Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 710
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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L'azione con cui il lavoratore chieda l'accertamento in giudizio dell'invalidità della transazione nel cui ambito egli abbia accettato il licenziamento intimatogli, precedentemente contestato, e rinunciato a tutte le ulteriori pretese derivanti dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione, essendo evidentemente finalizzata all'esercizio dei diritti oggetto della rinuncia, rappresenta inadempimento della transazione stessa e rende conseguentemente configurabile il ricorso da parte del datore di lavoro all'eccezione di inadempimento al fine di sospendere la corresponsione delle rate ancora dovute del corrispettivo pattuito in sede di transazione a favore del lavoratore. (Nella specie il datore di lavoro aveva subordinato il pagamento dell'ultima rata della somma pattuita a favore dei lavoratori interessati alla loro rinuncia all'azione di impugnativa della transazione; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto la legittimità del ricorso all'eccezione di inadempimento, e quindi rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della transazione proposta dai lavoratori, rilevando, in sede di valutazione circa la proporzionalità del comportamento del datore di lavoro, che i lavoratori non potevano in buona fede pretendere la puntuale esecuzione di un contratto di cui essi stessi contestavano la validità al punto di non ritenersene più vincolati).

Sussiste l'ipotesi della transazione novativa, di cui - a norma dell'art. 1976 cod. civ. - non può essere chiesta la risoluzione per inadempimento, solo quando dall'esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, e cioè che dall'atto sorga un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicché l'obbligazione posteriore sostituisca la precedente. (Nella specie, sulla base del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere novativo della transazione - contenuta in una conciliazione giudiziale - con i cui lavoratori, cui era riconosciuta una cospicua somma di denaro, avevano accettato i contestati licenziamenti loro intimati e rinunciato anche alle pretese conseguenti a un precedente licenziamento e derivanti a qualsiasi titolo dai rapporti di lavoro e dalla loro cessazione).

Commentario1

  • 1Diffamazione solo se individuazione della vittima certa (Cass. 2135/99)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 710
Data del deposito : 26 gennaio 1999

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