Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 5244/99 UD. 19.12.2000 0 3433/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLÓ ITALIAN CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE 2a CIVILE Сгол 7056 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere rel. Rep 1134. Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE dal Sig. R.d.c Consigliere per diritti L.3000 Dott. Sergio DEL CORE 9.03.01 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 5244/99 proposto Oggetto: Azione possessoria da e risarcimento danni. BA IA LA, elettivamente domiciliata in 155 1.3000 CANCELLERIA Roma, Via Lavinio n. 31, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Vecchioni che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gian- carlo Demarchi la rappresenta e difende come da procura a 00677350 margine del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORRENTE. UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 OR MA IR ROSA, elettivamente domiciliata in per diritti L. 3002 Roma, Via Barberini n. 86, presso lo studio dell'Avv. Franco IL CANCELLIERE il 2107/00 1 LIRE 1500 Salvucci che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Evasio ANCELLERIA Boggiano la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia del ricorso notificato. CONTRORICORRENTE 0239563 LIRE 1500 e
contro
CANCELLER MA IA CARLA. INTIMATA D233564 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Chiavari n. 95/98 del 11.11.1997 / 19.02.1998. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza Richiesta copia studio del 19.12.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. dal Sig fulvuce per diritti L. 30 Sentiti gli Avv.ti Vincenzo Vecchioni e Franco Salvucci. #!17 SET. 2001- IL CANCELLIERE Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 17.1.1991, DO MA, proprietario della porzione a levante di un cortile insistente su una terraz- za sita sul lato posteriore del fabbricato ubicato in Castiglione €0,52 L.1000 CANCELLERIA Chiavarese via Canzio 71, esponeva che la sorella IR RO MA, proprietaria della residua porzione di tale terraz- za, aveva eretto sul confine un muretto impedendo così il na- AY112517 turale deflusso dell'acqua piovana. Chiedeva, pertanto, al AY112516 Pretore di Sestri Levante, in via possessoria, che venisse ordi- LAY112518 2 nata l'apertura su detto muro di un varco di dimensioni tali da ripristinare l'originario deflusso delle acque. La convenuta, costituitasi, contestava la domanda, affer- mando che il deflusso dell'acqua piovana nella porzione di sua proprietà aveva preso a verificarsi a far data dal momento in cui il fratello aveva rivestito e piastrellato la sua porzione della terrazza sopraelevandola e mutandone l'inclinazione. Deceduto l'attore nel corso del giudizio, subentravano i suoi eredi AR CA MA e AR GE AN. Espletata l'istruttoria anche mediante c.t.u., il Pretore con- dannava la convenuta ad aprire nel muretto un adeguato var- co idoneo a consentire il deflusso delle acque. Con sentenza n. 95/98 del 11.11.1997 / 19.02.1998, il Tri- bunale di Chiavari accoglieva l'appello proposto da IR RO MA e, in riforma della decisione del Pretore di Sestri Levante, rigettava la domanda di AR CA MA e AR GE AN che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava il Tribunale che dalle risultanze processuali era emerso che lo scolo naturale delle acque piovane era stato al- terato dall'intervenuta opera dell'originario attore DO Ca- demarchi che, pavimentando la sua porzione della terrazza, aveva determinato un aumento dello scorrimento delle acque, convogliandole verso la porzione della terrazza della sorella 3 IR MA. Pertanto la costruzione del muretto alto cm. 40, peraltro espressione del potere di recintare il proprio fon- do, non poteva essere considerata come impedimento al de- flusso delle acque perché non sussisteva una preesistente si- tuazione di dislivello con un fondo dominante più elevato ri- spetto ad un fondo servente più basso. Il Tribunale riteneva, quindi, infondata l'invocata tutela possessoria non sussisten- do opere visibili di una servitù di scolo e risultando il deflusso delle acque modificato dall'intervento di DO MA. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR GE AN in base a un solo motivo, al quale IR RO MA ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. L'intimata AR CA MA non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 913 c.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza sotto due profili. In primo luogo per aver ritenuto la servitù di scolo delle ac- que determinata dall'opera dell'uomo, mentre tale servitù risa- lirebbe ab immemorabili, come comproverebbero le risultanze processuali. In secondo luogo per non aver considerato che la terrazza ha sempre avuto un'inclinazione tale da determinare uno 4 scolo naturale delle acque meteoriche sul fondo servente di IR RO MA, avendo i lavori di pavimentazione de- terminato soltanto un aggravamento della servitù, peraltro, già esistente ab immemorabili. Afferma, quindi, la ricorrente che la tutela possessoria avrebbe dovuto essere concessa perché la costruzione del mu- retto aveva totalmente impedito il deflusso delle acque dal fondo più elevato a quello inferiore. Il motivo è infondato perché prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dai giudici di merito i quali hanno escluso l'esistenza di una servitù di scolo ab immemori- bili, ossia che la parte della terrazza di proprietà di DO Ca- demarchi fosse più elevata di quella di proprietà di IR RO MA. Dalla decisione impugnata emerge, infatti, che non esiste- vano opere visibili e permanenti di una servitù di scolo delle acque, né che tra le due porzioni della terrazza vi fosse un preesistente dislivello, sì che l'una parte (fondo dominate) fos- se superiore all'altra (fondo servente), con conseguente sogge- zione di quest'ultima a riceversi le acque per naturale deflus- SO. Risulta, invece, che le due porzioni della terrazza avevano quasi lo stesso livello che però era stato modificato a seguito delle opere effettuate da DO MA, il quale aveva 5 pavimentato e sopraelevato la propria porzione della terrazza, con conseguente deflusso delle acque verso la porzione della terrazza di IR RO MA. Pertanto correttamente la decisione impugnata ha ritenuto che nel caso specifico non era applicabile la norma dell'art. 913 c.c., poiché era intervenuta l'opera dell'uomo a trasforma- re i luoghi, non potendo tale trasformazione considerarsi av- venuta ab immemorabili. Ne consegue che la decisione impugnata si fonda sul pre- supposto ritenuto in fatto che sia stata l'opera dell'uomo a determinare il deflusso delle acque dall'una all'altra parte della terrazza. La censura della ricorrente, secondo cui, invece, il deflusso delle acque dalla sua porzione di terrazza a quella di IR Ro- sa MA aveva luogo naturalmente, si risolve in un tra- visamento del fatto da parte della decisione impugnata, che sotto questo profilo è inammissibile in questa sede. Infatti, va rilevato che il travisamento del fatto non può co- stituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in con- trasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. 11.5.1997 n. 4310; 2.5.1996 n. 4018). 6 Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 320.400, oltre £.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 19 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE RESIDENTE Chaitowns Solchuk IL P hoooo IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 290000 CANCELLERIA 08 MAR 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 9971Roth GIU 2001 rio 4. Regisjcto versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA (lire p. Dirigente Area Dervizi (D.ssa AR Grazia ( FO) Responsabile Servizi A udiziari (Dr. M. RACCICNI) T O G 7