Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15232 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15232/0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill. Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 10308/01 Consigliere Cron. 30991 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 26/05/03 - Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CARAMELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente2003 3189 all'avvocato FAUSTO MARENGO, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 595/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 12/01/01 R.G.N. 626/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DINACCI per delega CARAMELLO;
udito l'Avvocato MENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 10308/01 Svolgimento del processo Con sentenza del 12.5.2000 il Tribunale di Alessandria respingeva il ricorso con il quale IN DO aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere assunto presso la s.p.a. Acquedotto del Monferrato in forza della legge n. 482 del 1968 in quanto appartenente a categoria protetta e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno, ritenendo che nella specie mancasse la richiesta della società di cui all'art. 16 della legge citata. La Corte di Appello di Torino, in accoglimento dell'appello del lavoratore, con sentenza depositata il 12 gennaio 2001 riformava la decisione del primo giudice e condannava la soc. Doors. Acquedotto del Monferrato al risarcimento del danno subito dal IN in misura pari alle mensilità di retribuzione maturate dal giorno dell'avviamento. Premesso che il IN, invalido civile, era stato avviato al lavoro con lettera 11 novembre 1998 dell'Ufficio provinciale del lavoro di Alessandria e che non era stato assunto dalla società appellata, la Corte rilevava che la denuncia annuale di cui all'art. 21 della legge 482/1968, inviata dalla Acquedotto del Monferrato s.p.a. al predetto Ufficio del lavoro e relativa alla situazione occupazionale della impresa al 31.12.1997, recava la dicitura "la presente vale come richiesta ai sensi dell'art. 16 legge 482/1968", frase questa che non lasciava adito a dubbi sulla inequivoca volontà di richiedere 1'avviamento al lavoro del disabile, ancorché la richiesta fosse contenuta nella denuncia. altresì, che la successiva apertura di unOsservava, 2 procedimento penale nei confronti del responsabile della società per aver omesso di richiedere l'avviamento di personale appartenente a categorie protette non aveva rilievo in questa sede, trattandosi di comportamento oggetto di autonoma valutazione da parte di altro organo giudiziario. Riteneva in definitiva la Corte che la società appellata risarcimento del dannodovesse essere condannata al determinato in misura pari alle mensilità di retribuzione maturate dal giorno dell'avviamento alla data della sentenza di secondo grado. Per la cassazione di tale sentenza la soc. Acquedotto del Monferrato ha proposto ricorso sostenuto da due motivi e illustrato con memria. DO IN ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1324 cod.civ. in relazione agli artt. 1362 e segg. cod.civ. e 16 e 21 legge 482 del 1968, nonché carenza di motivazione, la ricorrente sostiene che il principio secondo cui la richiesta di avviamento può essere contenuta nello stesso modulo di denuncia semestrale quando risulti l'inequivoca volontà del datore di lavoro di formulare una richiesta di avviamento, stato male applicato dalla Corte torinese, avendo nella specie il giudice di appello ritenuto circostanza bastevole a ravvisare una inequivoca volontà di richiesta una clausola a stampa contenuta nel modello di denuncia semestrale predisposto dal Ministero del lavoro, modello peraltro neppure sottoscritto dalla società, in quanto la sottoscrizione era apposta sulla lettera di accompagnamento nella quale si faceva 3 espresso riferimento alla sola denuncia semestrale. Sostiene quindi la ricorrente che l'indagine della Corte è stata che regolanocompiuta in violazione delle norme l'interpretazione degli atti unilaterali ed priva di adeguata motivazione, mancando una convincente indagine circa l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere l'atto. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 16, 21 e 23 della legge 482 del 1968 nonché insufficiente ed errata motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte torinese, che ha ravvisato una valida richiesta di avviamento nella denuncia semestrale, non ha poi dato adeguata ragione del fatto che lo stesso Ufficio del lavoro di Alessandria ebbe Ihois. intervento dell'Ispettorato del lavoro neia sollecitate un confronti della società per il mancato inoltro di richieste di avviamento di personale protetto ed a denunciare al giudice penale l'infrazione accertata. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. E' pacifico in fatto che la società ricorrente ha provveduto ad inviare nel gennaio 1998 all'Ufficio Provinciale del Lavoro la denuncia della situazione occupazionale al 31.12.1997 di cui all'art. 21 della legge 2 aprile 1968 n. 482, documento la dicitura "la che, in calce alla prima pagina, recava presente vale come richiesta ai sensi dell'art. 16 legge 482/1968". La giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che la richiesta del datore di lavoro di avviamento di personale protetto ex art. 16 legge 482/1968 può essere contenuta in un 4 unico atto unitamente alla denuncia semestrale del personale occupato di cui all'art. 21 cit., purchè vi sia l'inequivoca formulazione di una esplicita volontà del datore di lavoro in che può risultare anche dallatal senso, volontà sottoscrizione di una clausola predisposta a stampa nell'apposito modulo fornito dall'ufficio (Cass. N. 12339 del 1993, Cass. N. 10072 del 1994, Cass. N. 4953 del 1998, Cass. N. 5818 del 2000), né ha mancato di rilevare che l'accertamento della volontà del datore di lavoro è riservato al giudice di merito, le cui valutazioni non sono censurabili in cassazione logicamente motivate (Cass. N. 5666 delse congruamente e 1995, Cass. N. 8968 del 1995, Cass. N. 4953 del 1998). Nel caso di specie la Corte torinese, rilevato che la frase HO riportata in calce alla prima pagina della denuncia aveva un significato letterale che non poteva dare adito a dubbi e considerato che la firma apposta dal legale rappresentante della società al documento di denuncia non poteva che riferirsi all'intero contenuto del medesimo documento (è irrilevante al riguardo che la firma fosse apposta sulla lettera di accompagnamento del documento, come ora afferma il ricorrente), ha ritenuto provata in fatto la inequivoca volontà del datore di lavoro di formulare contestualmente anche una richiesta di avviamento ai sensi dell'art. 16 cit. La Corte non ha mancato di prendere in considerazione la successiva apertura di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società, su denuncia dell'UPLMO, per l'omessa richiesta di avviamento di personale protetto, ma ha ritenuto che tale circostanza non era tale da inficiare la sopra esposta interpretazione della volontà del dichiarante 5 contenuta nella denuncia ed ha rilevato che quel procedimento anzi poteva essere favorevolmente influenzato dalle conclusioni della presente vicenda processuale. Peraltro, le argomentazioni della Corte sulla necessità о meno di una doppia firma sono del tutto ultronee e non intaccano la solidità del ragionamento decisorio. Queste valutazioni della Corte sono congruamente motivate e non presentano vizi logici o contraddizioni di sorta, mentre il percorso argomentativo è chiaramente comprensibile. Le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata, ancorché formulate con riferimento anche a violazioni di risolvono sostanzialmente nel criticare illegge, si ragionamento logico della Corte e la valutazione da questa fatta del materiale probatorio, e si risolvono dunque nel prospettare vizi di motivazione. Giova al riguardo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
risulta infatti del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Di conseguenza il preteso vizio di motivazione, il profilo della omissione, sotto insufficienza e contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi 6 sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia traccia evidente del mancato 0rinvenibile insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esiste insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione;
pertanto le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3163 del 2002). Nella specie, in definitiva, le doglianze del ricorrente si risolvono nella esposizione di una interpretazione delle dichiarazioni contenute nella menzionata denunzia diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame del merito della decisione impugnata, inammissibile in questa sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto e la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 21,00 oltre ad euro duemila per onorari. Così deciso in Roma il 26 maggio 2003 7 Il Cons. estensore Онтил двратно IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria A M 1 YOTE 2003 E R joggi P U IL CANCELLIERE E T R O C Il Presidente репро Наташ ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533