Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2003, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
02 785 /03REPUB CA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARI CONDIZIONATI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente R.G.N. 17975/00 Dott. Mario SPADONE Consigliere 20406/00 Dott. Antonino ELEFANTE Cron. 6317 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere Rep. 792 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere- Ud. 03/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: + REVOCAZIONE Rilasciata copla legale UR IN, domiciliata in ROMA, presso lo AMCUsedal Sig. studio dell'avvocato ANTONELLA MASTROCOLA, difesa per diritti € 7.23 il to dall'avvocato DOMENICO MANCUSO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
TO IA, TO IA, TO ZI, domiciliate in ROMA presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, difese dall'avvocato ARTURO DE FELICE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
--- - 2002 nonchè contro 1281 OR TO;
-1- intimato e sul 2° ricorso n° 20406/00 proposto da: ---- OR TO, domiciliato in ROMA presso la canelleria della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANNA TERESA ARNONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TO IA, TO ZI, TO IA, domiciliate in ROMA presso la Cancelleria della CORTE di dall'avvocato ARTURO DE FELICE, CASSAZIONE difese giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
UR IN;
- intimata avverso la sentenza n. 317/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 02/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Domenico MANCUSO, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 17975/00 ed il rigetto dell'altro; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
inammissibile o in subordine rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 7.11.1983 RO NA convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno TO AR, TO MA, TO AM ed il marito di costei IA Luigi esponendo che le TO, con atto del 10.4.1975 si erano impegnate e trasferirle un fondo rustico sito in Scala ed un locale a piano terra di cui erano proprietarie iure hereditatis ciascuna per 4/21, e, complessivamente, per 12/21 ove e se avessero conseguito la proprietà dei restanti 9/21 a seguito di vittorioso esperimento del retratto successorio nei confronti di tal ER IC che se ne era reso acquirente da altri coeredi in violazione dell'art. 732 c.c.. La condizione predetta si era verificata dopo che la sola TO AM aveva acquisito la proprietà dei 9/21 a seguito di atto di transazione di un giudizio da lei iniziato contro il ER. Le TO ed il IA ( costui per il caso che i beni acquisiti dalla moglie fossero ritenuti ricadenti nella comunione tra coniugi) erano stati convenuti in giudizio al fine di ottenere la pronuncia costitutiva di cui all'art. 2932 C.C. non avendo i convenuti inteso addivenire spontaneamente al rogito.. Nel giudizio di primo grado interveniva RG NI, marito della RO NA, il quale si dichiarava “ custode " delle somme recate da libretti di deposito al portatore, intestati, nell'interesse delle TO, all'Avv. Gambardella che ne aveva il a seguito dellapossesso e che glieli aveva consegnati contestazione di un indebito prelievo. L'interventore contestava le addotte modalità di svolgimento dei fatti in punto di versamenti e prelievi sui depositi bancari. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti delle sole sorelle TO, disponendo il trasferimento dei beni previo pagamento da parte di costoro del residuo prezzo pattuito di L. 12.000.000. Le TO impugnavano la sentenza e la RO proponeva appello incidentale inteso alla riforma delle sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 13.7 - 2.9.99 considerava: a) che, per due delle tre quotiste, la domanda di retratto, collettivamente esercitata, era stata ritenuta improponibile per rinunzia tacita e che era stata ritenuta inammissibile quella della TO AM, la quale, poi, aveva esercitato vittoriosamente una nuova autonoma azione divenendo proprietaria dei 9/21 acquistati dal ER;
b) che tale situazione era radicalmente diversa da quella contemplata nella condizione;
c) che, infatti, la TO AM era divenuta titolare del 13/12 ( 4/12+9/12) ed aveva assunto una posizione predominante nella comunione sla per il più ampio diritto acquisito che per i maggiori oneri rispetto a quelli previsti;
d) che, in definitiva, tale evenienza, nuova e diversa da quella di ritenere come contemplata nel contratto, non consentiva verificatasi la condizione sospensiva apposta al preliminare nella quale era, invece, contemplata la eventualità che le promittenti venditrici avessero pari oneri e diritti, soprattutto con riguardo al prezzo da conseguire, per complessivi 12 milioni di cui 10 già versati che, nel caso verificatosi di esercizio vittorioso del retratto da parte di una sola della promettenti, avrebbe avuto un irrazionale suddivisione;
e) che la TO AM, al momento della conclusone del preliminare, non poteva essersi prefigurata una tale evenienza (maggiori oneri senza un corrispondente maggior vantaggio economico); f) che, in definitiva, la condizione non poteva ritenersi operante, in una situazione economica e giuridica radicalmente diversa (concentrazione del retratto in capo ad uno solo dei promettenti) rispetto all'assetto degli interessi previsto nel contratto;
g) che, a fronte dalla situazione creatasi, doveva considerarsi piuttosto venuta in essere la condizione risolutiva che prevedeva il mancato conseguimento da parte delle promettenti venditrici delle quote di spettanza del ER IC;
h) quanto alla posizione dell'interventore RG NI, marito della RO, la Corte ha osservato che costui era divenuto possessore dei libretti in circostanze poco chiare e che, in ogni caso, la RO non era debitrice di alcunché nei confronti delle TO, per cui, doveva essere disposto che detti libretti al portatore, consegnati dal RG e custoditi nella cassaforte del Tribunale, fossero, al passaggio in giudicato della sentenza, restituiti al RG medesimo. La Corte di Appello, dunque, per quel che in questa sede rileva, ha rigettato la domanda di trasferimento dei beni ex art. 2932 C.C. ed ha dichiarato inammissibile, siccome nuova, la domanda appellanti di risoluzione del contratto;
haproposta dalle rigettato l'appello incidentale;
ha disposto, nei sensi sopra indicati, la restituzione dei libretti ed ha condannato la RO ed il RG alle spese (in ragione rispettivamente di 8/10 e 2/10) ritenendoli totalmente soccombenti. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione RO NA con unico motivo articolato in più censure. Resistono con controricorso TO AR, MA ed AM nonché RG NI che propone anche ricorso incidentale basato su un unico, articolato motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti a norma dell'art.335 c.p.c.. Nell'unico motivo RO NA deduce violazione di legge ( artt. 115, 116, 345 c.p.c.; 2932, 1314, 1316, 1317, 1292 e segg. c.c.; 1351, 1353 e segg. c.c.; 1362 e 1371 c.c.; 1470, 1478, 1480 c.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su omesso esame di prove e punti decisivi della controversia;
documenti decisivi. impugnata sulla base La ricorrente critica la sentenza dell'assunto che la condizione si era verificata per essere le promittenti venditrici divenute proprietarie esclusive degli immobili promessi in vendita;
che tale conclusione era indotta da circostanze di fatto indebitamente tralasciate dalla Corte, la quale, per altro verso ed illogicamente, si era lasciata fuorviare da considerazioni irrilevanti, inconferenti e contrarie agli atti processuali, come quelle sulla ripartizione del prezzo e sulla posizione del RG NI. La ricorrente censura, infine, la statuizione sulle spese di cui era stata negata la compensazione, anche parziale, sulle base di considerazioni che stravolgevano la realtà processuale. Nel suo ricorso incidentale il RG denuncia le stesse violazioni di legge e vizi di motivazione già enunciati nella rubricazione del motivo di ricorso della RO, assumendosi estraneo alle vicende delle parti in causa e sostenendo che, non essendo egli né titolare dei libretti né creditore di alcuna somma, illogicamente stata disposta la restituzione degli stessi in suo favore e era comprendere le ragioni cuiper era stato che non dato era condannato (in parte) alle spese pur essendo egli intervenuto in causa al solo fine di depositare i libretti in suo possesso. Il ricorso principale non merita accoglimento. Non vi è dubbio, ad avviso del Collegio, che in materia di individuazione della volontà contrattuale, sial dapprima la interpretazione della condizione apporta dalle parti al contratto che poi) l'accertamento e la valutazione circa la coincidenza o meno dell'evento (futuro ed incerto) verificatosi con quello dedotto in condizione, costituiscano quaestiones facti in ordine alle quali il potere di indagine è riservato esclusivamente al giudice di merito tenuto a pervenire alle sue conclusioni 1 che tenga conto della diverse attraverso una motivazione prospettazioni delle parti ma che, ove sia sufficientemente chiara suo iter esplicativo, può ricevere censure unicamente sotto nel il profilo della congruità e della coerenza logica tra le varie proposizioni. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto che l'assetto del preliminare, sia sotto il profilo oggettivo che per il profilo della compagine (soggettiva tra i vari soggetti obbligati, si sia modificato rispetto a quanto dalle parti effettivamente voluto in termini di condizione, vuoi sospensiva (dell'obbligo di stipulare di conseguenza, risolutiva del vincolo per il definitivo) che, essere l'evento verificatosi la sola TO AM si era resa - proprietaria dei 13/21 del bene (oltre la metà) a fronte dei 4/21 delle sorelle diverso da quello dedotto nella condizione in cui si era previsto che le sorelle diventassero proprietarie ciascuna di quote eguali (7/21, corrispondenti ad 1/3) dei beni oggetto del contratto. Ebbene, l'iter logico seguito dalla Corte di Appello, che non può dirsi affetto da aporie né da contraddizioni palesi ed ha una propria logica intrinseca, non viene adeguatamente censurato dalla ricorrente poiché il motivo proposto non investe l'argomentare logico dei giudici di merito circa la soluzione data alle due questioni suddette (contenuto della condizione e (non ) coincidenza dell'evento verificatosi con quello dedotto) ma oppone alle conclusioni della Corte di Appello un Anvincimenta ہے contrario che, se anche dotato di una propria logica, non inficia, ragionamento dei giudici per ciò lasolo, correttezza del salernitani. non vi è, nel motivo, una Per quanto concerne la solidarietà, specifica censura sulla violazione delle relative norme. In ogni caso il vincolo a prestare il consenso solidalmente assunto dalle germane TO non è stato posto in discussione dalla Corte la cui intervenuta alterazione ratio decidendi è stata ispirata dalla delle quote delle singole della (presupposta) eguaglianza obbligate, e, quindi dei rapporti interni tra le stesse. dal modificarsi La censura sul regolamento delle spese formulata dalla ricorrente è palesemente inammissibile posto che la Corte di Appello le ha fatte seguire, per entrambi i gradi, alla soccombenza della RO che di duole allegando non meglio individuato e si tanto un presunto stravolgimento della realtà processuale. Il ricorso incidentale del RG, cheprima infondato, va dichiarato inammissibile poiché dalla semplice lettura di esso si rivela immediatamente la mancanza dei requisiti formali di cui all'art. 366 c.p.c. e, segnatamente, di quelli sub 3) e sub 4) c. 1, atteso che il ricorso non contiene la esposizione dei fatti di causa né motivi pertinenti all'iter logico valutativo della sentenza nella parte che concerne il RG. Le spese, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico dei ricorrenti principali in solido.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale; condanna i ricorrenti principali in solido alle spese che liquida in complessivi euro 1130,00 di cui euro 900 (novecento) per onorario in favore di TO AR, MA e AM e, in eguale misura, in favore di RG NI. Così deciso in Roma addì 3 ottobre 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Spalare IL CANCELLIERE 01 TalaricoTolezia DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 24 FEB. 2003 TL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 43735 € 160, 2011 11 27/05/2013 serię al IL FUNZIONARIO