Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 2
L'azione con cui il lavoratore chieda l'accertamento in giudizio dell'invalidità della transazione nel cui ambito egli abbia accettato il licenziamento intimatogli, precedentemente contestato, e rinunciato a tutte le ulteriori pretese derivanti dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione, essendo evidentemente finalizzata all'esercizio dei diritti oggetto della rinuncia, rappresenta inadempimento della transazione stessa e rende conseguentemente configurabile il ricorso da parte del datore di lavoro all'eccezione di inadempimento al fine di sospendere la corresponsione delle rate ancora dovute del corrispettivo pattuito in sede di transazione a favore del lavoratore. (Nella specie il datore di lavoro aveva subordinato il pagamento dell'ultima rata della somma pattuita a favore dei lavoratori interessati alla loro rinuncia all'azione di impugnativa della transazione; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto la legittimità del ricorso all'eccezione di inadempimento, e quindi rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della transazione proposta dai lavoratori, rilevando, in sede di valutazione circa la proporzionalità del comportamento del datore di lavoro, che i lavoratori non potevano in buona fede pretendere la puntuale esecuzione di un contratto di cui essi stessi contestavano la validità al punto di non ritenersene più vincolati).
Sussiste l'ipotesi della transazione novativa, di cui - a norma dell'art. 1976 cod. civ. - non può essere chiesta la risoluzione per inadempimento, solo quando dall'esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, e cioè che dall'atto sorga un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicché l'obbligazione posteriore sostituisca la precedente. (Nella specie, sulla base del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere novativo della transazione - contenuta in una conciliazione giudiziale - con i cui lavoratori, cui era riconosciuta una cospicua somma di denaro, avevano accettato i contestati licenziamenti loro intimati e rinunciato anche alle pretese conseguenti a un precedente licenziamento e derivanti a qualsiasi titolo dai rapporti di lavoro e dalla loro cessazione).
Commentario • 1
- 1. Diffamazione solo se individuazione della vittima certa (Cass. 2135/99)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL NT, NI PP, BI DO, ON NN, PA LI, GA RI, AN MA, RN IA, SE UC IL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO n.14, presso lo studio dell'avvocato NT VALLEBONA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIO FLORINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CASINÒ MUNICIPALE di SANREMO, COMUNE di SANREMO, SGT SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13740/95 proposto da:
COMUNE di SANREMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA n.5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati NT BOREA, SERGIO VOTA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EL NT, NI PP, BI DO, ON NN, PA LI, GA RI, AN MA, RN IA, SE UC IL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO n.14, presso lo studio dell'avvocato NT VALLEBONA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIO FLORINO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CASINÒ MUNICIPALE di SANREMO, SGT SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 14206/95 proposto da:
CASINÒ MUNICIPALE di SANREMO, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.326, presso le studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EL NT, NI PP, BI DO, ON NN, PA LI, GA RI, AN MA, RN IA, SE UC IL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO n.14, presso lo studio dell'avvocato NT VALLEBONA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIO FLORINO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
COMUNE di SANREMO, SGT SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 312/95 del Tribunale di SANREMO, depositata il 22/07/95, R.G.N. 160/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato NT VALLEBONA;
udito l'Avvocato Renato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito ricorso del NÒ (incidentale), in subordine rigetto di tale ricorso e rigetto altro ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 21 aprile 1994 NT LI, US NI, LD BI, NN GI, TI RO, RD DO, IO AN, IA LD ed LI SE, già dipendenti del NÒ municipale di Sanremo, come impiegati addetti al ramo gioco, convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Sanremo il suddetto NÒ, il Comune di Sanremo e la s.p.a. S.G.T.
Riferivano i ricorrenti che erano stati licenziati in tronco nel febbraio 1981 a seguito della instaurazione nei loro confronti di un procedimento penale per peculato ed associazione a delinquere in danno del NÒ, all'epoca in gestione diretta comunale, e che successivamente erano stati reintegrati con sentenza non definitiva del Pretore del luogo del 31 ottobre 1989, poi passata in giudicato, che aveva riservato al prosieguo del giudizio la liquidazione del danno risarcibile. Successivamente il procedimento penale si era concluso con sentenza della Suprema Corte del 16 gennaio 1991, che aveva assolto essi ricorrenti dai delitti di furto (così derubricata l'originaria contestazione di peculato) mentre aveva respinto la richiesta di assoluzione dal reato di associazione per delinquere. A seguito di detta decisione la nuova gestione del NÒ, la s.p.a. S.G.T., in data 17 gennaio 1991 aveva ad essi intimato un nuovo licenziamento in tronco per giusta causa motivato con la condanna definitiva per il delitto di associazione a delinquere. In tale contesto le parti erano pervenute alla determinazione di conciliare le vertenze relative ad entrambi i licenziamenti e, quindi, in data 22 febbraio 1991, davanti al Pretore - nell'ambito della causa proseguita per la liquidazione dei danni a seguito della declaratoria di illegittimità del primo licenziamento - era stata stipulata la conciliazione, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio. Con tale conciliazione le parti rinunciavano agli atti del giudizio, previa accettazione dei licenziamenti ancorché ritenuti ingiustificati, e la gestione del NÒ offriva, da parte sua, a titolo risarcitorio a ciascun dipendente la complessiva somma di lire 585.000.000 da corrispondersi in cinque rate. Intanto, però, la Corte d'Appello di Genova con sentenza del 16 dicembre 1991 aveva accolto il ricorso per revisione proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.p. e, revocando le condanne per associazione a delinquere, aveva mandato assolti i dipendenti anche per tale imputazione. A seguito di tale pronunzia essi ricorrenti avevano presentato in data 21 luglio 1992 al Pretore nuovi ricorsi intesi a rimuovere gli effetti transattivi di cui alla conciliazione giudiziale, previa dichiarazione di nullità per vizio genetico della causa ovvero previa risoluzione per vizio di presupposizione, stante la comune erronea convinzione della irrevocabilità della condanna penale. A seguito di tale condotta il NÒ aveva, a sua volta, sospeso il pagamento dell'ultimo rateo pattuito nella transazione e ne aveva fatto offerta reale condizionata alla rinunzia dei ricorrenti all'azione di nullità o risoluzione della conciliazione. Essi ricorrenti avevano rifiutato tale offerta ed anzi avevano diffidato, senza alcun esito, il NÒ ad adempiere.
Sulla base delle esposte circostanze, i ricorrenti richiedevano, quindi, al Pretore in un nuovo e diverso giudizio di pronunziare la risoluzione ( di diritto o per inadempimento del NÒ ) delle transazioni sottese ai verbali di conciliazione, con conseguente revoca delle ordinanze di estinzione e prosecuzione dei giudizi relativi alla liquidazione dei danni derivanti dalla declaratoria di illegittimità del primo licenziamento;
chiedevano altresì di dichiarare la illegittimità del secondo licenziamento, loro intimato in data 17 gennaio 1991, in quanto privo di giusta causa o di giustificato motivo, con conseguente condanna dei convenuti a reintegrarli nel posto di lavoro ed a risarcire i danni subiti. Mentre il Comune e la S.G.T. rimanevano contumaci, si costituiva il NÒ municipale di Sanremo, che evidenziava come il carattere novativo della transazione ne impedisse la risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. e come la semplice richiesta di attenersi agli accordi conciliativi, formulata in sede di pagamento dell'ultimo rateo della somma pattuita, non valesse a configurare alcun inadempimento.
Il Pretore di Sanremo con sentenza del 12 dicembre 1994, ritenendo inadempiente il NÒ in ragione del mancato versamento del rateo, dichiarava la risoluzione delle transazioni contenute negli accordi conciliativi e revocava le relative ordinanze di estinzione, disponendo la prosecuzione dei giudizi di liquidazione dei danni conseguenti alla declaratoria di illegittimità del primo licenziamento;
dichiarava altresì la illegittimità del secondo licenziamento, ordinando la reintegra dei ricorrenti e riservando a separato giudizio la liquidazione dei danni.
Avverso tale decisione proponeva appello il NÒ municipale nella gestione Commissariale. Si costituivano in giudizio i dipendenti della Casa di gioco che resistevano all'appello e lamentavano con gravame incidentale la parziale compensazione delle spese effettuata dal primo giudice. Si costituiva anche il Comune di Sanremo, che spiegava anche esso appello incidentale deducendo la propria carenza di legittimazione passiva stante l'autonoma soggettività dell'ente NÒ municipale di Sanremo.
Il Tribunale di Sanremo con sentenza del 22 luglio 1995 disattendeva preventivamente le istanze dell'appellante di litispendenza e di inammissibilità della domanda ex art. 2113 c.c. nonché di improponibilità della stessa ex art. 1976 c.c. per il carattere novativo delle transazioni. Accoglieva nel merito limpugnazione ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava le domande dei dipendenti.
Rigettava infine gli appelli incidentali e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale osservava - per la parte che ancora rileva in questa sede di legittimità - che la proposizione da parte dei dipendenti, dopo la revoca della condanna per il reato di associazione per delinquere, dell'azione di nullità, o comunque di inefficacia, degli accordi conciliativi intervenuti in ordine ai due licenziamenti intimati ad essi dal NÒ di Sanremo aveva integrato una ipotesi di mancato adempimento alla specifica obbligazione assunta in sede transattiva di rinunciare ad ogni pretesa anche futura derivante dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione. La condotta del NÒ di corrispondere l'ultimo rateo del pattuito risarcimento tramite offerta reale subordinata alla preventiva sottoscrizione da parte dei dipendenti di una dichiarazione comportante una completa rinuncia alle vertenze in atto configurava, pertanto, un atto pienamente legittimo ex art. 1460 c.c. Ricordavano a tal proposito i giudici d'appello che i dipendenti attraverso la sottoscrizione dei verbali di conciliazione del 22 febbraio 1991, a fronte dell'accettazione degli importi che il NÒ offriva di corrispondere, avevano dichiarato di non avere più nulla a pretendere dal NÒ, dal Comune e dalla S.G.T. in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione ed avevano rinunciato "ad ogni ulteriore pretesa dedotta e/o deducibile" nei confronti dei medesimi che potesse "trovare origine fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio anche ai sensi dell'art. 2116 c.c. nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione".
Avverso la decisione del Tribunale di Sanremo i dipendenti in epigrafe propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono distintamente il NÒ municipale, in persona del Commissario prefettizio, ed il Comune di Sanremo, che propongono altresì ricorsi incidentali, deducendo rispettivamente due ed un motivo, cui i ricorrenti principali resistono a loro volta con controricorsi.
I lavoratori ricorrenti ed il NÒ hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso principale e di quelli incidentali, perché avanzati tutti avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso i dipendenti in epigrafe denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1253, 1362, 1418, 1460 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Sostengono in particolare che il Tribunale ha errato nel ritenere giustificato il comportamento inadempiente del NÒ in forza dell'avvenuta proposizione dell'azione di nullità ed inefficacia della conciliazione. Ed invero essi ricorrenti hanno spiegato una domanda, che non poteva in alcun modo ritenersi preclusa dall'avvenuta conciliazione in quanto si presentava ben distinta dalla diversa azione, mai proposta, diretta invece a far valere le pretese rinunziate in sede conciliativa ed attinenti tutte al rapporto di lavoro pregresso ed agli effettuati licenziamenti. Solo l'agire per tali pretese avrebbe configurato un inadempimento degli impegni transattivi, che in realtà non si era però verificato essendosi essi dipendenti limitati a richiedere la rimozione degli effetti della transazione, spiegando l'azione di nullità, non suscettibile di rinunzia "ex ante", e di inefficacia dell'accordo, anche essa non suscettibile di alcuna preclusione.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Deducono al riguardo che anche qualora si intendesse configurare un inadempimento dei lavoratori, ugualmente il Tribunale avrebbe errato per avere considerato legittima l'eccezione datoriale di inadempimento in difetto di qualunque valutazione circa la sussistenza dei requisiti delle buona fede e dell'equivalenza fra le due prestazioni. Come pure era stato dedotto in sede di merito, il rifiuto di corrispondere l'ultimo rateo aveva interessato un credito di natura alimentare, sostitutivo di retribuzioni pregresse e mancati redditi, ed il pagamento di tale rateo non avrebbe in alcun modo turbato l'equilibrio contrattuale fra le parti trattandosi di un pagamento che l'azienda avrebbe dovuto eseguire in ogni caso, e cioè a titolo di esecuzione degli accordi, in caso di rigetto della domanda di nullità ed inefficacia dell'accordo transattivo, ovvero a titolo di acconto sui maggiori importi dovuti in relazione al pregresso rapporto lavorativo e agli effettuati licenziamenti in caso di accoglimento della domanda.
3. Ambedue i motivi, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra esse connesse sul piano logico-giuridico, vanno rigettati perché privi di fondamento.
Va premesso che il Tribunale di Sanremo, con una motivazione corretta sul piano giuridico ed improntata ad un ineccepibile iter logico - e pertanto non sindacabile in questa sede di legittimità - ha ritenuto che la transazione intervenuta tra il NÒ ed i lavoratori non avesse carattere novativo atteso che i rapporti di lavoro dedotti in giudizio (risoluzione di essi da parte del datore di lavoro, contestazione della legittimità di tale risoluzione da parte, invece, dei dipendenti con conseguente domanda di risarcimento danni e di salari non percepiti) non erano mutati ne' per il titolo ne' per l'oggetto, ma erano stati diversamente disciplinati. Da qui l'inapplicabilità nella fattispecie in esame del disposto dell'art. 1976 c.c. con la conseguente proponibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento.
Come detto, l'assunto del Tribunale si presenta giuridicamente corretto, avendo questa Corte statuito più volte che sussiste ldi transazione novativa solo quando dall'esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, cioè che dalla transazione sorga una obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente sicché l'obbligazione posteriore sostituisca la precedente. La stessa Corte ha altresì precisato che, ai fini di accertare in concreto l'esistenza di una transazione novativa, l'esame delle intenzioni delle parti e delle clausole contrattuali rientra nell'apprezzamento insindacabile del giudice del merito (cfr. in tali sensi : Cass. 5 marzo 1986 n. 1400;
Cass. 27 marzo 1979 n. 1779; Cass. 18 dicembre 1964 n. 2881). Sotto altro versante va anche evidenziato come le rinunzie e transazioni, non impugnabili ex art. 2113 c.c., sono soggette alle normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti (cfr. al riguardo: Cass. 6 marzo 1984 n. 1552; Cass. 11 marzo 1970 n. 631). Quanto sinora detto non può però importare l'accoglimento delle domande dei lavoratori.
Ed invero, quanto richiesto dalla Casa di gioco alle controparti all'atto dell'offerta dell'ultimo rateo della somma convenuta nell'atto transattivo non era altro che la conferma degli impegni assunti in sede giudiziale dai lavoratori attraverso la sottoscrizione delle transazioni, impegni che riguardavano, appunto, l'accettazione dei licenziamenti e la rinuncia a qualsiasi conseguenziale pretesa. Nè per andare in contrario avviso vale addurre l'inconfigurabilità di un inadempimento da parte dei lavoratori, legittimante come tale il rifiuto dell'integrale pagamento da parte della Casa di gioco. Ed invero, attraverso le summenzionate transazioni del 21 febbraio 1991, a fronte dell'accettazione degli importi offerti dal NÒ di Sanremo, i lavoratori avevano rinunciato "ad ogni ulteriore pretesa dedotta e/o deducibile", nei confronti della Casa di gioco, del Comune di Sanremo e della SGT che potesse in alcun modo trovare origine o fondamento "a qualsiasi titolo, contrattuale e risarcitorio anche ai sensi dell'art. 2116 c.c. nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione".
In tale contesto non può, dunque, mettersi in dubbio che l'impugnativa spiegata contro le intervenute transazioni, in quanto sicuramente strumentale alla rivendicazione delle pretese scaturenti dal cessato rapporto lavorativo, si pone come un vero e proprio inadempimento agli impegni contrattualmente assunti dagli stessi lavoratori. Condotta questa legittimante - alla stregua della sinallagmaticità del contratto intervenuto tra le parti - il successivo comportamento del NÒ di Sanremo, che i lavoratori erroneamente denunziano come inadempiente.
4. Priva di fondamento risulta anche la censura con la quale i ricorrenti principali lamentano la mancanza di una corretta valutazione da parte del giudice d'appello delle rispettive condotte delle parti contrattuali, sostenendo in particolare che il Tribunale non ha fornito alcun giudizio in relazione al requisito della buona fede nel comportamento tenuto dal NÒ.
Questa Corte ha statuito che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitano inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di inadempimento, giustificando la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente, il giudice di merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi adempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum" ( cfr. in tali sensi Cass. 30 gennaio 1995 n. 1077, cui "adde", per lo stesso indirizzo, Cass. 8 maggio 1996 n. 4260; Cass. 27 febbraio 1996 n. 1537). Una siffatta valutazione, riservata al giudice di merito, costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivata (cfr.,"ex plurimis": Cass. 22 aprile 1980 n. 2594; Cass. 6 giugno 1973 n. 1624;
Cass. 11 aprile 1972 n. 1120; Cass. 8 febbraio 1972 n. 315). Alla luce degli enunciati principi, la sentenza impugnata non merita la censura che le è stata mossa.
I giudici d'appello - con motivazione ancora una volta congrua e corretta sul piano logico-giuridico, e pertanto non sindacabile in sede di legittimità - hanno osservato che i dipendenti della casa di gioco con l'impugnare gli atti conciliativi sottoscritti in sede giudiziale si erano resi inadempienti agli obblighi con essi assunti stante la loro rinuncia ad ogni pretesa, che potesse in qualche modo scaturire dal loro pregresso rapporto di lavoro. Tale condotta legittimava quindi il NÒ al rifiuto della propria prestazione al fine di impedire uno squilibrio sostanziale tra gli interessi in gioco ed al fine di evitare alla parte non inadempiente il pregiudizio derivante dal fatto di adempiere senza ottenere in cambio quanto contrattualmente dovutogli. Nè può addursi, come hanno fatto i ricorrenti principali, che nel caso di specie detto squilibrio non poteva in alcun caso configurarsi perché il pagamento dell'ultima rata dell'obbligazione pecuniaria assunta dal NÒ non avrebbe in nessun caso importato per lo stesso NÒ alcun danno. L'insostenibilità di un tale assunto risulta evidente solo che si consideri che se l'impugnativa delle transazioni avesse sortito un effetto positivo, sarebbe venuto meno qualsiasi obbligo di adempimento da parte del NÒ degli obblighi assunti con dette transazioni, sicché l'avvenuto e preventivo pagamento avrebbe concretizzato un danno attuale ed immediato, di cui non è lecito metter in dubbio l'esistenza sulla base di possibili crediti scaturenti dal rapporto lavorativo, che abbisognavano comunque, sia per il loro riconoscimento che per la loro entità, dell'esaurirsi di altro distinto giudizio. Nè sotto un diverso versante può addebitarsi al giudice di merito una omissione nella valutazione della natura delle condotte tenute dalle parti per quanto attiene alla interdipendenza ed alla proporzionalità degli inadempimenti nonché alla loro colpevolezza. Ed invero, il Tribunale ha sottolineato come la pretesa avanzata in giudizio dai lavoratori non potesse trovare alcun fondamento perché non si comprendeva "a quale titolo i dipendenti della casa da gioco potessero in buona fede pretendere dal NÒ di Sanremo la puntuale esecuzione di un contratto del quale essi stessi contestavano la validità al punto di non ritenersene più vincolati".
5. il rigetto del ricorso principale importa l'assorbimento di quello incidentale del NÒ municipale di Sanremo posto in via condizionata, con il quale il suddetto NÒ ha lamentato omessa motivazione da parte della sentenza impugnata della irrevocabilità delle ordinanze di estinzione del processo ( il Pretore di Sanremo nel febbraio 1991 aveva disposto l'estinzione dei processi con nove separate ordinanze ex art. 306 c.p.c., ordinanze che potevano essere revocate solo dal giudice che le aveva emesse e non invece da altro giudice, come avevano chiesto ed ottenuto i lavoratori in primo grado), e con il quale ha altresì lamentato che il Tribunale non ha attribuito alcuna rilevanza, nel definire la natura della intervenuta transazione, al "nomen iuris" dato dalle parti al contratto stesso, così violando il disposto dell'art. 1362 c.c.
5. Va dichiarato, invece, inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Sanremo con il quale è stata lamentata l'omessa pronunzia sulla domanda diretta a far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che per costante giurisprudenza il vizio di omessa pronunzia correlato alla violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (cfr. in questi termini : Cass. 15 maggio 1996 n. 4498; Cass. 29 marzo 1995 n. 3693; Cass. 3 giugno 1991 n. 6248; Cass. 6 novembre 1981 n. 5865).
6. I ricorrenti principali, essendo rimasti soccombenti, vanno condannati al pagamento in solido delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo. Ricorrono, invece, giusti motivi per compensare le spese tra i suddetti ricorrenti ed il Comune di Sanremo.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale del NÒ e dichiara inammissibile quello incidentale del Comune di Sanremo. Condanna i ricorrenti principali al pagamento in solido a favore del NÒ municipale di Sanremo delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 118.300, oltre lire 9.000.000 (nove milioni) per onorari difensivi. Compensa le spese tra i ricorrenti principali ed il Comune di Sanremo. Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 Gennaio 1999