Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 2982
CASS
Sentenza 26 novembre 2009

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Massime1

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire prove nuove, ex art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., le prove che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla produzione di una consulenza di parte attuata con metodologia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial Inventory III non disponibile nel corso del processo e tale da consentire una valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto all'epoca dei fatti, utile ai fini del riconoscimento del vizio di mente).

Commentario1

  • 1La revisione del processo penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 2982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2982
Data del deposito : 26 novembre 2009

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