Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
O 4 L 011 04 / 7 L 3 . ) O B E N 01 E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I - I Z 1 D 1 A - E R 1 BBLIC T C 2 S I I . D G L E U 9 R I 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G A 5 D E 6 E 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N T I . N T E Oggetto T S S S I R E ( A SEZIONE SECONDA CIVILE опрагізінш a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: decrets ingiuntiv -Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 12080/98 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 13313/98 Cron. 2339 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.06/07/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio domiciliato in ROMAdal Sig. _ IL SOLE 24 ORE... SI MICHELE, elettivamente 1.3000 per diritti L. P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso 26 GEN 2001 IL CANCELLIERF dagli avvocati SI COLELLA EUGENIO, MICHELE, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
COND. VIA VOLPE 8 AVELLINO in persona dell'Amm.re p.t.; intimato °e sul 2° ricorso n 13313/98 proposto da: 2000 COND. VIA VOLPE 8 AVELLINO, in persona dell'Amm.re elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ORAZI E 1341 p.t., -1- CURIAZI 27, presso lo studio dell'avvocato NARDIELLO A, che lo difende unitamente all'avvocato ARGENIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SI MICHELE;
- intimato avverso la sentenza n. 334/97 del Giudice di pace di AVELLINO, def. 28/7/57 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Ferdinando DELLA CORTE, per delega dell'Avv.COLELLA,depositata in udienza da parte difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso ет. per l'inammissibilità in subordine il rigetto di 1 entrambi i ricorsi. A ив ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Avellino, decidendo sull'opposizione proposta da CH SI, con atto di citazione notificato il 19 aprile 1996, avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 2.000.000, oltre agli interessi legali, dovuti dalla data del ricorso, a favore del condominio di via Volpe n. C. 8, in Avellino, che assumeva di essere creditore di tale somma per contributi condominiali non versati dal SI, con sentenza resa in data 28 luglio 1997 ha rigettato l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Per la cassazione di tale sentenza il SI ha proposto ricorso fondato su tre motivi. Resiste con controricorso il Condominio, che propone altresì ricorso incidentale in base ad un ell est solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi formulati il ricorrente eJ principale denuncia: 1°) insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
2°) violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 189 cod. proc. civ.; 3°) vizio di ultrapetizione. 3 All'uopo, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il Condominio, col ricorso per decreto ingiuntivo, aveva dedotto che la spesa era stata sostenuta per l'esecuzione dei lavoratori di sistemazione dei frontalini;
il che rispondeva a verità. Sicchè, non essendo stato acceftato il contraddittorio sulla nuova domanda, introdotta dal Condominio a seguito dell'opposizione ed avendo, lo stesso condominio, concluso per il rigetto dell'opposizione, il Giudice di Pace avrebbe dovuto necessariamente disporre la revoca del decreto ingiuntivo, senza la possibilità di accogliere la nuova domanda. Soggiunge il ricorrente che le considerazioni svolte nell'impugnata sentenza, in ordine all'inesistenza della nullità della delibera condominiale che deliberava la spesa ed alla circostanza che essa non risultava essere stata impugnata, erano contraddittorie e prive di т и е ragionevolezza, poiché il tema della controversia в non era costituito dalla nullità della delibera, bensì dal se fossero stati o non eseguiti i lavori di sistemazione dei frontalini. Il ricorso, indubbiamente ammissibile, poiché геза la sentenza versa secondo equità, viene impugnata essenzialmente per un error in procedendo, costituito dal denunciato vizio di ultrapetizione, è tuttavia privo di fondamento. Risulta dalla narrativa dell'impugnata sentenza, che sul punto non viene censurata (la censura invente, invece, la congruità e la con tuttaragionevolezza della motivazione e, evidenza, non è ammissibile a cospetto di una sentenza resa secondo equità), che l'opposizione al decreto ingiuntivo era fondata su di una pretesa nullità assoluta, deducibile in ogni tempo, della delibera assembleare del 7 giugno 1995, non avendo, la stessa, disposto l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei frontalini, per la cui opera era stato richiesto il decreto ingiuntivo. Sul punto il Giudice di pace ha esattamente osservato che non sussisteva la denunciata nullità, trattandosi solo di errore nella specificazione, in r sede di richiesta del decreto ingiuntivo, della e f causa petendi della domanda, poiché con la stessa l delibera, oltre a disporsi per la richiesta di E preventivi relativi ai lavori di sistemazione dei frontalini, si era deliberata l'esecuzione dei lavori previsti dal C.T.U. a seguito di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto dallo stesso 5 condominio SI. Tale motivazione, che costituisce puntuale e corretta risposta alla posizione definitiva assunta dal condominio opponente, non merita la censura di contraddittorietà ed irragionevolezza svolta dal ricorrente, non potendosi dubitare che la delibera del 7 giungo 1995 fosse perfettamente valida e che non potesse divenire nulla a cagione del successivo errore in cui incorse il Condominio nella specificazione della causa petendi della sua pretesa creditoria. D'altro canto, la stessa motivazione, sul punto sufficiente e logica, risulta insindacabile nella parte in cui, parlando di errore nella stesura del ricorso per decreto ingiuntivo, mostra di ritenere che, comunque, la ragione della pretesa, pur sempre delibera, era enucleabilefondata sull'anzidetta dal ricorso. u Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. l Analoga decisione va assunta con riferimento al l I ricorso incidentale, attesa l'evidente insindacabilità della compensazione delle spese di lite, disposta dal Giudice di Pace nell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale. Non sussiste quindi la denunciata violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sebbene il Condominio risultato, neppure parzialmente non sia soccombente. L'esito del giudizio di legittimità giustifica altresì la compensazione integrale delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte (1) rigetta i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. (1) previa riunione. Così deciso in Roma, addì 6 luglio 2000, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile. це Presideute Ting Bal Je Courigure extenson учит IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna ) 4 E 7 3 C . O L A N L P , O 1 I B 9 D DEPOSITATO IN C LEA 9 E 1 E E - 26 GEN. 2001 1 N C 1 I O - I 1 D Z 2 Roma_ U A . I R IL CANCELLIERE 01 L T G S 9 I 3 E G E E N . R 6 T 4 A S I . D ( T E T T R N A E S E