianza, oggetto del ricorso in esame, relativa all'originaria insussistenza di uno dei casi previsti dall'art. 168 bis c.p.p. per l'accesso al rito speciale (Sez. 1, n. 41629/2019, Rv. 277138),.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 15/10/2020 Il Consigliere est. Il Presidente Lucia Aielli Mirella Cervadoro Ml ade Aurier fillli DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 FEB. 2021 IL CANCELLIERE A M DIC E R P Claudia PianelTher U Z I O N E 3 ب ن