Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2013, n. 34531
CASS
Sentenza 4 luglio 2013

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Massime1

In tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che aveva escluso potesse considerarsi prova nuova una perizia sugli esiti di uno "stub" da effettuarsi sulla base della metodica, nuova e successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dello "spettro di microanalisi").

Commentari3

  • 1Art. 630 - Casi di revisione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Casi di revisione (art. 630) È costituzionalmente illegittimo l'art. 630 nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1 CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte costituzionale, sentenza 113/2011). È ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l'imputato al …

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  • 2Art. 73 - Revisione delle sentenze
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  • 3Progressi scientifici e prova nuova nel giudizio di revisione (Cass. 28801/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2019

    L'ammissibilità di una nuova perizia come base per una revisione è affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento a nuove metodiche scientifiche approvate dalla comunità degli esperti che possano sovvertire i precedenti risultati, cogliendo dati obiettivi nuovi e diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. In tema di revisione la prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato: in sede di delibazione preliminare, tale valutazione va compiuta in astratto, senza rendere penetranti anticipazioni del giudizio di merito, riservate alla fase successiva, da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2013, n. 34531
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34531
Data del deposito : 4 luglio 2013

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