Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, che deve ritenersi intervenuta con la lettura del dispositivo (cfr. sent. Corte cost. n. 393 del 2006).
Commentario • 1
- 1. Reato complesso, guida in stato di ebbrezza, omicidio colposo, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 febbraio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2009, n. 25470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25470 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
M
25470 /09 70
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/04/2009
SENTENZA
N.852 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE
" N. 039478/2008 2. Dott. BEVERE ANTONIO
" 3. Dott.MARASCA GENNARO
4. Dott. VESSICHELLI MARIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 23/11/1967 1) LA FREDERIK
avverso SENTENZA del 16/05/2008
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
VESSICHELLI MARIA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copja studio day DEG per"18/0/05/177 IL CANCELLIERS
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. Paria
Cons. F. Salzam
Эсша Гішно на учасином FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione LA RI avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, confermativa di quella di primo grado che lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 800 di multa, in ordine al reato ex art. 455 cp, commesso il 12 gennaio 1997.
Deduce la violazione dell'art. 157 cp per non avere, la Corte, applicato la prescrizione secondo più favorevole regime del vigente articolo citato, come novellato dalla I. n. 251 del 2005 e da interpretare alla luce delle sentenze della Corte
Costituzionale nn 72 e 363 (?) del 2008. Tale nuovo regime avrebbe dovuto trovare applicazione nella fattispecie in esame dal momento che alla data di entrata in vigore della legge non era stato ancora emesso il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, elemento da considerare come spartiacque per la operatività della nuova o della vecchia disciplina secondo un orientamento della dottrina.
Il ricorso è infondato.
Il più favorevole computo del termine per la prescrizione, derivante dalla novella del 2005, non è applicabile al caso di specie, dovendosi avere riguardo - ai fini della determinazione del criterio da cui far dipendere la operatività della nuova disciplina- non al decreto di citazione in appello, come richiesto dal ricorrente, ma, come piuttosto argomentato da un largo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla data di emissione della sentenza di condanna in primo grado: evento notevolmente antecedente, nella specie, alla data di entrata in vigore della legge Cirielli e quindi tale da impedire l'operatività richiesta.
Questo Collegio aderisce infatti alla giurisprudenza secondo la quale, a seguito dell'intervento parzialmente demolitivo della Corte costituzionale del 2006 riguardo alla disciplina transitoria per i processi in corso, le norme sopravvenute più favorevoli operano anche in relazione ad essi soltanto se alla data dell'8 dicembre
2005 (di entrata in vigore della novella) non era stata ancora pronunciata la detta sentenza di condanna (o il decreto penale).
Invero il giudice, dopo l'intervento contestualmente anche "manipolativo" della Corte costituzionale n. 393 del 2006, è tenuto in primo luogo a parametrarsi al criterio rimasto espressamnte operante, e cioè quello del non essere il processo già
"pendente in appello" (o nella fase del successivo giudizio di cassazione) al momento di vigenza della novella. Ma, come meglio si dirà in seguito, la norma residuata dopo l'intervento della Corte costituzionale, per la parte in cui questo comporta una ricostruzione dell'istituto, va a sua volta interpretata alla luce di quella che per l'interprete è stata la motivazione che ha indotto il giudice delle leggi all'intervento parzialmente demolitivo e di quello che è stato il principio che ha guidato la Corte nel suo intervento. Ciò al fine quantomeno di evitare una interpretazione configgente con quella che la Corte costituzionale ha ritenuto in violazione del parametro costituzionale.
E' il caso di ricordare come anche le Sezioni unite civili di questa Corte abbiano rilevato che l'ambito dell'effetto modificativo, nell'ordinamento giuridico, delle
1 ´pronunce della Corte costituzionale, dichiarative della illegittimità di una norma, va individuato non soltanto alla stregua del dispositivo, ma anche, indipendentemente dal fatto che questo presenti un significato letterale univoco, utilizzando la motivazione, tutte le volte in cui ciò si renda necessario per il riscontro dell'oggetto della decisione e delle disposizioni con essa caducate, dato che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso, reso secondo il modello della sentenza (Sez. U civ., Sentenza n. 5401 del 24/10/1984 (Rv. 437104). Le Sezioni semplici hanno poi rinforzato osservando che tale tecnica ermeneutica di impone atteso che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso, reso secondo il modello della sentenza, ed atteso che spetta al giudice ordinario il compito di interpretare la pronuncia di Incostituzionalità nell'ipotesi di ritenuta "eccedenza" della portata letterale del dispositivo rispetto all'intento univocamente palesato dalla motivazione (Sez. 1 civ., Sentenza n. 3756 del 15/03/2001 (Rv. 544785).
Può in altri termini ritenersi che con l'intervento parzialmente demolitivo la sentenza di illegittimità del 2006 abbia un contenuto vincolante erga omnes in relazione al precetto ritenuto affetto da irragionevolezza;
ma abbia avuto un effetto ulteriore, per quanto non vincolante, indicando come possibile - con argomentazioni dotate di una indubbia autorevolezza e persuasività anche in ragione della fonte da cui promanano- la sostituzione del criterio irragionevole con altro, da ricercarsi a cura dell'interprete e che non presenti gli stessi connotati che ne hanno determinato la espunzione.
Ben si potrà quindi ritenere, secondo l'orientamento cui si aderisce, che ai fini che della risoluzione del problema posto riguardo al regime di prescrizione operante, deve considerarsi pendente il grado di appello non soltanto per effetto della proposizione dell'atto di impugnazione come sembrerebbe ricavarsi dal testo 1
della norma residuata- ma, ancora prima, a partire dalla pronuncia della sentenza di primo grado che chiude il precedente grado di giudizio (rv 240607; rv 234954; rv 241319; rv 241693; rv 241698; rv 241699; rv 241937; v. anche rv 239868 che attribuisce valore decisivo, per la applicazione della nuova e più favorevole disciplina, alla pendenza del giudizio di primo grado, ritenendo indifferente che la sentenza poi intervenuta sia o meno di condanna).
L'orientamento che qui si condivide si basa sul convincimento per cui la voluntas legis e il senso dell'intervento della Corte costituzionale inducono a ritenere che la
"pendenza" del processo in grado di appello corrisponda non al senso tecnico in senso stretto dell'istituto ma ad una fase più ampia, cominciata a partire dal momento della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.
La giurisprudenza evocata giunge a tale conclusione spiegando convincentemente che tale atto processuale è quello che condensa in sè i caratteri che la Corte costituzionale ha rilevato come mancanti nella dichiarazione di apertura del dibattimento, la quale era l'attività originariamente individuata dal legislatore come
"spartiacque" e che, proprio in ragione della evocata "mancanza” di requisiti è stata ritenuta, dal giudice delle leggi, inidonea a rappresentare con ragionevolezza il criterio discretivo per la applicabilità o meno della nuova disciplina ai processi pendenti: si tratta 1) del requisito del suo essere “presente” (assieme al decreto di
2 condanna) in ogni tipo di procedimento (a parte il caso della sentenza di assoluzione di cui si dirà) e 2) dell'essere parametro rilevante per il computo della prescrizione (quale atto interruttivo). La sentenza di condanna inoltre, presenta il connotato, sottolineato anche nella sentenza della Corte costituzionale e nella giurisprudenza di legittimità, 3) di rappresentare il momento di chiusura e di consolidamento della attività probatoria posta in essere nel dibattimento, meritevole di "non dispersione" e quindi di tutela rispetto all'incedere di un regime sui termini di prescrizione che, portando alla abbreviazione di essi, avrebbe potuto vanificare l'attività probatoria già compiuta confidando sulla scansione temporale affidata dalla precedente legge.
In base a tale ragionamento, sviluppato appunto ala luce della presumibile intenzione del legislatore- come imposto anche dai canoni sulla interpretazione della legge posti dall'art. 12 delle Preleggi e sulla base della motivazione della sentenza della Corte costituzionale che di questa costituisce parte integrante (arg. art. 111 comma 6 Cost.) la sentenza di condanna è il fatto processuale che in primo luogo vale ad eliminare i rilievi di irragionevolezza destati dalla individuazione- ad opera del legislatore del 2005- dell'attività di apertura del dibattimento.
E' utile poi ricordare che larga parte della dottrina ha sostenuto che non sarebbe ragionevole o quantomeno non risulterebbe comprensibile la ragione per la quale il fatto-processuale suggerito dalla Corte costituzionale in alternativa a quello ritenuto irragionevole (la sentenza in luogo della apertura del dibattimento) debba avere la qualità di atto interruttivo della prescrizione (ed essere quindi la sola sentenza di condanna).
Può osservarsi al riguardo che tale requisito (il n. 2) sopra indicato) è in linea e completa il quadro tracciato dalla Corte costituzionale con gli altri due requisiti sopra evocati (sub 1) e 3)).
La limitazione al principio generale dell'effetto retroattivo della lex mitior in tema di prescrizione appare ragionevole infatti in relazione all'avvenuto consolidamento del quadro probatorio all'esito del giudizio di primo grado, con la necessità di non dispersione delle prove acquisite, consolidamento rispetto al quale la sentenza di condanna, quale atto interruttivo della prescrizione, rappresenta la riaffermazione della volontà punitiva dello Stato secondo la regola di computo della prescrizione sulla quale i soggetti del processo hanno fatto affidamento. Lo stesso sacrificio al diritto dell'imputato alla lex mitior non sarebbe giustificabile
In assenza dell'atto interruttivo ( e quindi in presenza della sentenza di proscioglimento) ed anzi il diritto alla prescrizione “abbreviata" dovrebbe risultare prevalente rispetto ad un quadro probatorio “destabilizzato" dalla pronuncia liberatoria, maturando nella prospettiva di un atto di impugnazione dei “
contro
- interessati".
In più, la individuazione della sentenza di condanna come criterio sostitutivo rispetto a quello caducato conserva la propria forza argomentativa anche alla luce del testo della disposizione transitoria quale è residuato dopo l'intervento della Corte costituzionale.
3 Quella norma, concepita in maniera pleonastica dal legislatore che aveva fissato lo spartiacque nell'attività di apertura del dibattimento di primo grado, si colorisce oggi di una valenza non strettamente dogmatica nel senso che essa va interpretata, come detto, non soffermandosi soltanto sulla sua espressione letterale ma sulla valenza che acquisisce nella ricostruzione dei principi cui la manipolazione della norma costringe oggi l'interprete della disciplina transitoria della I. Cirielli.
In conclusione sembra legittimo sostenere che se è ragionevole, per il giudice delle leggi, che ad essere escluso dalla operatività della novella è il processo all'epoca pendente in grado di impugnazione, può per converso anche argomentarsi che ad essere incluso nella disciplina più favorevole è solo il processo che alla data detta pendeva in primo grado, non concluso cioè con un atto interruttivo della prescrizione, quale la sentenza, come richiesto dalla Corte costituzionale.
A convincere della bontà di tale soluzione è il rilievo che il legislatore aveva indicato, per sottrazione, ma in uno sviluppo unitario, le fasi e i gradi di evoluzione del processo che, una volta scattati prima della entrata in vigore della legge, comportavano la "salvezza" del processo stesso rispetto alla falcidia dei nuovi e più favorevoli termini.
Si trattava di una descrizione scandita (primo grado a partire dalla apertura del dibattimento, secondo grado, cassazione) ma unitariamente evocata, posto che tutte le fasi e i gradi descritti, ove esistenti in uno stesso processo si susseguono senza cesure temporali.
Ed allora è sostenibile che indicata dal giudice delle leggi la ragionevole operatività dei nuovi e più favorevoli termini per i processi in primo grado non definiti da un atto significativo ai fini della prescrizione e nell'ottica della definitiva acquisizione del materiale probatorio (cioè una sentenza o un decreto di condanna, come si è visto) resta valido il resto della preclusione e cioè la sottrazione dei processi che si trovino in una qualsiasi delle fasi o dei gradi successivi a quest'ultimo. In altri termini, lo spazio temporale e tecnico che senz'altro esiste fra la pronuncia della sentenza di primo grado e il decreto di citazione in appello (l'atto cioè successivo, utile per l'interruzione della prescrizione e quindi quello, in mancanza della sentenza di condanna, da prendere in considerazione ai fini che qui ci occupano) non può assumere efficacia autonoma e non può valere a mutare la sostanza della ricostruzione operata e condotta alla stregua del criterio della ragionevolezza, criterio che ha indotto la stessa Corte costituzionale ad indicare la sentenza di condanna come fatto processuale capace di concludere la fase della definitiva acquisizione del materiale probatorio.
Quello spazio temporale non è destinato alla acquisizione di nuove prove e non può essere assimilato, nel trattamento e per gli effetti che qui interessano, alla pendenza del primo grado.
Questo Collegio, dunque, nei sensi spiegati si discosta dagli altri orientamenti formati in materia, sebbene più favorevoli all'imputato, ma ancorati al solo dato letterale della disposizione residua: quelli cioè che hanno ritenuto qualificante un momento processuale successivo rispetto a quello qui individuato, indicando ora il momento in cui è proposto l'appello ( Rv. 240608 ; Rv 238194; Rv 240375)
(richiedendo la disposizione transitoria residua non la pendenza del "giudizio" di appello ma quello della pendenza del "processo" in grado di appello) ora, ancora oltre, quello della iscrizione del processo nel registro della Corte d'Appello, in
4 quanto il momento centrale e fondamentale del passaggio da una fase processuale all'altra è rappresentato, rispettivamente, dalla trasmissione e dalla ricezione del fascicolo>> (Rv. 240342).
Può viceversa sostenersi, come già fatto dalla sentenza della VI Sez. di questa Corte, n. 7112 del 25 novembre 2008 - depositata il 18 febbraio 2009, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, quando il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione, il momento determinante per stabilire la pendenza del procedimento in appello è dato dall'emissione del decreto di citazione per il giudizio ex art. 601 cod. proc. pen.. Il decreto di citazione in appello, infatti, menzionato anche nella sentenza di rigetto della Corte Costituzionale n. 72 del 2008 come atto interruttivo della prescrizione valido ai fini anche interessano, assume rilievo quando sia intervenuta una sentenza proscioglitiva che non costituisce, come tale, atto interruttivo della prescrizione e non può quindi valere al pari di una sentenza di condanna, pena la possibilità di un nuovo dubbio di legittimità costituzionale.
Se ne inferisce che nel caso sottoposto ad esame, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata nel luglio 2000, non poteva trovare applicazione il nuovo regime della prescrizione derivante dalla I. n. 251 del 2005
PQM
9.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Roma16.412009
Il Presidente il Cons. est.
More Vider for
Depositata in Cancelleria
Roma, li 1.8 GH, 2009..
CAS IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise один
5