Sentenza 24 settembre 2012
Massime • 1
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha fatto risalire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso l'irrevocabilità della condanna costituente presupposto della revoca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2012, n. 39867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39867 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/09/2012
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2497
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 6657/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IE N. IL 13/04/1949;
avverso l'ordinanza n. 36/2010 TRIBUNALE di LAGONEGRO, del 13/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.10.2011 il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta del pubblico ministero - per quanto qui interessa - revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a LI ET con la sentenza di condanna dello stesso Tribunale in data 20.6.2008 (irrev. il 24.11.2009) avendo il predetto riportato una condanna alla pena di anni tre e giorni quindici di reclusione divenuta irrevocabile nel quinquennio (18.3.2010) per reati precedentemente commessi.
Quanto alla contestazione difensiva in ordine alla individuazione del momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza cui consegue la revoca del beneficio, il tribunale affermava che ai fini dell'esecuzione della sentenza si deve avere riguardo alla irrevocabilità formale della stessa che, a norma dell'art. 648 c.p.p., comma 2, interviene con la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p.p., comma 1, n. 2).
Premesso che la norma richiede che la condanna relativa al fatto precedentemente commesso sia passata in giudicato successivamente alla sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, rileva che nella specie la sentenza ritenuta causa di revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 24.11.2009 è stata emessa il 5.12.2007 ed a detta data si è formato il giudicato, posto che l'appello proposto avverso la decisione di primo grado era stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di legge ed il ricorso per cassazione proposto avverso tale decisione è stato, altresì, dichiarato inammissibile. Assume, quindi, che ai fini in esame deve aversi riguardo al giudicato sostanziale e non a quello formale (richiama Sez. U., 1994, Cresci;
1999, Piepoli;
2000 De Luca).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Ribadito che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p.p., comma 1, n. 2) implica che l'altra condanna, per delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008 - dep. 10/12/2008, Peruzzini, rv. 242036), quanto alla individuazione del momento in cui interviene la irrevocabilità della decisione ai fini in oggetto non può che aversi riguardo - tenuto conto della ratio fondante della specifica ipotesi di revoca del beneficio - al momento in cui si forma il giudicato formale che rileva ai fini della esecuzione della condanna secondo il disposto dell'art. 648 c.p.p.. La norma prevede l'irrevocabilità delle sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, ovvero quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile;
se è stato proposto il ricorso per cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
Proprio con le pronunce delle sezioni unite di questa Corte richiamate dal ricorrente - aventi ad oggetto la diversa problematica dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. - è stato affermato che ai fini della individuazione di detti rapporti non può farsi riferimento alla disposizione dell'art. 648 c.p.p., ribadendo che la stessa è diretta a disciplinare il giudicato ed a segnare l'inizio della fase esecutiva. Pertanto, indipendentemente dalla distinzione tra cause di inammissibilità originarie e quelle di inammissibilità c.d. sopravvenute dell'impugnazione, l'art. 648 c.p.p. "fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza in senso formale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve farsi riferimento all'insorgenza della causa di inammissibilità; ed il giudicato sostanziale si concretizza allo scadere dei termini per proporre impugnazione, sia in caso di mancanza o di irrituale presentazione di essa sia in caso di gravame invalido, mentre l'irrevocabilità che rileva ai fini dell'esecuzione della sentenza si determina all'atto della declaratoria di inammissibilità" (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 - dep. 22/06/2005, Bracale). Nel medesimo contesto si è, altresì, ricordato che dall'art. 648, comma 2, del vigente codice di rito si ricava che la scadenza del termine per impugnare si iscrive quale condizione per la formazione del giudicato formale, quando l'impugnazione non sia stata proposta. È stato specificamente affermato sul punto - con argomenti che il Collegio condivide - che "dalla lettura coordinata dell'art. 648 c.p.p., comma 2 e art. 591 c.p.p., comma 2 emerge che quando un'impugnazione diversa dalla revisione sia ammessa dall'ordinamento, la sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stata affatto proposta impugnazione, mentre in presenza d'impugnazione, anche se tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che dichiari inammissibile l'impugnazione. La declaratoria di inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 2), giacché anche la pronuncia di tardività richiede una verifica e una decisione, di competenza esclusiva del predetto giudice. La diversa interpretazione implica che ogni questione sulla tempestività dell'impugnazione diventerebbe automaticamente materia di incidente di esecuzione, nel senso che quando l'impugnazione appare tardiva la competenza a decidere non spetterebbe mai al giudice ad quem, bensì sempre al giudice dell'esecuzione. In tal modo verrebbe in gran parte vanificata la previsione dell'art. 591 c.p.p., innovativa rispetto alla disciplina del vecchio codice" (Sez.
6, n. 37738 del 02/10/2002 - dep. 08/11/2002, Lombardo, rv. 222850). Nel caso di specie, quindi, la sentenza di condanna per fatti precedentemente commessi che costituisce presupposto per la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza 20.6.2008 (irrev. il 24.11.2009) è divenuta irrevocabile il 18.3.2010 a seguito della decisione di questa Corte che dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato ai pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012