Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire prove nuove, ex art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., le prove che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla produzione di una consulenza di parte attuata con metodologia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial Inventory III non disponibile nel corso del processo e tale da consentire una valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto all'epoca dei fatti, utile ai fini del riconoscimento del vizio di mente).
Commentario • 1
- 1. La revisione del processo penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1530
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 12438/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VE EA N. IL 02/01/1971;
avverso l'ordinanza n. 4/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 20/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi del 19 e del 23 marzo 2009 VE AN ha impugnato l'ordinanza in data 20 febbraio 2009 con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la istanza di revisione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 18 marzo 1999 (irrev. il 16 novembre 1999).
Nel provvedimento impugnato si da atto che la istanza era stata presentata per dimostrare, mediante la produzione di una consulenza di parte recentemente effettuata, che la decisione sulla capacità di intendere e di volere del VE al momento del fatto era errata e che lo stesso avrebbe dunque meritato il riconoscimento del difetto di imputabilità.
La Corte osservava, tuttavia, che la richiesta di revisione fondata sulla allegazione di "nuova prova", non può mirare alla rivalutazione di elementi già acquisiti agli atti e oggetto di specifico vaglio da parte del giudice.
Nella specie il tema della imputabilità era stato posto a fondamento di precedenti quattro istanze di revisione, tutte dichiarate inammissibili.
Non farebbe eccezione a tali principi neppure la istanza di rinnovata esecuzione di consulenza o perizia se non basata, essa stessa, su nuove emergenze in precedenza non acquisite al processo o comunque non valutate.
Invece, nel caso in esame, la Corte di assise aveva valutato gli esiti di una perizia psichiatrica disposta in sede dibattimentale, largamente motivata.
Deduce il ricorrente il vizio di motivazione e la violazione di legge.
La istanza di revisione era basata su prove nuove, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito, avendo rappresentato e comprovato la esistenza di nuove metodologie di indagine capaci di portare ad un responso più qualificato circa la capacità di intendere e di volere del soggetto, metodologie inesistenti in passato.
Non ricorrerebbe neppure la ragione di inammissibilità derivante dall'essere stata, la medesima questione, già rappresentata e risolta in precedenti incidenti camerali.
Il PG presso questa Corte ha chiesto il rigetto del rincorso. In data 9 novembre 2009, la difesa ha depositato una memoria nella quale ha confutato le ragioni della richiesta del PG. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente segnala come la richiesta di revisione sia stata fondata sulla esistenza di metodologie di indagine non disponibili nel corso del processo e tali da consentire una valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto all'epoca dei fatti, utile ai fini del riconoscimento del vizio di mente.
Si tratterebbe della metodologia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial Inventory III, cui il ricorrente sarebbe stato già sottoposto dal consulente di parte Prof. Ferracuti.
Ebbene, occorre preliminarmente dare atto, conformemente a quanto sul punto osservato anche dal Procuratore Generale, che in materia di revisione fondata su "prova nuova" la giurisprudenza di questa Corte, dopo qualche oscillazione (v. Rv. 192838 ; Rv. 196273 Rv. 201111; Rv. 210022; contra Rv. 208546) sembra essere approdata alla conclusione - che comunque qui si condivide appieno- secondo cui ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Rv. 240869;
conf. Rv. 231579).
In altri termini si è ribadito quanto già evidenziato nel precedente Rv. 208546 sopra evocato e cioè che mentre la richiesta di revisione è inammissibile se fondata su una mera rinnovazione dell'accertamento tecnico già espletato nel giudizio di cognizione, essa è invece ammissibile se prospetta una perizia nuova per metodologia e conclusioni.
È stato anche osservato, in linea con la opzione ermeneutica che qui si privilegia, che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione (art. 631 c.p.p.) il giudice è tenuto a valutare l'attitudine dimostrativa di una soluzione liberatoria delle nuove prove dedotte, attitudine che non può essere confusa con una pretesa novità del tema probatorio, elemento del tutto estraneo all'istituto della revisione penale, posto che esso impone che proprio lo stesso tema venga rivisitato in base a nuove prove, ove queste siano dimostrative dell'innocenza del condannato (Rv. 223333). Di tali principi non ha fatto corretto uso la Corte d'appello la quale ha invece privilegiato i più risalenti e ormai minoritari orientamenti di questa Corte secondo i quali le valutazioni di una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva in tanto possono proporsi come nuova prova critica, in quanto si fondino su nuovi elementi di prova non conosciuti e o non valutati dal giudice o dal perito (v Rv. 192838 cit).
Si tratta di un orientamento che, alla luce di quelli opposti appena richiamati, deve intendersi desueto, non apprezzandosi alcuna ragione di diritto positivo che imponga di ritenere non idoneo a rappresentare la "prova nuova" l'accertamento di tipo scientifico basato su metodologie effettivamente innovative e che venga prospettato come capace di incidere su uno dei temi fondanti della affermazione di responsabilità.
Non la novità del tema da indagare, dunque, può rappresentare lo snodo della decisione sulla ammissibilità della richiesta di revisione, ma la novità - rispetto alla prospettata soluzione liberatoria per il condannato - della prova dedotta. Con la conseguenza che in linea astratta, non può sempre evocarsi quale sintomo di inammissibilità della richiesta di revisione volta a dimostrare la incapacità di intendere e di volere del condannato, il fatto, in sè, che il tema ha già formato oggetto di perizia in dibattimento.
Una simile evenienza è infatti destinata ad incidere sulla ammissibilità della richiesta di revisione quando questa si sostanzi in una proposta, pura e semplice, di riedizione dell'accertamento peritale già eseguito.
Ma non anche quando, per la assoluta capacità innovativa del metodo di indagine sopravvenuto, la nuova perizia si rappresenti come introduzione di un tema di indagine assolutamente inedito. È appena il caso di segnalare, d'altra parte, che uno dei precedenti cui la Corte di appello ha affermato di volersi rifare (Sez. 5, Sentenza n. 1976 del 22/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208546) è invece da ascrivere al filone giurisprudenziale cui anche questa decisione intende afferire dal momento che ammette la richiesta di revisione basata una perizia nuova per metodologia e conclusioni. È anche da aggiungere che il secondo precedente giurisprudenziale citato dalla Corte di merito (Cass. Sez. 2^, sent. n. 762 del 19 ottobre 2005, Licata) in realtà non sostiene il principio cui la Corte stessa ha affermato di conformarsi, dovendosi dare atto che nella motivazione di quella sentenza si è semplicemente dato atto di ciò che era ed è rimasto pacifico in giurisprudenza e cioè che la risoluzione dell'efficacia del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile.
La lettura della sentenza rende ancora evidente che la Corte di legittimità, nel caso citato, non ha inteso escludere, in linea di principio, dall'ambito delle "prove nuove" rilevanti ai fini della revisione, accertamenti medico-legali che differiscano per metodologia e, quindi, per conclusioni rispetto a quelli eseguiti nel corso del processo.
Essa ha risolto la questione, piuttosto, in punto di concreta rilevanza del dedotto poiché ha rilevato che neppure il ricorso per cassazione in quella sede formulato aveva svolto alcun argomento sul punto della presunta novità, assumendosi semplicemente che le conclusioni del nuovo consulente di parte erano diverse da quelle del perito officiato nella sede di cognizione.
Tanto premesso, il giudizio della Corte dovrà essere ripetuto nel rispetto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quinta Penale, con ordinanza n. 24727/2010 Racc. Gen. Del 28/5 - 30/6/2010: "Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del 26 novembre 2009 nei confronti di VE AN, sostituendo la locuzione "Corte d'Appello di Roma", con quella della "Corte d'Appello di Perugia".