CASS
Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2023, n. 31183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31183 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, KATE TASSONE, che, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, in sostituzione del difensore del ricorrente avv. GABRIELE BORFONI, l'avv. ALESSIA PANELLA per delega orale la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31183 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata, ai sensi dell'art. 630 lett. c), cod. proc. pen., dal ricorrente, condannato con sentenza irrevocabile per l'omicidio di LI AL. 2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte d'Appello di Ancona ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gabriele Bordoni, articolando un unico complessivo motivo di impugnazione con il quale lamenta assenza di motivazione sul tema oggetto della revisione e conseguente omessa disposizione di perizia medico-legale. Il vulnus della decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza della Corte territoriale si fonderebbe, essenzialmente, sul fatto che la stessa non avrebbe tenuto conto della novità delle acquisizioni della letteratura scientifica medico-legale, per come consolidatesi nel corso degli anni, specie in ordine ai tempi di migrazione delle ipostasi. Come evidenziato nella consulenza di parte allegata alla richiesta di revisione, infatti, le nuove metodiche scientifiche su tale aspetto avrebbero consentito di collocare il decesso della AL in ore successive. Ciò sarebbe stato decisivo ai fini della valutazione della responsabilità penale del ricorrente che, a partire dalle ore 15:00 del giorno del delitto, aveva un alibi, come accertato anche nel giudizio nel quale ne era stata dichiarata la colpevolezza. Peraltro, secondo la prospettazione del RO, la collocazione in un momento successivo della giornata della morte della vittima sarebbe stata più coerente anche con alcune delle prove dichiarative assunte, ad esempio quella con il teste Taddia, non adeguatamente valorizzata nella parte in cui lo stesso aveva riferito di non aver visto la vettura della AL parcheggiata davanti all'abitazione della medesima quando, alle ore 14:00 circa, si era ivi recato per consegnare alcuni pannoloni ordinati dalla stessa per il coniuge (orario nel quale, in virtù degli accertamenti eseguiti nel corso del giudizio di cui si chiedeva la revisione, la vittima avrebbe già dovuto essere morta). 2. Il difensore dell'imputato depositava memoria con motivi aggiunti in data 12 giugno 2023 e, nella successiva data del 14 giugno 2023, note di replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Sul punto occorre considerare che, in materia di revisione fondata su "prova nuova", la giurisprudenza di questa Corte è ormai approdata alla conclusione secondo cui, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico-scientifici applicati, può, in effetti, condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi, a condizione che si tratti di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Rv. 211457; Sez. 1, n. 25810 del 07/05/2002, Rv. 221589; Sez. 6, n. 26734 del 15/04/2003, Rv. 227422). Se, dunque, costituisce "prova nuova" quella che mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, n. 53428 del 05/11/2014, Rv. 261840), alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento alla diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali, quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Rv. 269460). Di qui, una duplice, ulteriore conclusione: in primo luogo, il superamento — ovviamente alle condizioni indicate — di quello che in dottrina è stato indicato come il dogma della "non novità" di una perizia, posto che, come affermato da questa Corte, una perizia può costituire prova nuova se, appunto, basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (Sez. 6, n. 34531 del 04/07/2013; conf. Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Rv. 256599; Sez. 5, n. 1976 del 22/04/1997, Rv. 208546, secondo cui è ammissibile la richiesta di revisione fondata su una perizia nuova per metodologia e conclusioni); in secondo luogo, il rilievo che anche le prove incidenti su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria possono rivestire carattere di novità ai fini del giudizio di revisione, purché siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 5, n. 2982 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 245840), sicché «la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato). Di tali principi, che pure ha correttamente richiamato, non ha tuttavia fatto corretta applicazione la Corte d'appello la quale, sul profilo centrale della 3 questione il tempo di migrazione delle macchie ipostatiche, ha in primo luogo argomentato l'inammissibilità dell'istanza di revisione presentata dalla difesa del RO sottolineando che le deduzioni formulate a sostegno della stessa erano analoghe a quelle già oggetto di una precedente istanza di revisione presentata nell'anno 2017, dichiarata inammissibile, e riguardavano, del resto, metodi scientifici che si erano affermati nella letteratura medico-legale sin dall'anno 2014. Dunque, va in primo luogo rilevato che la novità della prova dedotta è stata erroneamente vagliata dalla Corte territoriale avendo riguardo alla data della precedente istanza di revisione e non a quella (anno 2010) dell'irrevocabilità della decisione di condanna a carico dell'istante. Sotto altro aspetto, la decisione impugnata si è fondata, sempre rispetto alle nuove acquisizioni scientifiche consolidatesi in letteratura sui tempi di migrazione delle macchie ipostatiche, sul rilievo che l'istanza non ne avrebbe dimostrato la decisività non essendosi confrontata con le ulteriori e plurime emergenze istruttorie a carico del condannato. Anche tale parte della pronuncia della Corte d'appello di Ancona è erronea poiché, laddove nel giudizio di revisione risultasse dimostrato un orario differente del decesso della AL in virtù delle nuove metodiche scientifiche utilizzabili, detto orario andrebbe confrontato, ai fini di un giudizio di colpevolezza, con l'alibi del RO almeno a partire dalle 15:00 in poi del giorno del delitto. Inoltre, la collocazione in un orario successivo della data del decesso illuminerebbe anche la valenza sul piano istruttorio di alcune prove dichiarative dibattimentali. Né può assumere rilievo decisivo il fatto che le nuove metodiche erano apparse su uno studio scientifico nel 2014 avendo documentato il ricorrente l'affermarsi delle stesse in un momento successivo, specie dall'anno 2020. Pertanto la Corte territoriale ha errato nel dichiarare con ordinanza nella prima fase l'istanza inammissibile poiché - è ancora una volta opportuno ricordare - ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu ()culi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 245770). La delibazione propria della fase preliminare, dunque, non può tradursi in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004, dep. 2005, Rv. 231138). 4 se. Tale principio opera vieppiù in una fattispecie come quella in esame nella quale le prove nuove sono fondate su innovativi metodi scientifici che, specie su questioni complesse e ancorate ad ampia letteratura specialistica, non possono in genere essere affidate esclusivamente a valutazioni di carattere legale, necessitando di essere approfondite mediante opportuni accertamenti peritali. Del resto, nel caso in discussione l'alibi del RO per una parte considerevole della giornata del delitto fa sì che la possibilità di collocare in avanti l'orario del delitto in forza delle assunte nuove acquisizioni della dottrina di settore potrebbe condurre in concreto ad una decisione diversa sulla colpevolezza del ricorrente. A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che nella fase della delibazione preliminare, il giudice di merito può «valutare in astratto l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; e tale valutazione, benché operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 1, n. 6066 del 24/03/2017, dep. 2018, non mass.). Tanto premesso, previo annullamento dell'ordinanza impugnata, il giudizio sull'istanza dovrà essere rinnovato nel rispetto dei principi sopra enunciati, ciò che impone il rinvio ad altra Corte territoriale (cfr. Corte Cost. n. 103 del 2023).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, KATE TASSONE, che, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, in sostituzione del difensore del ricorrente avv. GABRIELE BORFONI, l'avv. ALESSIA PANELLA per delega orale la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31183 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata, ai sensi dell'art. 630 lett. c), cod. proc. pen., dal ricorrente, condannato con sentenza irrevocabile per l'omicidio di LI AL. 2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte d'Appello di Ancona ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gabriele Bordoni, articolando un unico complessivo motivo di impugnazione con il quale lamenta assenza di motivazione sul tema oggetto della revisione e conseguente omessa disposizione di perizia medico-legale. Il vulnus della decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza della Corte territoriale si fonderebbe, essenzialmente, sul fatto che la stessa non avrebbe tenuto conto della novità delle acquisizioni della letteratura scientifica medico-legale, per come consolidatesi nel corso degli anni, specie in ordine ai tempi di migrazione delle ipostasi. Come evidenziato nella consulenza di parte allegata alla richiesta di revisione, infatti, le nuove metodiche scientifiche su tale aspetto avrebbero consentito di collocare il decesso della AL in ore successive. Ciò sarebbe stato decisivo ai fini della valutazione della responsabilità penale del ricorrente che, a partire dalle ore 15:00 del giorno del delitto, aveva un alibi, come accertato anche nel giudizio nel quale ne era stata dichiarata la colpevolezza. Peraltro, secondo la prospettazione del RO, la collocazione in un momento successivo della giornata della morte della vittima sarebbe stata più coerente anche con alcune delle prove dichiarative assunte, ad esempio quella con il teste Taddia, non adeguatamente valorizzata nella parte in cui lo stesso aveva riferito di non aver visto la vettura della AL parcheggiata davanti all'abitazione della medesima quando, alle ore 14:00 circa, si era ivi recato per consegnare alcuni pannoloni ordinati dalla stessa per il coniuge (orario nel quale, in virtù degli accertamenti eseguiti nel corso del giudizio di cui si chiedeva la revisione, la vittima avrebbe già dovuto essere morta). 2. Il difensore dell'imputato depositava memoria con motivi aggiunti in data 12 giugno 2023 e, nella successiva data del 14 giugno 2023, note di replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Sul punto occorre considerare che, in materia di revisione fondata su "prova nuova", la giurisprudenza di questa Corte è ormai approdata alla conclusione secondo cui, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico-scientifici applicati, può, in effetti, condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi, a condizione che si tratti di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Rv. 211457; Sez. 1, n. 25810 del 07/05/2002, Rv. 221589; Sez. 6, n. 26734 del 15/04/2003, Rv. 227422). Se, dunque, costituisce "prova nuova" quella che mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, n. 53428 del 05/11/2014, Rv. 261840), alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento alla diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali, quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Rv. 269460). Di qui, una duplice, ulteriore conclusione: in primo luogo, il superamento — ovviamente alle condizioni indicate — di quello che in dottrina è stato indicato come il dogma della "non novità" di una perizia, posto che, come affermato da questa Corte, una perizia può costituire prova nuova se, appunto, basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (Sez. 6, n. 34531 del 04/07/2013; conf. Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Rv. 256599; Sez. 5, n. 1976 del 22/04/1997, Rv. 208546, secondo cui è ammissibile la richiesta di revisione fondata su una perizia nuova per metodologia e conclusioni); in secondo luogo, il rilievo che anche le prove incidenti su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria possono rivestire carattere di novità ai fini del giudizio di revisione, purché siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 5, n. 2982 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 245840), sicché «la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato). Di tali principi, che pure ha correttamente richiamato, non ha tuttavia fatto corretta applicazione la Corte d'appello la quale, sul profilo centrale della 3 questione il tempo di migrazione delle macchie ipostatiche, ha in primo luogo argomentato l'inammissibilità dell'istanza di revisione presentata dalla difesa del RO sottolineando che le deduzioni formulate a sostegno della stessa erano analoghe a quelle già oggetto di una precedente istanza di revisione presentata nell'anno 2017, dichiarata inammissibile, e riguardavano, del resto, metodi scientifici che si erano affermati nella letteratura medico-legale sin dall'anno 2014. Dunque, va in primo luogo rilevato che la novità della prova dedotta è stata erroneamente vagliata dalla Corte territoriale avendo riguardo alla data della precedente istanza di revisione e non a quella (anno 2010) dell'irrevocabilità della decisione di condanna a carico dell'istante. Sotto altro aspetto, la decisione impugnata si è fondata, sempre rispetto alle nuove acquisizioni scientifiche consolidatesi in letteratura sui tempi di migrazione delle macchie ipostatiche, sul rilievo che l'istanza non ne avrebbe dimostrato la decisività non essendosi confrontata con le ulteriori e plurime emergenze istruttorie a carico del condannato. Anche tale parte della pronuncia della Corte d'appello di Ancona è erronea poiché, laddove nel giudizio di revisione risultasse dimostrato un orario differente del decesso della AL in virtù delle nuove metodiche scientifiche utilizzabili, detto orario andrebbe confrontato, ai fini di un giudizio di colpevolezza, con l'alibi del RO almeno a partire dalle 15:00 in poi del giorno del delitto. Inoltre, la collocazione in un orario successivo della data del decesso illuminerebbe anche la valenza sul piano istruttorio di alcune prove dichiarative dibattimentali. Né può assumere rilievo decisivo il fatto che le nuove metodiche erano apparse su uno studio scientifico nel 2014 avendo documentato il ricorrente l'affermarsi delle stesse in un momento successivo, specie dall'anno 2020. Pertanto la Corte territoriale ha errato nel dichiarare con ordinanza nella prima fase l'istanza inammissibile poiché - è ancora una volta opportuno ricordare - ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu ()culi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 245770). La delibazione propria della fase preliminare, dunque, non può tradursi in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004, dep. 2005, Rv. 231138). 4 se. Tale principio opera vieppiù in una fattispecie come quella in esame nella quale le prove nuove sono fondate su innovativi metodi scientifici che, specie su questioni complesse e ancorate ad ampia letteratura specialistica, non possono in genere essere affidate esclusivamente a valutazioni di carattere legale, necessitando di essere approfondite mediante opportuni accertamenti peritali. Del resto, nel caso in discussione l'alibi del RO per una parte considerevole della giornata del delitto fa sì che la possibilità di collocare in avanti l'orario del delitto in forza delle assunte nuove acquisizioni della dottrina di settore potrebbe condurre in concreto ad una decisione diversa sulla colpevolezza del ricorrente. A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che nella fase della delibazione preliminare, il giudice di merito può «valutare in astratto l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; e tale valutazione, benché operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 1, n. 6066 del 24/03/2017, dep. 2018, non mass.). Tanto premesso, previo annullamento dell'ordinanza impugnata, il giudizio sull'istanza dovrà essere rinnovato nel rispetto dei principi sopra enunciati, ciò che impone il rinvio ad altra Corte territoriale (cfr. Corte Cost. n. 103 del 2023).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente