CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21657 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2025 del TRIBUNALE di VASTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vasto in composizione monocratica ha dichiarato NO SA colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 - così diversamente qualificata l’originaria imputazione ex art. 699 cod. pen. – per aver portato fuori della propria abitazione, senza la licenza dell’autorità, un’arma e, in particolare, un coltello con lama della lunghezza di dieci centimetri e per l’effetto - ritenuta l’ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma del succitato art. 4 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto alla contestata recidiva - lo ha condannato alla pena di euro duemila di ammenda, disponendo anche la confisca e distruzione del coltello in sequestro. 2. NO SA, a mezzo dell’avv. Emanuele Ciuffi, ha proposto appello - poi riqualificato in ricorso in Cassazione, essendo stata irrogata esclusivamente una pena Penale Sent. Sez. 1 Num. 21657 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 10/04/2026 pecuniaria - articolando cinque distinti motivi;
la difesa ha dunque chiesto – in via principale – l’assoluzione dell’imputato, quantomeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen., con l’adozione della formula di rito “perché il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”, in ragione della incongruità delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, rispetto alle risultanze processuali emerse nel corso dell’istruttoria. In via subordinata, nell’impugnazione è stata domandata l’applicazione dell’istituto della lieve entità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., o almeno la mitigazione della pena inflitta, in quanto eccessivamente severa. In via ancor più gradata, la difesa ha invocato il computo delle già concesse circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva, della quale ha anche chiesto l’esclusione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il primo motivo si limita a contestare la decisione assunta, nonostante i fatti siano stati congruamente ricostruiti;
quanto al secondo motivo, l’applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen. non era stata chiesta, mentre gli ulteriori motivi sono generici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, entro i limiti e nei termini di seguito chiariti. 2. Con il primo motivo vengono proposte censure che si sviluppano sul piano del fatto e che, in maniera diretta, sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, [...], Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507).
2.1. D'altronde, nessun vizio logico-argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata dal Tribunale di Vasto, risultando la stessa, anzi, esaustiva e coerente. Nella avversata decisione, infatti, vengono chiarite le modalità del rinvenimento, nel possesso del soggetto, del coltello poi sequestrato, le cui caratteristiche vengono specificamente analizzate dal Giudice di merito (trattavasi, dunque, di uno strumento richiudibile, con lama monotagliente). L’imputato, inoltre, conduceva tale strumento nella pubblica via in assenza di una 2 qualsivoglia valida ragione giustificativa. Il Tribunale, infine, ha ricondotto il fatto entro l’alveo normativo del terzo comma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. 2.2. Per aggredire tale apparato motivazionale, la difesa adopera esclusivamente deduzioni marcatamente rivalutative e di carattere solo confutativo, che non riescono a scalfire la saldezza della impugnata decisione;
in tal modo, l’impugnazione si indirizza verso la inammissibilità. 3. Ci si duole, poi, della mancata applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen., in relazione al quale la difesa afferma di aver formulato specifica richiesta, in sede di conclusioni finali. Risulta dal verbale di udienza, effettivamente, la formulazione di tale domanda, in ordine alla quale la sentenza impugnata è rimasta completamente silente, così concretizzandosi la dedotta carenza di motivazione. Infine, in sentenza è stata impropriamente ritenuta e applicata la recidiva;
tale aggravante però – secondo l’espresso dettato normativo - non può essere applicata in relazione alle ipotesi contravvenzionali (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, [...], Rv. 247647 e Sez. 1, n. 3842 del 13/01/2009, [...], Rv. 242439). Anche tale porzione dell’impugnazione, dunque, è fondata;
tale decisione assorbe e rende meritevoli di accoglimento anche le ulteriori critiche mosse dalla difesa in punto di trattamento sanzionatorio. 4. Alla luce delle considerazioni, si dispone l’annullamento della sentenza impugnata, quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica;
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, per quanto attiene alle residue censure.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vasto in composizione monocratica ha dichiarato NO SA colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 - così diversamente qualificata l’originaria imputazione ex art. 699 cod. pen. – per aver portato fuori della propria abitazione, senza la licenza dell’autorità, un’arma e, in particolare, un coltello con lama della lunghezza di dieci centimetri e per l’effetto - ritenuta l’ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma del succitato art. 4 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto alla contestata recidiva - lo ha condannato alla pena di euro duemila di ammenda, disponendo anche la confisca e distruzione del coltello in sequestro. 2. NO SA, a mezzo dell’avv. Emanuele Ciuffi, ha proposto appello - poi riqualificato in ricorso in Cassazione, essendo stata irrogata esclusivamente una pena Penale Sent. Sez. 1 Num. 21657 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 10/04/2026 pecuniaria - articolando cinque distinti motivi;
la difesa ha dunque chiesto – in via principale – l’assoluzione dell’imputato, quantomeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen., con l’adozione della formula di rito “perché il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”, in ragione della incongruità delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, rispetto alle risultanze processuali emerse nel corso dell’istruttoria. In via subordinata, nell’impugnazione è stata domandata l’applicazione dell’istituto della lieve entità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., o almeno la mitigazione della pena inflitta, in quanto eccessivamente severa. In via ancor più gradata, la difesa ha invocato il computo delle già concesse circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva, della quale ha anche chiesto l’esclusione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il primo motivo si limita a contestare la decisione assunta, nonostante i fatti siano stati congruamente ricostruiti;
quanto al secondo motivo, l’applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen. non era stata chiesta, mentre gli ulteriori motivi sono generici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, entro i limiti e nei termini di seguito chiariti. 2. Con il primo motivo vengono proposte censure che si sviluppano sul piano del fatto e che, in maniera diretta, sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, [...], Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507).
2.1. D'altronde, nessun vizio logico-argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata dal Tribunale di Vasto, risultando la stessa, anzi, esaustiva e coerente. Nella avversata decisione, infatti, vengono chiarite le modalità del rinvenimento, nel possesso del soggetto, del coltello poi sequestrato, le cui caratteristiche vengono specificamente analizzate dal Giudice di merito (trattavasi, dunque, di uno strumento richiudibile, con lama monotagliente). L’imputato, inoltre, conduceva tale strumento nella pubblica via in assenza di una 2 qualsivoglia valida ragione giustificativa. Il Tribunale, infine, ha ricondotto il fatto entro l’alveo normativo del terzo comma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. 2.2. Per aggredire tale apparato motivazionale, la difesa adopera esclusivamente deduzioni marcatamente rivalutative e di carattere solo confutativo, che non riescono a scalfire la saldezza della impugnata decisione;
in tal modo, l’impugnazione si indirizza verso la inammissibilità. 3. Ci si duole, poi, della mancata applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen., in relazione al quale la difesa afferma di aver formulato specifica richiesta, in sede di conclusioni finali. Risulta dal verbale di udienza, effettivamente, la formulazione di tale domanda, in ordine alla quale la sentenza impugnata è rimasta completamente silente, così concretizzandosi la dedotta carenza di motivazione. Infine, in sentenza è stata impropriamente ritenuta e applicata la recidiva;
tale aggravante però – secondo l’espresso dettato normativo - non può essere applicata in relazione alle ipotesi contravvenzionali (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, [...], Rv. 247647 e Sez. 1, n. 3842 del 13/01/2009, [...], Rv. 242439). Anche tale porzione dell’impugnazione, dunque, è fondata;
tale decisione assorbe e rende meritevoli di accoglimento anche le ulteriori critiche mosse dalla difesa in punto di trattamento sanzionatorio. 4. Alla luce delle considerazioni, si dispone l’annullamento della sentenza impugnata, quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica;
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, per quanto attiene alle residue censure.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3