Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
L'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 279, D.Lgs. n. 152 del 2006, per l'emissione in atmosfera di sostanze (pericolose e non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2011, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 12/01/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 44
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 26417/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ NT, nato il [...];
Avverso la Sentenza Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa il 18/03/010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. ZO HI che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Maio Vincenzina, difensore di fiducia del ricorrente IZ NT.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa il 18/03/010, dichiarava IZ NT colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, e lo condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda, pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva che non risultava provato che l'impianto de quo producesse emissioni di fumo in atmosfera all'epoca dei fatti in esame.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Nella fattispecie è stato contestato ad IZ NT il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, per avere, quale titolare di un'impresa esercente l'attività di produzione di mobili in legno, effettuato o comunque consentito presso lo stabilimento sito in Castel S. Giorgio, l'immissione nell'atmosfera di sostanze pericolose e non derivanti dall'attività di lavorazione del legno;
il tutto in assenza della prescritta autorizzazione;
fatti accertati il 04/02/09.
Orbene il giudice del merito nella motivazione della sentenza ha affermato che la responsabilità penale dell'imputato - a prescindere dalla prova inerente alla effettiva immissione dei fumi nell'atmosfera - sussisteva comunque per il solo fatto che l'impianto produttivo de quo rientrava tra quelli potenzialmente produttivi di emissioni inquinanti.
Trattasi di motivazione carente, illogica ed errata in diritto. In punto di fatto si rileva che manca la prova certa circa la presenza, all'epoca dei fatti, di impianti produttivi in concreto di emissione di fumi derivanti dalla lavorazione del legno. In diritto si rileva che sussiste l'obbligo dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni.
Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del tribunale di Nocera Inferiore, in data 18/03/010, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011