Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21657
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incongruità delle argomentazioni della sentenza impugnata

    La Corte ritiene che le censure proposte si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nel provvedimento impugnato, senza rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione fuoriesce dal perimetro del sindacato del giudice di legittimità.

  • Accolto
    Mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis c.p.

    La Corte rileva che la sentenza impugnata è rimasta silente in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 131-bis c.p., concretizzandosi la dedotta carenza di motivazione.

  • Accolto
    Impropria applicazione della recidiva e trattamento sanzionatorio

    La Corte rileva che la recidiva non può essere applicata in relazione alle ipotesi contravvenzionali. Tale decisione assorbe e rende meritevoli di accoglimento anche le ulteriori critiche mosse dalla difesa in punto di trattamento sanzionatorio.

  • Accolto
    Esclusione della recidiva

    La Corte rileva che la recidiva non può essere applicata in relazione alle ipotesi contravvenzionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21657
    Data del deposito : 11 giugno 2026

    Testo completo