Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, sussiste il dovere del giudice di appello di decidere sull'impugnazione in ordine ai capi relativi agli interessi civili quando la causa estintiva sia stata giudicata preesistente alla sentenza di primo grado solo in virtù di una diversa valutazione discrezionale dello stesso giudice dell'impugnazione. (Nella fattispecie la Corte di appello, dopo aver ritenuto, in riforma della sentenza di primo grado, le circostanze aggravanti prevalenti sulle attenuanti così da determinare la prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, ha legittimamente provveduto comunque ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Estinzione del reato per prescrizione: si revocano anche le statuizioni civiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2007, n. 21569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21569 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 16/01/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 17
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 34151/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT NC, N. IL 22/03/1924;
avverso SENTENZA del 04/06/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DE SALVO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Prebini, in sostituzione dell'Avv. Longo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
IN AN è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo perché, quale responsabile del settore tecnico e della centrale termica dell'ospedale civile di Padova, aveva consentito che ER FA e LA IA, conduttori di generatori a vapore presso detta centrale, partecipassero ai lavori di manutenzione, previa scoibentazione di materiali contenenti amianto, senza averli dotati di misure individuali di protezione, di guisa che i due lavoratori, a causa della trentennale esposizione in quell'ambiente inquinato, avevano contratto delle malattie professionali (carcinoma polmonare il ER FA, mesotelioma pleurico il LA G.) dalle quali era derivata la morte avvenuta il 30.5.88 per il ER FA ed il 17.3.95 per il LA G.. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 26.2.03, ha affermato la responsabilità dell'imputato, limitatamente alla morte di LA IA, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello l'imputato, che ha svolto diversi motivi di doglianza, e le parti civili, LA CH, LA ER, LA LA, LA NT e OL VI AR, che hanno lamentato la mancata concessione di una provvisionale. Con sentenza del 4 giugno 2004, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta, secondo l'accordo raggiunto tra le parti, ex art. 599 c.p.p., la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull'aggravante contestata, ha dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputato, essendo il reato ascritto estinto per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado ed ha liquidato alle parti civili, a titolo di provvisionale, la somma complessiva di 50.000,00 Euro. A tale decisione la Corte territoriale è pervenuta dopo avere esaminato, dichiarando di condividerle totalmente, le argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione di condanna, ed avere spiegato le ragioni per le quali doveva, nel caso di specie, ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 578 c.p.p. in tema di effetti civili della sentenza dichiarativa della estinzione del reato per amnistia o prescrizione, attesa la presenza, nel caso di specie, dei relativi presupposti rappresentati dall'esistenza di una sentenza di condanna intervenuta nel precedente grado di giudizio e dalla proposizione di rituale impugnazione. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore del IN che, con unico motivo, deduce erronea applicazione di norme processuali, specificamente, dell'art. 578 c.p.p.. Premesso che, in conseguenza dell'affermata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice, sulla ritenuta aggravante, il reato contestato doveva ritenersi prescritto dopo sette anni e sei mesi dal momento consumativo (17.3.95), e dunque ancor prima dell'emissione della sentenza di primo grado (26.2.03), il ricorrente deduce l'inapplicabilità dell'art. 578 c.p.p. in vista dell'assenza dei relativi presupposti applicativi, in particolare, di quello rappresentato dalla presenza di una sentenza di condanna validamente emessa in esito al giudizio di primo grado. Sostiene il ricorrente che la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto richiede che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice del precedente grado di giudizio;
viceversa, allorché la causa di estinzione preesista a detta sentenza ed il giudice non l'abbia, erroneamente, dichiarata, vengono a mancare i presupposti di operatività della citata norma, poiché gli effetti della sentenza del successivo grado di giudizio devono essere riportati al momento in cui è stata emessa la precedente decisione. In conseguenza, nel caso di specie, la Corte territoriale, dichiarato estinto il reato per prescrizione, avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalle parti civili. Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è infondato.
In realtà, pur prescindendo dalla legittimità della declaratoria di prescrizione del reato conseguente al riconoscimento, in sede di patteggiamento in appello, della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (Cass. n. 23231/05), deve osservarsi che se è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora essa preesista a quest'ultima e il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 c.p.p., è anche vero che l'inoperatività della citata norma consegue alla preesistenza della causa estintiva ed alla sua mancata rilevazione per errore del giudice (Cass. n. 6881/95), non anche, come nel caso di specie, alla sopravveniente e diversa, rispetto a quella del giudice di primo grado, valutazione discrezionale del giudice di appello. Nel caso di specie, intervenuta, in esito al giudizio di primo grado, l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestato, seguita dalla condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, legittimamente la Corte territoriale ha statuito anche in ordine agli interessi civili, posto che la declaratoria di prescrizione è conseguita non ad una mancata rilevazione del giudice di primo grado di una causa estintiva oggettivamente già esistente, bensì solo ad una diversa valutazione dei fatti da parte del giudice dell'impugnazione che ha ritenuto la prevalenza, sull'aggravante contestata, delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice.
Il ricorso deve essere, in conseguenza, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007