Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2007, n. 21569
CASS
Sentenza 16 gennaio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, sussiste il dovere del giudice di appello di decidere sull'impugnazione in ordine ai capi relativi agli interessi civili quando la causa estintiva sia stata giudicata preesistente alla sentenza di primo grado solo in virtù di una diversa valutazione discrezionale dello stesso giudice dell'impugnazione. (Nella fattispecie la Corte di appello, dopo aver ritenuto, in riforma della sentenza di primo grado, le circostanze aggravanti prevalenti sulle attenuanti così da determinare la prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, ha legittimamente provveduto comunque ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Estinzione del reato per prescrizione: si revocano anche le statuizioni civili
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2007, n. 21569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21569
Data del deposito : 16 gennaio 2007

Testo completo