Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 A 9 E 2 1 R R / . T 4 A N S / I 6 N - G 2 I B . E L . P .R R I L P L . C A A D S D I . L 0 4 8 8 3 / 0 1 PUBBLICA ITALIANA B E D 1 E A D T T I N S 1 A E N 3 I S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 1 E R S . I E N A T SAZ A CORTI A Oggetto M Professioni sanitarie SEZIONE TERZA CIVILE Procedimento disciplinare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11711/00 FAVARADott. Ugo Presidente - Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Cron. 10464 Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - - Ud.16/01/01 Dott. Alfonso Rel. Consigliere - AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell'avvocato MARIA CARLA VECCHI, difeso dall'avvocato ANDREA VERNAZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
-
contro
COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROVINCIA DI GENOVA, MINISTERO DELLA SANITA', PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE GENOVA;
2001 intimati - 60 avverso la decisione n. 30/00 della Commissione 1 Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 21/2/2000, depositata il 06/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfonso udienza del 16/01/01 dal AMATUCCI;
udito l'Avvocato ENRICO ZICAVO (per Avv. A. VERNAZZA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decisione n. 30 del 2000, depositata in data 6.4.2000, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha dichiarato irricevibile il ri- corso del dott. NO ES avverso la deliberazio- ne di sospensione dall'esercizio della professione per un mese, adottata dall'Ordine della provincia di Genova in data 8.6.1998. Ha rilevato la Commissione che non erano state ef- fettuate le prescritte notifiche all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, al Ministro della Sanità e al Procuratore della Repubblica e che "ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del d. P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il mancato rispetto dei termini e dei modi ivi previsti per l'effettuazione delle notifiche comporta a l'irricevibilità del ricorso". 2 Avverso la decisione ricorre per cassazione NO ES, affidandosi a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è dedotta erronea applicazione delgi artt. 54 e 79 del d.P.R. n. 221 del 1950 per ave- re la Commisione dichiarato l'irricevibilità del ricor- so per mancanza di idonea notificazione benché: a) esso fosse stato ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, esso in come si evince dal timbro apposto in calce ad data 31.7.1998; b) la effettuata notifica al Prefetto dovesse rite- nersi equipollente alla notificazione al Ministero del- la sanità (nei confronti del quale avrebbe dovuto esse- al più, ordinata l'integrazione del contradditto- re, rio); c) la irrituale notificazione all'Ordine dei medici chirurghi di Genova (effettuata mediante consegna di- retta a mano) aveva comunque raggiunto il suo scopo, volta che, come risultava dal fascicolo, l'Ordine pro- - vinciale aveva depositato le proprie note deduttive presso la Commissione ex art. 56 d. P. R. n. 221 del 1950. 2. Col secondo motivo è dedotta "nullità della de- 3 cisione impugnata per violazione dell'art. 66, d.P.R. n. 221/1950 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. (totale carenza di motivazione)" per essersi la Commis- sione limitata ad affermare che non erano state effet- tuate le prescritte notifiche, mentre in realtà si trattava di chiarire per quali ragioni le comunicazioni irritualmente effettuate dovevano considerarsi ineffi- caci.
3. I due motivi possono essere congiuntamente esa- minati. Va immediatamente rilevato che la Commissione non ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso per mancanza come il ricorrente afferma di idonea notificazione" - ma perché "non sono state effettuate col primo motivo le prescritte notifiche". Né il ricorrente ha depositato documenti dai quali possa evincersi che le notificazioni erano state irri- tualmente effettuate, non essendo stato versata in at- ti, come risulta dalla nota di deposito in data 13.6.2000, documentazione ulteriore rispetto al ricorso per cassazione notificato, alla copia autentica del provvedimento impugnato ed all'istanza di cui all'art. 369 c.p.c., concernente la richiesta trasmissione del fascicolo d'ufficio, nel quale ovviamente non si rin- vengono documenti concernenti la notifica del ricorso 4 innanzi alla stessa Commissione centrale, invece conte- nuti (se esistenti) nel fascicolo di parte del relativo grado, non depositato in questa sede. Difetta dunque, per fatto del ricorrente, la possi- bilità di verificare il presupposto stesso che sorregge il primo motivo di ricorso. La infondatezza del secondo motivo è consequenzia- le, essendo senz'altro sufficiente ad attestare l'irricevibilità del ricorso per mancata effettuazione delle notifiche (che il ricorrente non ha dimostrato di aver invece effettuato) l'affermazione che "non sono 4. In difetto di esercizio di attività difensiva da state effettuate le prescritte notifiche". parte degli intimati non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 16 gennaio 2001 Il consigliere estensore Il presidente Ajo favara ✓E Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 OGGI, 3 APR. 2001 Concetta Ammendola IL COLLABORARE DI CANCELLERIA (Concette Ammendola) 5