Sentenza 27 novembre 2003
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. la installazione di un "gazebo" a servizio di una attività di alaggio di imbarcazioni, previamente autorizzata, atteso che tale realizzazione configura una innovazione non autorizzata dello stato dei luoghi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2003, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 27/11/2003
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1965
3. Dott. VANGELISTA Vittorio Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 04815/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AR, n. a Sanremo il 26.3.1970;
avverso la sentenza 19.6.2002 del Tribunale monocratico di Sanremo;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.6.2002 il Tribunale monocratico di Sanremo affermava la penale responsabilità di MA AR in ordine al reato di cui:
- agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (per avere - nella qualità di rappresentante legale del circolo "Se...stante" - in uno spazio del demanio marittimo, in cui era stato autorizzato a svolgere attività di alaggio barche ed affitto di imbarcazioni da diporto e di windsurf, arbitrariamente installato un gazebo, ombrelloni, sdraio, tavolini e sedie - acc. in Arma di Taggia, fino al 18.8.1999);
e lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito l'insussistenza del reato, in considerazione dell'autorizzazione rilasciata e dell'irrilevanza delle condotte contestate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere invece rigettato, poiché infondato. Esattamente il Tribunale ha ravvisato, nella specie, la ricorrenza del reato di cui all'art. 1161, 1^ comma, cod. nav., per avere l'imputato eseguito "innovazioni non autorizzate" su un'area del demanio marittimo già occupata legalmente.
"Innovazione non autorizzata" è stata correttamente considerata, infatti, la installazione di un gazebo la cui struttura, consistendo in un'opera non irrilevante ne' precaria, è da considerarsi innovativa rispetto al precedente stato dei luoghi, sicché deve necessariamente essere assentita dall'autorità (vedi Cass., Sez. 3^, 25.8.2000, n. 9222, Mancuso). Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004