Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
Il potere di querela per i reati contro il patrimonio in danno di una società spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2009, n. 45089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45089 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 10/11/2009
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 4919
Dott. DE CRESCENZIO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 7566/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Erba Antonio del foro di Monza nell'interesse di IO CO, nato a Besana in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, IV sezione penale, in data 26 ottobre 2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Antonio Giaianella, il quale ha concluso chiedendo il rigetto;
Udito il difensore, avv. Paola Mangano, quale sostituto processuale dell'avv. Antonio Erba, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed ha depositato note d'udienza dell'avv. Erba. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 ottobre 2007, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Monza, in data 3/11/2005, che aveva condannato IO CO alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, IVES s.r.l. e IV PI & C. s.r.l..
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di inammissibilità delle costituzioni delle parti civili. Nel merito respingeva la richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 2634 c.c. e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando cinque motivi di gravame con i quali deduce:
1) Violazione di legge, di norme procedurali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione, dolendosi della inammissibilità della costituzione di parte civile della IV PI s.r.l. per duplicazione della pretesa risarcitoria, in quanto tale società ha richiesto il risarcimento dei danni subiti in proprio ed in qualità di socio di maggioranza della IVES s.r.l., a sua volta costituita parte civile;
2) Violazione di legge e vizio della motivazione per errata qualificazione giuridica del fatto. Al riguardo si duole che la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il fatto come ricompresso nella fattispecie penale di cui all'art. 2634 c.c., con la conseguente declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela;
3) Prescrizione del reato, previa eccezione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005;
4) Vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7;
5) Vizio della motivazione in relazione alla quantificazione della pena eccessivamente gravosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo con il quale il ricorrente deduce una pretesa inammissibilità della costituzione di parte civile della IV s.r.l., lamentando una duplicazione della pretesa risarcitoria perché la società IV chiede il risarcimento in qualità di socio di maggioranza della srl IVES, a sua volta ritualmente costituita parte civile, la questione è stata compiutamente esaminata dai giudici di entrambi i gradi del giudizio. In particolare la sentenza impugnata (fol. 22) ha evidenziato che la srl IV si è costituita facendo valere una duplice pretesa risarcitoria, sia come soda di maggioranza Ives, sia in proprio quale creditrice di Faun Eurotec Italia S.r.l., di cui l'IO era amministratore. Del resto, secondo l'insegnamento di questa Corte, nei reati patrimoniali, quali la truffa e l'appropriazione indebita commessi ai danni di una società, se la legittimazione a proporre querela spetta soltanto al legale rappresentante, i singoli soci, sui quali ricadono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, in quanto danneggiati sono pur sempre legittimati a costituirsi parte civile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 02/02/1995 Ud. (dep. 03/04/1995) Rv. 203401; in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 42871 del 21/11/2002 Ud. (dep. 18/12/2002) Rv. 224130). Il motivo, pertanto, è inammissibile.
Per quanto riguarda il secondo motivo, le doglianze del ricorrente sono evocatrici di insegnamenti dottrinari, ma sostanzialmente ignare della lezione di questa Corte di legittimità, alla quale sono invece coerenti le considerazioni contenute in entrambe le decisioni di merito. In particolare il giudice di primo grado (fol. 26) ha chiarito che "la condotta ascritta all'imputato deve necessariamente essere ricondotta nella previsione dell'art. 646 c.p., sia perché si è in presenza di atti materialmente appropriativi posti in essere dall'amministratore di diritto e di fatto della società, sia perché gli atti gestori finalizzati al conseguimento delle contestate illecite finalità sono stati attuati da soggetto non in preesistente conflitto di interessi anteriore all'atto dispositivo." Tale prospettazione è perfettamente coerente con l'insegnamento di questa Corte, in particolare con la sentenza n. 40921/05, che ha statuito che:
"Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabili, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice "vantaggio" in luogo del "profitto". L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della "deminutio patrimonii" e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40921 del 26/10/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232525)).
"Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabili, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio in luogo del profitto. L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della "deminutio patrimoni" e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15879 del 27/03/2008 Ud. (dep. 16/04/2008) Rv. 239776; tale insegnamento è stato ribadito da Sez. 2, Sentenza n. 15879 del 27/03/2008 Ud. (dep. 16/04/2008) Rv. 239776). Di conseguenza il motivo deve essere respinto in quanto infondato. È manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso in tema di prescrizione. Questa Corte, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 2006, ha ripetutamente affermato che: "in tema di prescrizione, la più favorevole disciplina contenuta nella L. n. 251 del 2005 non trova applicazione nei procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, è già stata pronunciata la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17349 del 11/03/2008 Ud. (dep. 28/04/2008) Rv. 240403; Sez. 5, Sentenza n. 25470 del 16/04/2009 Ud. (dep. 18/06/2009 ) Rv. 243898).
Tale insegnamento è stato confermato da una recentissima pronunzia delle Sezioni Unite, emessa all'udienza del 29 ottobre 2009 nel procedimento n. 27392/08, imp. D'Amato.
Di conseguenza deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente propone, come ribadito, da ultimo, da questa Corte, con la sentenza n. 42189/06, con la quale è stato statuito che: È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2, della disciplina transitoria della L. n. 251 del 2005, che esclude l'applicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della legge, posto che, anche alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, deve ritenersi ragionevole la scelta legislativa di individuare nell'intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo all'efficacia retroattiva della "lex mitior". Essa infatti salvaguarda il valore dell'efficienza del processo, evitando un sacrificio dell'aspettativa, costituzionalmente tutelata, della ragionevole durata, che implica che il processo, dopo una pronuncia di condanna, possa essere portato a conclusione, e tutela i diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatali della funzione giurisdizionale" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42189 del 27/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 234954).
Quanto al quarto motivo di ricorso, esso ha ad oggetto la doglianza relativa alla pretesa illiceità dell'utilizzazione dei medesimi criteri - gravità del fatto ed intensità del dolo - tanto ai fini della negazione delle generiche che della graduazione della pena. Il collegio è consapevole che la questione è stata oggetto di differenti orientamenti giurisprudenziali risalenti nel tempo, ma ritiene che nel caso di specie possa evocarsi il più recente insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1376 del 28/10/1997 Ud. (dep. 05/02/1998) Rv. 209841) in ragione del quale:
"La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto legittima l'utilizzazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi giustificativi delle attenuanti generiche anche nel giudizio di comparazione e nella graduazione della pena).
Tale orientamento è stato ribadito da una più recente pronunzia che ha statuito che: "Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili. Ne consegue che è compatibile la concessione delle attenuanti generiche con l'attenuante di pena di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. che tende ad adeguare la pena al fatto di particolare tenuità, attesa la differenza delle caratteristiche strutturali e teleologiche dei due istituti" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18892 del 05/03/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 229221)).
Il medesimo orientamento è stato ribadito da una pronunzia ancora più recente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45206 del 09/11/2007 Ud. (dep. 04/12/2007) Rv. 238511), che ha statuito che: "ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze" (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva operato il giudizio di comparazione tra circostanze ritenendo subvalente l'attenuante del risarcimento del danno in ragione della gravità del reato, elemento questo che era stato già considerato nella graduazione della sanzione).
Tale ultima lezione può essere applicata al caso di specie, con la conseguenza che deve ritenersi corretto il percorso argomentativo del giudice di merito che ha provveduto all'utilizzazione degli elementi giustificativi la negazione delle attenuanti generiche anche ai fini della graduazione della pena, atteso che, dato il carattere polivalente dei dati utilizzati, gli stessi potevano essere utilizzati più volte, sotto i differenti profili esaminati. Tutte le altre doglianze dedotte con il quarto motivo di ricorso hanno ad oggetto, invece, la pretesa del ricorrente di sottoporre a questa Corte una serie di valutazioni in fatto relative alle ragioni per rendere più mite il trattamento sanzionatorio, ragioni che vengono replicate anche con il quinto motivo di ricorso. Con tali prospettazioni il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa della gravità del fatto rispetto a quella effettuata dai giudici di merito al fine di ottenere un inammissibile intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte rispetto alla argomentazioni congrue e logiche del giudice di merito, che pertanto sfuggono ad ogni censura in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorso dei essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009